Disegno di legge regionale n. 585 presentato il 29 ottobre 2003
Interventi per lo sviluppo delle attivita' produttive

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La presente legge disciplina, in conformita' alla normativa europea e con riferimento alle attribuzioni regionali di cui al titolo V della Costituzione, gli interventi della Regione per lo sviluppo e la qualificazione delle attivita' produttive, per l'incremento della competitivita' e per la crescita del sistema produttivo e dell'occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile.
2. 
La presente legge stabilisce gli obiettivi generali, definisce gli strumenti d'intervento e le modalita' per la loro attuazione, individua le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento delle finalita' indicate al comma 1.
Art. 2. 
(Obiettivi)
1. 
La Regione, in raccordo con gli enti locali e nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, persegue le finalita' di cui all'articolo 1 con interventi diretti a favorire:
a) 
l'internazionalizzazione del sistema produttivo;
b) 
l'innovazione tecnologica e produttiva, commerciale e di mercato, organizzativa e gestionale delle imprese;
c) 
la ricerca scientifica, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;
d) 
lo sviluppo della societa' dell'informazione;
e) 
la crescita dimensionale, la costituzione e la qualificazione di reti di imprese e di subfornitura;
f) 
il consolidamento e l'innovazione finanziaria;
g) 
lo sviluppo dei sistemi di certificazione aziendale e di gestione e comunicazione della responsabilita' sociale e ambientale;
h) 
lo sviluppo della base produttiva e la costituzione di nuove imprese;
i) 
i processi di ampliamento, ristrutturazione, riconversione e riattivazione;
l) 
la sicurezza dei luoghi di lavoro, la tutela ambientale e il risparmio energetico;
m) 
la localizzazione ottimale, sotto il profilo territoriale e ambientale, degli insediamenti produttivi;
n) 
la predisposizione di infrastrutture di servizio al sistema produttivo;
o) 
la ripresa dell'attivita' produttiva delle imprese danneggiate da eventi calamitosi;
p) 
la semplificazione e la razionalizzazione degli interventi di politica industriale e la loro integrazione con gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione.
Art. 3. 
(Strumenti d'intervento)
1. 
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:
a) 
aiuti alle imprese;
b) 
servizi alle imprese;
c) 
ingegneria finanziaria;
d) 
infrastrutture per il sistema produttivo;
e) 
distretti industriali, filiere produttive e poli di specializzazione produttiva;
f) 
creazione d'impresa;
g) 
progetti strategici;
h) 
strutture e servizi per l'internazionalizzazione;
i) 
strutture e servizi per la ricerca scientifica, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;
l) 
aiuti per la ripresa delle attivita' produttive a seguito di eventi calamitosi;
m) 
programmazione negoziata.
2. 
La Regione si avvale degli strumenti di cui al comma 1 in modo coerente ed integrato con le proprie competenze, in particolare in materia fiscale e tributaria, di formazione professionale e di politica del lavoro, di normazione in materia urbanistica, ambientale, di sicurezza dei luoghi di lavoro e con gli altri strumenti di politica economica e di regolazione.
3. 
Le definizioni degli strumenti di intervento elencati al comma 1 sono contenute nell'Allegato A, parte integrante della presente legge e possono essere modificate e integrate con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 4. 
(Tipologie d'intervento)
1. 
Per l'attivazione degli strumenti indicati all'articolo 3 la Regione ricorre alle seguenti tipologie di intervento:
a) 
contributi in conto capitale;
b) 
contributi in conto interessi;
c) 
finanziamenti a tasso agevolato mediante fondo rotativo;
d) 
agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali;
e) 
garanzie per operazioni creditizie e partecipazione a fondi di garanzia;
f) 
promozione e partecipazione alla costituzione di fondi per il sostegno alla capitalizzazione delle imprese;
g) 
promozione e finanziamento di progetti;
h) 
costituzione, partecipazione e finanziamento di strutture pubbliche, private o miste;
i) 
altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.
Art. 5. 
(Beneficiari degli interventi)
1. 
I beneficiari degli interventi elencati all'articolo 4 sono:
a) 
le imprese, singole o associate;
b) 
le strutture di servizio alle imprese;
c) 
gli investitori istituzionali e le finanziarie di sviluppo;
d) 
i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi;
e) 
gli enti e gli organismi promossi o partecipati dalla Regione o dagli enti locali;
f) 
gli enti locali e gli altri enti pubblici;
g) 
le societa' consortili a maggioranza pubblica, le societa' di intervento a controllo pubblico;
h) 
i parchi scientifici e tecnologici, gli incubatori d'impresa;
i) 
le universita', il politecnico ed i centri di ricerca;
l) 
i soggetti che intendano avviare nuove attivita' imprenditoriali.
Art. 6. 
(Programmazione degli strumenti d'intervento)
1. 
Sulla base degli indirizzi in materia di sviluppo delle attivita' produttive contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria o in altri strumenti di programmazione, la Giunta regionale adotta, con riferimento a tutti gli ambiti economico-produttivi interessati, un programma pluriennale d'intervento che indica gli strumenti da attivare nel periodo di riferimento e quantifica le relative risorse finanziarie.
2. 
Il Programma pluriennale d'intervento, prima dell'adozione, e' sottoposto al parere del Comitato per le attivita' produttive di cui all'articolo 19, comma 2, legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, che si esprime inderogabilmente entro venti giorni dalla richiesta.
3. 
Il Programma pluriennale d'intervento e' comunicato al Consiglio regionale.
4. 
Il Programma pluriennale d'intervento e' aggiornato in relazione alle mutate esigenze del quadro economico regionale.
5. 
La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio regionale e alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale d'intervento.
Art. 7. 
(Gestione degli strumenti d'intervento)
1. 
Gli strumenti d'intervento di competenza della Regione sono gestiti con le seguenti modalita' alternative: a) gestione diretta; b) gestione mediante enti strumentali; c) gestione mediante soggetti terzi.
Art. 8. 
(Attuazione degli strumenti d'intervento)
1. 
La Giunta regionale stabilisce i contenuti specifici, i beneficiari ed i requisiti di accesso, le procedure attuative degli strumenti d'intervento previsti dalla presente legge.
2. 
Gli atti amministrativi di cui al comma 1 sono, ove prescritto, notificati o comunicati alla Commissione europea ai sensi della normativa comunitaria vigente.
Art. 9. 
(Definizione di micro, piccola e media impresa)
1. 
Ai fini dell'applicazione della presente legge, si definiscono micro, piccole e medie le imprese aventi i requisiti dimensionali previsti dalla disciplina comunitaria e dalla normativa nazionale.
Art. 10. 
(Assistenza tecnica)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, le strutture regionali competenti possono avvalersi di apporti esterni qualificati per la realizzazione di studi, per attivita' di assistenza e informazione destinate ai beneficiari degli interventi, per l'acquisizione di consulenze specialistiche, per l'installazione ed il funzionamento di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza e la valutazione degli strumenti d'intervento attivati.
2. 
Le attivita' indicate al comma 1 sono finanziate a valere sul fondo di cui all'articolo 13.
Art. 11. 
(Controlli, revoche, monitoraggi e valutazione)
1. 
I controlli, le revoche, le eventuali sanzioni, i monitoraggi e la valutazione degli aiuti, delle agevolazioni, dei contributi, dei finanziamenti e di ogni altro intervento concesso in applicazione della presente legge sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, salvo quanto disposto, in materia di aiuti alle imprese, dalla specifica normativa regionale.
2. 
Per la realizzazione delle attivita' di studio, ricerca, monitoraggio e di valutazione la Regione si avvale dell'Osservatorio regionale Settori produttivi industriali di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998) ed altre analoghe strutture costituite con riferimento agli obiettivi prioritari evidenziati in sede di programmazione.
Art. 12. 
(Attivita' di informazione)
1. 
La Giunta regionale promuove, sia mediante le proprie strutture, sia in cooperazione con gli enti locali e gli sportelli unici comunali per le attivita' produttive, l'informazione ai potenziali beneficiari in ordine agli interventi attivati ed alle modalita' di accesso agli strumenti previsti dalla presente legge.
Art. 13. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per il finanziamento delle attivita' previste dalla presente legge si provvede per l'anno 2003 con le risorse iscritte nel bilancio annuale per l'anno 2003 e nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2004 2005, alle unita' previsionali di base (UPB):
a) 
osservatorio settori produttivi industriali spese correnti e spese d'investimento (n. 16011 e 16012);
b) 
valorizzazione sistemi produttivi locali spese correnti e spese d'investimento (n. 16021 e 16022);
c) 
promozione e sviluppo delle piccole e medie imprese spese correnti e spese d'investimento (n. 16031 e 16032);
d) 
industria spese d'investimento (n. 16992).
2. 
Tali risorse sono integrate con le risorse iscritte - ai sensi della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria della regione per l'anno 2003) ai fondi:
a) 
fondo per gli investimenti, di cui all'articolo 4 della l.r. 2/2003;
b) 
fondo speciale per i settori industriali in crisi, di cui all'articolo 6 della l.r. 2/2003;
c) 
fondo per la ricerca e lo sviluppo, di cui all'articolo 7 della l.r. 2/2003.
3. 
All'entrata in vigore della presente legge vengono creati, all'interno delle unita' previsionali di base bilanci spese correnti e bilanci spese d'investimento (UPB n. 09011 e 09012), appositi fondi denominati fondo unico per le politiche industriali all'interno dei quali confluiscono, per l'anno 2003, le risorse non ancora impegnate sui fondi citati al comma 2.
4. 
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) gli stanziamenti sui fondi di cui al comma 3, Fondo unico per le politiche industriali di parte corrente e fondo unico per le politiche industriali per gli investimenti, sono stabiliti annualmente con la legge finanziaria della regione.
5. 
Con provvedimento amministrativo la Giunta regionale provvede al prelievo dai fondi unici per la collocazione in appositi capitoli presenti o da costituirsi nelle unita' previsionali citate al comma 1, nel rispetto dei sistemi di codifica previsti dal sistema di contabilita' regionale e nazionale.
Art. 14. 
(Disposizioni transitorie e finali)
1. 
Le risorse finanziarie ancora disponibili, derivanti da fondi destinati al finanziamento di strumenti d'intervento previsti nei documenti unici di programmazione (DOCUP), di cui ai regolamenti CE 2052/1988, 2081/1993 e 1260/1999, affluiscono, dal momento di conclusione del DOCUP, al bilancio regionale e sono destinate al finanziamento dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3.
2. 
La Giunta regionale, nell'ambito del programma previsto dall'articolo 6 ed in deroga a quanto stabilito dal comma 1, puo' confermare l'assegnazione delle risorse a Finpiemonte s.p.a. per il finanziamento di strumenti d'intervento corrispondenti a quelli previsti in DOCUP conclusi.