Disegno di legge regionale n. 575 presentato il 08 ottobre 2003
Costituzione di Societa' per Azioni Consortile per la gestione degli ospedali della C.I.O.V. (Commissione Istituti Ospedalieri Valdesi)

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
Allo scopo di favorire, anche attraverso il risanamento della relativa situazione economico - patrimoniale, il mantenimento ed il miglioramento dell'assistenza sanitaria erogata dagli ospedali gestiti dalla Commissione Istituti Ospedalieri Valdesi, di seguito chiamata CIOV e, nel contempo, al fine di sperimentare un nuovo modello gestionale che coinvolga piu' direttamente gli enti locali, gli operatori sanitari, le organizzazioni non lucrative d'utilita' sociale e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, la Regione Piemonte costituisce la Societa' per azioni consortile qui di seguito denominata S.C.P.A..
2. 
La Giunta regionale e' autorizzata a predisporre, con le modalita' di cui al successivo articolo 3, un progetto per il ripiano della situazione debitoria della CIOV, anche mediante accollo da parte della S.C.P.A.. Al contratto sociale potranno successivamente aderire la Provincia di Torino, il Comune di Torino, gli altri enti locali sede di presidio sanitario, nonche' ogni altra persona fisica o giuridica, pubblica o privata interessata. I soci si impegnano, mediante pattuizione parasociale, a favorire la diffusione dell'azionariato presso i dipendenti dei presidi anche consentendo una adeguata loro rappresentanza nell'organo gestionale della societa'.
Art. 2. 
(Caratteristiche della Societa')
1. 
S.C.P.A. e' societa' senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica. Lo statuto sociale dovra' prevedere disposizioni di garanzia conformi, ed in ogni caso non configgenti, con i criteri di cui al comma secondo dell'articolo nove bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, (Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale).
2. 
L'oggetto sociale ricomprende ogni intervento utile ad una piu' efficiente gestione dei compiti di tutela sanitaria attualmente svolti dai presidi gestiti dalla CIOV.
Art. 3. 
(Modalita' di partecipazione)
1. 
Al fine di acquisire la partecipazione di cui all'articolo 1 la Giunta regionale e' autorizzata a conferire mandato senza rappresentanza, ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile, all'Istituto finanziario regionale piemontese - Finpiemonte S.p.A..
2. 
Le modalita' di provvista dei mezzi finanziari occorrenti, la definizione dei limiti del mandato ed ogni altro aspetto del rapporto contrattuale di cui al comma uno, trovano disciplina, nel rispetto della presente legge, in apposito provvedimento della Giunta regionale che dovra', in particolare, prevedere periodiche verifiche sull'ottemperanza dell'operato di Finpiemonte S.p.A. alle istruzioni regionali.
Art. 4. 
(Disposizione finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per gli anni compresi dal 2004 al 2010 la spesa d'euro 40.000.000,00.
2. 
All'onere si provvede mediante riduzione, in termini di competenza e di cassa, di importo 7.500.000,00.euro per l'anno 2004, di euro 6.500.000,00 per ciascuno degli anni successivi, dall'Unita' Previsionale di Base n. 09012 "Bilanci e Finanze" e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa, per l'anno finanziario 2004, di apposito capitolo denominato "Oneri relativi alla costituzione della societa' consortile per azioni" all'interno della unita' previsionale di base n. 08042 "Programmazione e statistica".
3. 
Per gli anni non compresi nel vigente bilancio pluriennale la copertura finanziaria e' assicurata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), cosi' come modificata dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 3 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005).
Art. 5. 
(Norma transitoria)
1. 
La Regione Piemonte, considerato l'alto valore sociale dell'attivita' degli Istituti Ospedalieri Valdesi, riconosce per l'anno 2003 un contributo straordinario, a favore degli Istituti stessi, di euro 5.000.000,00.
2. 
Alla copertura finanziaria si provvede mediante trasferimento dalle risorse finanziarie contenute nella unita' previsionale di base n. 28051 "Programmazione Sanitaria".
3. 
La Giunta regionale e' altresi' autorizzata a procedere ad anticipazioni finanziarie, a favore delle CIOV, per un ammontare di euro 10.000.000,00 a valere sui servizi sanitari prodotti dai presidi ospedalieri.
Art. 6. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45, comma 6, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.