Disegno di legge regionale n. 627 presentato il 10 marzo 2004
Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per il 2004

Capo I. 
Disposizioni in materia di concessioni e di consorzi
Art. 1. 
(Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni)
1. 
Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria regionale) con riferimento all'utilizzo delle pertinenze idrauliche, la Giunta regionale si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati:
a) 
l'occupazione di aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di manufatti, e' soggetto al rilascio di concessione da parte dei competenti uffici della Regione Piemonte;
b) 
per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, i competenti uffici della Regione Piemonte procedono all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure di evidenza pubblica;
c) 
i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella A, allegata alla presente legge, e sono soggetti a rivalutazione triennale in base alla media del tasso di inflazione programmato relativo al triennio di riferimento, come dichiarato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre del terzo anno di validita'; la tabella A puo' essere integrata con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalita' con i canoni gia' definiti;
d) 
a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore degli enti pubblici e delle loro associazioni nonche' per particolari tipologie di concessione, come meglio precisato nella tabella A;
e) 
la durata della concessione non puo' essere, di norma, superiore a nove anni e puo' essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione o per garantire un pubblico servizio ovvero in considerazione di particolari finalita' perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene;
f) 
il procedimento per il rilascio della concessione e' soggetto al versamento di spese di istruttoria e sopralluogo, che sono definite diversamente in relazione al tipo di utilizzo richiesto, secondo quanto precisato nella tabella A;
g) 
a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario e' tenuto alla prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione Piemonte, restituibile alla scadenza su richiesta del concessionario; l'entita' della cauzione e' di norma pari a due annualita' del canone, ma puo' essere diversamente determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi;
h) 
le province, i comuni e le comunita' montane, nonche' le loro forme associative, non sono tenuti al versamento degli oneri di cui alle lettere f) e g).
2. 
I canoni come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2004:
a) 
alle occupazioni autorizzate provvisoriamente dagli uffici regionali competenti;
b) 
alle occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 e oggetto di trasferimento alla Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (di attuazione del d.lgs. 112/1998) per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione.
3. 
Per le occupazioni di cui al comma 2, lettera a) gli uffici regionali competenti provvedono d'ufficio al rilascio delle relative concessioni e procedono alla richiesta del canone dovuto per il 2004 e di un indennizzo per l'occupazione extracontrattuale per gli anni precedenti, quantificato secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 31-4182 del 22 ottobre 2001 e successivi provvedimenti attuativi.
4. 
Per le occupazioni di cui al comma 2, lettera b) per le quali, pur in mancanza di concessione, si riscontra la presenza di una regolare autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e sono stati sempre regolarmente effettuati i versamenti richiesti dalla Stato o dalla Regione, gli uffici regionali competenti provvedono a richiedere agli utilizzatori la presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria.
Capo II. 
Norme in materia di politiche del lavoro
Art. 2. 
(Art. 16, legge 56/1987. Attuazione accordo sancito nella Conferenza Unificata del 10.12.2003)
1. 
In applicazione dell'accordo sancito nella Conferenza Unificata Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunita' montane di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 nella seduta del 10 dicembre 2003 e nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'accesso ai livelli retributivo-funzionali per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo avviene mediante selezione pubblica di verifica della idoneita' dei soggetti che abbiano formulato domanda a seguito di avviso pubblico ovvero che si presentino a selezione presso le sedi e nelle giornate indicate nell'avviso pubblico.
2. 
Ai fini della scelta e' privilegiato il criterio del minor reddito in relazione alla situazione familiare calcolato secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), quello della condizione di disoccupato di lunga durata, di disoccupato o di occupato e, a parita' di condizioni, privilegiando il soggetto piu' anziano di eta'.
3. 
La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento le ulteriori modalita' attuative, ivi compresa l'eventuale graduazione del punteggio collegato alla durata dello stato di disoccupazione fino ad un massimo di 24 mesi, informandone la competente Commissione consiliare.
4. 
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle more di un previo pronunciamento della Conferenza unificata per realizzare la necessaria uniformita' su tutto il territorio nazionale, non si applicano alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici nazionali.
Art. 3. 
(Sperimentazione per l'attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)
1. 
Nelle more dell'entrata in vigore di un'organica legge regionale che disciplini, per le parti di propria competenza, l'attuazione del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30), la Regione favorisce l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati attraverso politiche attive e di workfare.
2. 
Ai fini di cui al comma 1 e per garantire la necessaria uniformita' degli interventi nel territorio regionale, la Giunta regionale sentita la Commissione regionale di concertazione e il Comitato al lavoro di cui alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro), disciplina con proprio atto, in via sperimentale, i rapporti fra le Agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro e gli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 13 del d.lgs. 276/2003, informandone la competente Commissione consiliare.
3. 
Il piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti di cui al comma 1 tiene conto delle caratteristiche professionali dei lavoratori con particolare riferimento a quelli di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), prevede idonei interventi formativi e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalita'.
4. 
Nelle more della costituzione della Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 7 della l.r. n. 41/1998, la Giunta regionale e' autorizzata a surrogare i componenti della Commissione regionale per l'impiego dimissionari rispettando i criteri di rappresentativita' attualmente stabiliti.
Art. 4. 
(Accreditamento dei soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attivita' di cui al d.lgs. 276/2003)
1. 
Nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 8, comma 1, la Giunta regionale provvede con proprio atto a disciplinare in via transitoria le procedure per l'accreditamento dei soggetti di cui all'articolo 7 del d.lgs. 276/2003 e conseguente istituzione degli elenchi regionali.
2. 
Nel provvedimento la Giunta regionale stabilisce, fra l'altro, che i soggetti accreditati debbano operare nel rispetto:
a) 
degli atti di indirizzo emanati dalla Regione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;
b) 
dei principi e criteri di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del d. lgs.276/2003.
Art. 5. 
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55)
1. 
La lettera d) del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali), e' sostituita dalla seguente:
d) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, comunque non inferiore a 3, le loro caratteristiche e le modalita' per la loro individuazione
.
2. 
Dopo la lettera g) del primo comma dell'articolo 6 della l.r. 55/1984 e' aggiunta la seguente:
g bis) il piano di sicurezza a favore dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori durante il lavoro).
.
3. 
Dopo il primo comma dell'articolo 8 della l.r. 55/1984 e' aggiunto il seguente:
Quando il lavoratore e' in infortunio l'Ente gestore corrisponde l'indennita' anche per i giorni di infortunio, ivi compresi quelli festivi, per tutta la durata dell'infortunio e non oltre la durata del cantiere.
.
Art. 6. 
(Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67)
1. 
Il numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in C.I.G.S. o ex dipendenti da aziende in crisi, in cooperative gia' costituite o di nuova costituzione. Abrogazione della legge regionale 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche e integrazioni) e' sostituito dal seguente:
4) soggetti che alla data della loro associazione nella cooperativa, si trovino in stato di disoccupazione da almeno sei mesi, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144) e/o
.
2. 
Alla lettera c) del comma 1 dell' articolo 2 della l.r. 67/1994, dopo le parole:
di cui alle lettere a) e b)
sono aggiunte le seguenti:
e/o l'inserimento di persone svantaggiate come definite dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)
.
3. 
Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 67/1994, e' sostituito dal seguente:
3. Le cooperative di cui al presente articolo devono ispirarsi inoltre ai principi di mutualita' di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 ed al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).
.
Art. 7. 
(Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28)
1. 
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati), come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 22, e' sostituita dalla seguente:
d) soggetti in stato di disoccupazione da almeno sei mesi ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144)
.
2. 
Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 28/1993, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 22/1997, e' sostituito dal seguente:
2. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), b), c), d), ed e) devono essere residenti in Piemonte da almeno dodici mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.
.
Art. 8. 
(Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile)
1. 
La Regione favorisce l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle piccole imprese, ivi comprese quelle individuali, come definite dai regolamenti comunitari, formate da donne, attraverso la concessione di garanzie a favore degli istituti di credito nell'interesse delle imprese che ne facciano richiesta.
2. 
Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione costituisce un fondo di garanzia e stipula apposita convenzione con la Finpiemonte S.p.A. per stabilire modalita' e procedure per la concessione delle garanzie prevedendo altresi' l'incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo.
3. 
Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse da iscrivere nel bilancio annuale per l'anno 2004 e nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2005, 2006, all'unita' previsionale di base (UPB) n. 15102 (Formazione Professionale-Lavoro - Direzione - Titolo I - Spese correnti).
Art. 9. 
(Opere di accompagnamento alle Olimpiadi invernali 2006)
1. 
In funzione della realizzazione e del completamento di alcune delle infrastrutture turistiche e sportive ricomprese nel Programma previsto dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) la Regione interviene finanziariamente, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, in Terme di Acqui S.p.A. e Monterosa 2000 S.p.A..
2. 
Relativamente a Terme di Acqui S.p.A. la Regione concorre al reperimento delle risorse finanziarie occorrenti alla societa' per la riqualificazione e la nuova costruzione di stabilimenti termali e relativo sistema infrastrutturale mediante sottoscrizione, in proporzione alla quota azionaria posseduta ed in adesione all'aumento di capitale deliberato dalla assemblea della societa', di un numero di nuove azioni di importo complessivo non superiore a 21.000.000,00 euro.
3. 
Rispetto a Monterosa 2000 S.p.A., la Regione garantisce la provvista finanziaria occorrente per la realizzazione delle opere funzionali al completamento del comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa, mediante sottoscrizione, per un importo massimo di 5.200.000,00 euro, di strumenti di debito o finanziari all'uopo emessi dalla societa' e caratterizzati dalla possibilita' di conversione in quote partecipative.
4. 
Per le finalita' di cui al comma 3 la Giunta regionale si avvale di Finpiemonte S.p.A. cui vengono trasferite le necessarie risorse finanziarie secondo modalita' e schemi negoziali riconducibili a quelli previsti dall'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 29 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Societa' Monterosa 2000 S.p.A.), che risultino comunque idonei a soddisfare l'esigenza di configurare la corretta esecuzione delle opere quale presupposto della conversione in capitale sociale.
5. 
Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo si fa fronte, sia in termini di competenza che di cassa, mediante l'utilizzo delle somme iscritte, nel bilancio 2004, all'interno dell'UPB n. 21022.
Art. 10. 
(Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58)
1. 
L'articolo 17 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale), e' sostituito dal seguente:
Art. 17. (Uniformita' delle attrezzature. Divise) 1. La Giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 16, stabilisce per i servizi di Polizia locale degli enti locali della Regione, al fine di assicurarne l'omogenea caratterizzazione e immediata riconoscibilita' sul territorio: a) le caratteristiche delle uniformi e dei relativi simboli distintivi del grado, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelli militari; b) le caratteristiche delle attrezzature e dei mezzi operativi di cui i servizi devono essere dotati; c) le caratteristiche di placca e tesserino personale di riconoscimento. 2. A far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 1, della l.r. 58/1987, come modificato dalla presente legge, sono rispettivamente abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57: a) i commi 2 e 4 nonche' l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 4; b) l'articolo 5; c) i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 6. 3. Gli enti locali danno attuazione a quanto stabilito dalla Giunta regionale nei termini dalla stessa fissati nei singoli provvedimenti di cui all'articolo 17 della l.r. 58/1987, come sostituito dalla presente legge. 4. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7 e 10 della l.r. 57/1991.
.