Proposta di legge regionale n. 65 presentata il 14 giugno 2000
Contributi per l'installazione o l'ammodernamento di impianti di allarme e sicurezza negli esercizi commerciali

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La presente legge si pone l'obiettivo di contribuire alle spese affrontate da esercenti di attivita' commerciali al fine di dotare i locali di impianti di allarme e sicurezza atti a difendere i beni materiali ed a salvaguardare l'incolumita' fisica propria e dei propri collaboratori.
Art. 2. 
(Interventi finanziari)
1. 
I contributi di cui all'art.1 sono concessi in conto capitale per l'installazione o l'ammodernamento di impianti di allarme e sicurezza e sono destinati a coprire fino al trenta per cento delle spese complessive affrontate e, comunque, con un limite massimo di lire due milioni per ciascun esercizio commerciale.
2. 
I criteri di corresponsione, le modalita' di erogazione e la verifica delle condizioni per l'accesso ai contributi, nonche' i criteri di ripartizione sul territorio regionale sono definiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
Art. 3. 
Soggetti beneficiari
1. 
Sono ammessi al contributo gli esercenti il commercio al dettaglio, anche su aree pubbliche, e/o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Art. 4. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge e' istituito un apposito capitolo di bilancio denominato "Contributi in conto capitale per l'installazione o l'ammodernamento di impianti di allarme e di sicurezza negli esercizi commerciali", con la dotazione per l'anno 2000 di lire 12 miliardi.
2. 
Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.