Disegno di legge regionale n. 602 presentato il 03 dicembre 2003
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine)

Art. 1. 
(Modifica del titolo della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9)
1. 
Il titolo della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9, e' sostituito dal seguente:
Disposizioni in materia di riduzione dei prezzi dei carburanti per autotrazione in territori regionali di confine
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Art. 2. 
(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9)
1. 
L'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 e' sostituito dal seguente:
Art. 1. (Finalita') 1. La Regione Piemonte, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza regionale con quella statale ed in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti concessi ai singoli consumatori per l'acquisto dei carburanti per autotrazione, con la presente legge detta le norme per concedere, anche in misura differente per singoli comuni in ragione inversamente proporzionale alla distanza dai confini nazionali con la Svizzera, la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione a favore dei soggetti residenti nei comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola, garantendo uguale trattamento anche nei comuni delle province limitrofe che si trovano ad uguale distanza, individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1. 2. L'attuazione della presente legge non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione e deve rispondere a criteri di economicita' e convenienza per la pubblica amministrazione.
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Art. 3. 
(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9)
1. 
L'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 e' sostituito dal seguente:
Art. 3. (Disposizioni per la concessione dello sconto e dei rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo) 1. La Regione destina ai beneficiari di cui all'articolo 2 una quota di compartecipazione dell'accisa sui carburanti per autotrazione attraverso la riduzione del loro prezzo alla pompa, nel rispetto del principio comunitario del de minimis. 2. L'acquisto dei carburanti, ai fini dello sconto, deve avvenire esclusivamente presso gli impianti di distribuzione dei carburanti siti nel territorio dei comuni individuati dalla Giunta regionale. 3. La Regione riconosce al sistema distributivo dei carburanti le somme relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa.
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Art. 4. 
(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9)
1. 
L'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 e' sostituito dal seguente:
Art. 4. (Disposizioni attuative della Giunta regionale e delega di funzioni alle province) 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua: a) i comuni del territorio regionale interessati alle disposizioni di cui all'articolo 1; b) le modalita' di fruizione delle agevolazioni, differenziate in ragione inversamente proporzionale alla distanza dei Comuni dai confini nazionali con la Svizzera; c) i limiti e i criteri per la concessione dell'agevolazione; d) le modalita' organizzative ed operative dei procedimenti di concessione delle agevolazioni; e) le modalita' organizzative ed operative dei procedimenti relativi ai rimborsi attinenti alle riduzioni dei prezzi cui all'articolo 3; f) le modalita' coorganizzative delle strutture regionali di gestione della presente legge.
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2. 
Alle province, competenti per territorio dei comuni individuati dai provvedimenti di cui al comma 1, lettera a), sono delegate le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla distribuzione degli identificativi, ivi compresi gli adempimenti relativi all'aggiornamento della banca dati e ai controlli sui consumi".
Art. 5. 
(Modifiche all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9, le parole:
delle benzine
sono sostituite con le parole:
dei carburanti
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2. 
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9, il periodo:
E' introdotto un periodo di sperimentazione di un anno al termine del quale la Giunta regionale adottera' eventuali modificazioni alle disposizioni attuative di cui all'articolo 4
, e' abrogato.
Art. 6. 
(Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9)
1. 
L'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 e' sostituito dal seguente:
Art. 6. (Sanzioni) 1. Il rilascio di dichiarazioni mendaci al solo fine di ottenere l'agevolazione prevista comporta, oltre alla denuncia presso gli organi giudiziari competenti, la revoca del vantaggio fiscale e, ove gia' utilizzato, il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 1.000,00. 2. Ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti, che falsificano in tutto o in parte i dati relativi all'erogazione dei carburanti nei modelli a tal fine predisposti, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 1.000,00, in base alla continuazione o al ripetersi dell'azione illecita. 3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono applicate dalle province competenti per territorio.
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Art. 7. 
(Modifiche all'articolo 7, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9)
1. 
Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9, le parole:
delle benzine
sono sostituite con le parole:
dei carburanti
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2. 
Al comma 3 dell'articolo 7, della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9, le parole:
del bonus fiscale
sono sostituite con le parole:
dello sconto
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Art. 8. 
(Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9)
1. 
L'articolo 8, della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9, e' sostituito dal seguente:
Art. 8. (Disposizioni finanziarie) 1. E' autorizzato l'accertamento e la riscossione del maggior gettito della quota erariale dell'accisa sui carburanti per autotrazione, conseguente all'incremento del consumo dovuto alla riduzione del prezzo alle pompe e previsto in euro 4.000.000,00 per l'anno 2004. 2. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 2004 la spesa complessiva pari a euro 4.000.000,00. 3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2004, si provvede con la dotazione finanziaria dell'unita' previsionale di base (UPB) 09031 (Bilanci e finanze - Tributi-addizionali e compartecipazione al gettito erariale - Titolo I - spese correnti) prevedendo i seguenti finanziamenti: a)
Spese per la restituzione al sistema distributivo dei carburanti delle somme relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa
con stanziamento pari a euro 3.000.000,00, in termini di competenza e di cassa; b)
Spese per la gestione informatizzata dello sconto alla pompa dei carburanti
con stanziamento pari a euro 500.000,00, in termini di competenza e di cassa; c)
Spese per la delega di funzioni alle province
con stanziamento pari a euro 500.000,00, in termini di competenza e di cassa. 4. La copertura della spesa di cui al comma 2 e' assicurata dal maggior gettito di cui al comma 1.
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Art. 9. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2004.