Proposta di legge regionale n. 574 presentata il 07 ottobre 2003
Provvedimenti in materia di castanicoltura

Art. 1. 
(Oggetto e modalita' di attuazione)
1. 
La Regione Piemonte indennizza gli agricoltori per le perdite subite a causa della distruzione delle piante di castagno infestate dalla presenza di Dryocosmus kuriphilus (parassita della pianta altamente pericoloso).
2. 
Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate le disposizioni applicative, compresi i parametri per la quantificazione del danno.
Art. 2. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, e' prevista per gli anni 2004 e 2005 la spesa rispettiva di 500.000,00 euro.
2. 
Agli oneri previsti al comma 1, consistenti in contributi di parte corrente agli agricoltori singoli od associati per provvedimenti in materia di castanicoltura, si provvede, nell'ambito dell'UPB n. 12031 (Sviluppo dell'Agricoltura Fito-sanitario regionale Tit. I spese correnti) del bilancio regionale.
3. 
Per la copertura delle spese previste per gli anni 2004 e 2005, si provvede secondo il disposto dell'articolo 30, comma 1, della legge finanziaria 2003 e secondo l'articolo 8 della legge regionale di contabilita'.
Art. 3. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.