Proposta di legge regionale n. 624 presentata il 17 febbraio 2004
Regolamentazione delle discipline bio-naturali

Art. 1. 
(Finalita' ed oggetto)
1. 
La Regione Piemonte, nell'ottica del pluralismo scientifico e della liberta' di scelta, istituisce il registro per gli operatori delle discipline bio-naturali finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del cittadino.
Art. 2. 
(Definizione delle discipline bio-naturali)
1. 
Sono riconosciute quali discipline bio-naturali le pratiche che si prefiggono il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualita' della vita della persona. Il principio guida di tali discipline e' l'armonizzazione della persona con se stessa e con gli ambienti sociale, culturale e naturale che la circondano.
2. 
Ciascuna disciplina possiede una tipica peculiarita' ed utilizza tecniche strumenti e dinamiche diverse.
3. 
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, identifica con propria deliberazione le attivita' specifiche afferenti le pratiche e le discipline individuate.
Art. 3. 
(Commissione regionale permanente per le pratiche e le discipline bio-naturali)
1. 
Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge e' istituita presso l'Assessorato competente in materia la Commissione permanente per gli operatori delle discipline bio-naturali, di seguito denominata Commissione.
2. 
La Commissione e' composta da:
a) 
l'Assessore regionale competente in materia o suo delegato con funzioni di Presidente;
b) 
un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia individuato nell'organico della Direzione competente per materia;
c) 
un rappresentante designato dall'Ordine dei Medici;
d) 
un rappresentante designato dall'Ordine dei Farmacisti;
e) 
un rappresentante designato dall'Universita' degli Studi;
f) 
un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consumatori designato dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) 
un rappresentante per ciascuna delle pratiche e delle discipline bio-naturali riconosciute ai sensi della presente legge.
3. 
La Commissione e' assistita da una segreteria tecnica, composta da personale dipendente in organico presso l'assessorato competente in materia , che provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Commissione stessa.
4. 
Ai componenti la Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).
Art. 4. 
(Compiti della Commissione)
1. 
La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) 
coordina e promuove la divulgazione delle discipline bio-naturali, nell'ambito di programmi di prevenzione e di educazione alla cultura del benessere;
b) 
redige annualmente un monitoraggio sui risultati dell'attivita' svolta, finalizzato a fornire gli elementi per la programmazione e la spesa dell'Assessorato competente in materia;
c) 
collabora con l'Assessorato regionale competente in materia alla definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti pubblici o privati di formazione degli operatori;
d) 
verifica il possesso in capo agli operatori delle discipline bio-naturali dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro regionale di cui all'articolo 5.
Art. 5. 
(Registro regionale degli operatori delle pratiche e delle discipline bio-naturali)
1. 
E' istituito presso l'Assessorato competente in materia il registro regionale degli operatori delle discipline bio-naturali.
2. 
Il registro e' articolato in sezioni dedicate ad ogni specialita'.
3. 
L'iscrizione alla specifica sezione del registro regionale avviene su richiesta dell'operatore interessato previa autorizzazione rilasciata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) in seguito al superamento di una prova teorico-pratica finalizzata a verificare l'idoneita' dell'operatore all'iscrizione o in seguito alla produzione di attestati formativi conseguiti presso istituti pubblici o privati riconosciuti dalle rispettive associazioni nazionali di specialita'.
Art. 6. 
(Sanzioni)
1. 
A coloro che esercitano l'attivita' professionale di operatore di una delle discipline bio-naturali per il benessere individuate ai sensi dell'art.2 comma 3 senza essere iscritti nel registro regionale e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500 euro, secondo le modalita' previste dalla legislazione regionale.
2. 
Sono altresi' sottoposti alla sanzione amministrativa di cui al comma 1 coloro che esercitano una disciplina bio-naturale diversa da quella per la quale risultano iscritti nel registro, in tale ultimo caso, puo' essere disposta la sospensione per un periodo massimo di tre mesi e, in caso di recidiva, la cancellazione dal registro.
Art. 7. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano sul territorio regionale pratiche relative alle discipline bio-naturali presentano alla Commissione, entro l'anno successivo, domanda di iscrizione alla sezione di pertinenza del registro regionale di cui all'art. 5, allegando alla suddetta istanza i titoli professionali posseduti, nonche' ogni documentazione ritenuta utile a dimostrare gli specifici percorsi formativi seguiti.
2. 
La Commissione, sulla base della documentazione presentata verifica, l'idoneita' dell'operatore all'iscrizione nella specifica sezione del registro, provvedendo a rilasciarne la conseguente autorizzazione.
Art. 8. 
(Monitoraggio e relazione)
1. 
Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con successiva periodicita' annuale, l'Assessorato competente in materia esegue un monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative.
2. 
Gli esiti del monitoraggio costituiranno oggetto di successiva informativa alla competente Commissione consiliare.
Art. 9. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per gli anni 2004, 2005 e 2006 alla spesa complessiva pari ad euro 250.000,00 ripartita in oneri per l'istituzione e il funzionamento della Commissione permanente per le pratiche terapeutiche e le discipline non convenzionali pari a euro 10.000,00, spese per la promozione, divulgazione ed informazione delle pratiche delle discipline del benessere pari ad euro 100.000,00 e oneri per il monitoraggio sullo stato di attuazione della disciplina del benessere pari ad euro 140.000,00, ricomprese nell'Unita' previsionale di base (UPB) n. 28011 (Programmazione sanitaria Tit. I spese correnti) si fa fronte con le risorse dell'UPB n. 28011 del bilancio annuale di previsione per l'anno 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006.
2. 
Gli eventuali introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 6, irrogate a seguito delle irregolarita' riscontrate, costituiscono entrata regionale nell'UPB n. 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria Tit. III- categoria 7) del bilancio regionale per l'anno 2004.