Disegno di legge regionale n. 628 presentato il 10 marzo 2004
Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione

Capo I. 
Finalita', soggetti ed attribuzioni
Art. 1. 
(Principi e finalita')
1. 
La Regione, ispirandosi ai principi fissati dall'articolo 45 della Costituzione e dall'articolo 4 dello Statuto, promuove la cooperazione nei vari settori, in quanto ne riconosce il ruolo economico e sociale quale idoneo strumento per avviare processi di imprenditoria diffusa e partecipata, nonche' quale elemento di coesione sociale e fattore di sviluppo dell'occupazione e di radicamento territoriale.
2. 
Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione favorisce la promozione, la formazione, lo sviluppo ed il consolidamento delle societa' cooperative, dei loro consorzi, dei valori e della cultura della cooperazione con il concorso delle sezioni regionali delle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, nonche' degli enti locali e strumentali della Regione e delle forze sociali.
3. 
La presente legge definisce gli strumenti per la promozione, il sostegno, il controllo e lo sviluppo della cooperazione in osservanza di quanto disposto dall'articolo 26 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998) stabilendo le finalita', la tipologia degli incentivi e le caratteristiche dei loro destinatari.
Art. 2. 
(Destinatari degli interventi)
1. 
Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le cooperative a mutualita' prevalente ed i loro consorzi, con esclusione delle cooperative edilizie e di consumo, nonche' le sezioni regionali delle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.
2. 
I soggetti di cui al comma 1, sottoposti alla vigilanza ai sensi della normativa vigente, devono:
a) 
operare in conformita' ai principi di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 4 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366);
b) 
essere iscritti nei registri degli Uffici territoriali del Governo o nello schedario generale della cooperazione;
c) 
avere sede legale, amministrativa e prevalente attivita' produttiva nel territorio della Regione Piemonte.
Art. 3. 
(Centri di consulenza tecnica)
1. 
La Regione puo' incentivare i servizi prestati da appositi centri di consulenza tecnica, di seguito denominati centri al fine di sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle societa' cooperative.
2. 
I servizi prestati dai centri a favore delle societa' cooperative, sono definiti dal programma degli interventi di cui all'articolo 6.
3. 
I centri sono accreditati dalla Regione, in misura massima di uno per soggetto costituente, esclusivamente in presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 a favore di tutte le societa' cooperative richiedenti le prestazioni, a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse ai soggetti istitutivi del centro e della disponibilita' di una struttura articolata e funzionante sul territorio regionale.
4. 
I soggetti che costituiscono e partecipano ai centri, possono essere le associazioni nazionali giuridicamente riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo o altri soggetti interessati rappresentativi delle societa' cooperative operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dalle Camere di commercio, industria, artigianato, e agricoltura (CCIAA).
5. 
La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione:
a) 
i requisiti, le modalita', ed i termini di presentazione delle richieste di accreditamento e la relativa documentazione;
b) 
le tipologie dei servizi prestati dai centri;
c) 
l'autorita' competente al rilascio, sospensione o revoca dell'accreditamento;
d) 
i controlli sulla documentazione prodotta e sulle attivita' esercitate;
e) 
i criteri e modalita' di incentivazione dei servizi;
f) 
le verifiche per il mantenimento dell'accreditamento.
Capo II. 
Ambito di applicazione
Art. 4. 
(Tipologia degli incentivi)
1. 
La Giunta regionale, per le finalita' di cui all'articolo 1, puo' concedere alle cooperative a mutualita' prevalente ed ai loro consorzi finanziamenti a tasso agevolato e/o contributi in conto capitale, nella misura e secondo le modalita' previste dal programma degli interventi di cui all'articolo 6, destinati:
a) 
alla copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnica - gestionale connesse all'attivita';
b) 
alla formazione professionale e manageriale dei soci;
c) 
alla realizzazione di investimenti, all'attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attivita';
d) 
all'incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di programmi di investimento;
e) 
all'introduzione ed allo sviluppo dei sistemi di certificazione di qualita' e della rintracciabilita' dei prodotti;
f) 
alla creazione di reti commerciali, anche per via telematica;
g) 
alla promozione e partecipazione alla costituzione di fondi per il sostegno alla capitalizzazione delle societa' cooperative;
h) 
ad agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali;
i) 
ad altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.
2. 
La Giunta regionale puo' concedere alle sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale sulla base della ripartizione stabilita, a livello nazionale, dal Ministero competente, nel rispetto dei criteri fissati annualmente dalla Commissione regionale per la Cooperazione e secondo le modalita' stabilite dal programma degli interventi di cui all'articolo 6.
Art. 5. 
(Garanzia per l'accesso al credito)
1. 
Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, e' istituito un apposito fondo di garanzia.
2. 
Per la gestione del fondo di cui al comma 1, la Regione stipula con il soggetto gestore apposita convenzione che regola i rapporti tra le parti e stabilisce le modalita' di funzionamento e di concessione delle garanzie.
Art. 6. 
(Programma degli interventi)
1. 
In conformita' agli indirizzi in materia di sviluppo delle attivita' produttive contenuti nel documento di programmazione economica-finanziaria o in altri strumenti di programmazione, la Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione regionale della cooperazione di cui all'articolo 9, definisce con propria deliberazione:
a) 
l'importo massimo degli incentivi di cui all'articolo 4;
b) 
le eventuali dimensioni minime e massime delle societa' cooperative ammissibili;
c) 
eventuali priorita' tipologiche, territoriali e settoriali per l'accoglimento delle domande;
d) 
le cause di inammissibilita', di revoca o decadenza dei benefici gia' concessi;
2. 
Il programma degli interventi, adottato dalla struttura regionale di competenza, stabilisce le modalita' applicative della legge, prevedendo in particolare, salvo quanto disposto, in materia di aiuti alle imprese, dalla specifica normativa regionale:
a) 
le procedure e la modulistica per la presentazione delle domande di contributo e finanziamento, la documentazione da allegare alle domande, i contenuti del progetto di sviluppo delle cooperative o dei consorzi;
b) 
le tipologie di spese ammissibili e l'arco temporale di realizzazione;
c) 
le modalita' di rendicontazione delle spese realizzate e di controllo.
3. 
Con la procedura di cui al comma 1, la Giunta regionale puo' successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, apportare modifiche agli atti di indirizzo di cui al comma 1.
4. 
Il programma degli interventi, prima dell'adozione, e' sottoposto al parere del Comitato per le attivita' produttive di cui all'articolo 19, comma 2 della l.r. 44/2000, che si esprime inderogabilmente entro 20 giorni dalla richiesta.
5. 
La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale e alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
Art. 7. 
(Attivita' di promozione)
1. 
La struttura regionale competente in materia di cooperazione, svolge attivita' di prima informazione e di promozione agli interessati in merito alla creazione, consolidamento e sviluppo delle cooperative, di concerto con le associazioni nazionali giuridicamente riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.
Art. 8. 
(Gestione degli strumenti d'intervento)
1. 
Gli strumenti d'intervento di competenza della Regione sono gestiti con le seguenti modalita':
a) 
gestione diretta;
b) 
gestione mediante enti strumentali;
c) 
gestione mediante soggetti terzi.
Capo III. 
Commissione regionale della cooperazione
Art. 9. 
(Composizione e funzionamento)
1. 
La Commissione regionale della cooperazione e' composta da:
a) 
il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore suo delegato che la presiede;
b) 
due componenti designati da ciascuna delle sezioni regionali di tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative in base al numero complessivo dei soci aderenti e al volume di attivita' riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente e un componente designato dalle altre sezioni regionali, operanti in Piemonte ed aderenti ad associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;
c) 
tre rappresentanti del Consiglio regionale, eletti dallo stesso nel proprio ambito, di cui due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza;
d) 
un rappresentante dell'Istituto ricerche economiche e sociali (IRES);
e) 
una rappresentante della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita' tra uomo e donna di cui alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita' fra uomo e donna).
2. 
I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione in base alle designazioni degli enti ed organismi suddetti.
3. 
Esplica le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di ruolo della Giunta regionale designato dal Presidente.
4. 
La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale.
5. 
Per la partecipazione alle sedute della Commissione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'amministrazione regionale).
Art. 10. 
(Funzioni)
1. 
Alla Commissione regionale della cooperazione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) 
studio della cooperazione, in relazione agli effetti che essa determina nell'economia regionale;
b) 
proposizione alla Giunta di indagini, studi e ricerche utili alla diffusione ed al consolidamento delle forme cooperative;
c) 
presentazione di proposte ed espressione di pareri sui programmi e sui criteri regionali di concessione degli incentivi in materia di cooperazione;
d) 
espressione di pareri su ogni altra questione in materia di cooperazione quando lo stesso sia richiesto da leggi o regolamenti, dal Consiglio o dalla Giunta regionale.
2. 
La Commissione regionale della cooperazione si avvale dell'Osservatorio regionale della cooperazione di cui all'articolo 12.
3. 
La Commissione regionale e' convocata dal Presidente o nel caso presenti richiesta un terzo dei componenti.
4. 
La struttura regionale competente in materia di cooperazione invia annualmente alla Commissione regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6.
Capo IV. 
Osservatorio della cooperazione
Art. 11. 
(Istituzione dell'Osservatorio regionale della cooperazione)
1. 
La Regione Piemonte promuove un'attivita' permanente di analisi e di studio delle problematiche del settore cooperazione.
2. 
A tal fine, la Giunta regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari all'attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione della cooperazione attraverso l'istituzione di un Osservatorio regionale della cooperazione, operante all'interno della struttura regionale competente per la materia.
3. 
L'Osservatorio ha lo scopo di monitorare il fenomeno cooperazione nel territorio piemontese e di quantificarlo in termini di consistenza numerica, di tipologia e di impatto occupazionale.
4. 
L'Osservatorio svolge attivita' di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore cooperazione nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale.
5. 
L'attivita' dell'Osservatorio regionale della cooperazione e' svolta in coerenza con le finalita' dei sistemi informativi nazionali e concorre alla attuazione dell'Osservatorio nazionale.
6. 
Per la realizzazione delle attivita' dell'osservatorio, la Giunta regionale puo' stipulare convenzioni con enti, istituzioni, societa', istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, anche a carattere paritetico, nonche' esperti del settore, che abbiano competenza in materia di cooperazione.
Art. 12. 
(Obiettivi dell'Osservatorio)
1. 
L'attivita' dell'Osservatorio concorre:
a) 
alla programmazione regionale nel settore della cooperazione;
b) 
alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di cooperazione;
c) 
a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del fenomeno cooperazione piemontese, anche al fine di rafforzare la presenza delle aziende piemontesi sul mercato nazionale ed internazionale;
d) 
alla diffusione delle informazioni sulla cooperazione presso le istituzioni e le categorie economiche;
e) 
alla realizzazione del sistema informativo regionale sulla cooperazione, in raccordo con il sistema informativo nazionale.
Art. 13. 
(Funzioni dell'Osservatorio)
1. 
L'Osservatorio regionale della cooperazione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, promuove la conoscenza tra le imprese del settore di tutte le opportunita' connesse alla realizzazione dei programmi rivolti allo sviluppo della cooperazione e, in particolare:
a) 
cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti gia' disponibili e attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
b) 
promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni esterne in materia di cooperazione;
c) 
svolge attivita' di informazione socio-economica, anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio sul territorio piemontese.
Art. 14. 
(Sistema informativo regionale sulla cooperazione)
1. 
Il sistema informativo regionale del lavoro del Piemonte (SILP), assicura la gestione delle basi dati e le elaborazioni necessarie all'attivita' dell'Osservatorio regionale e garantisce le funzioni di collegamento con l'osservatorio nazionale.
Capo V. 
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 15. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1 e 2, si provvede per l'anno finanziario 2004 con le risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione all'interno delle unita' previsionali di base (UPB) nn. 15101 e 15102 e vengono istituiti nuovi capitoli di bilancio.
2. 
Per la copertura finanziaria del comma 1, si provvede per l'anno 2005 e seguenti ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 16. 
(Norme transitorie e finali)
1. 
Le risorse finanziarie disponibili derivanti dal fondo rotativo istituito dall'articolo 5 e dal fondo di garanzia istituito dall'articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative gia' costituite o di nuova costituzione - Abrogazione della L.R. 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche e integrazioni) affluiscono dal momento dell'entrata in vigore della presente legge al bilancio regionale e sono destinati al finanziamento dei fondi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) ed all'articolo 5.
2. 
Sono fatte salve le domande presentate dalle societa' cooperative prima dell'entrata in vigore della presente legge, alle quali si applicano le norme vigenti all'atto di presentazione delle domande.
3. 
In fase di prima attuazione della presente legge, gli interventi di cui all'articolo 4, nelle more dell'espletamento delle procedure relative alla notifica presso gli uffici della Comunita' europea, sono disposti nel rispetto del regime comunitario "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore.
Art. 17. 
(Abrogazione di norme)
1. 
A far data dall'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 6, che disciplinano la medesima materia, sono abrogate:
a) 
la legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative gia' costituite o di nuova costituzione - Abrogazione della l.r. 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche e integrazioni).