Provvedimenti in materia di castanicoltura
Primo firmatario
Altri firmatari
ALBANO NICOLETTA BOLLA EMILIO DEORSOLA SERGIO DUTTO CLAUDIO RIBA LIDO ROSSI GIACOMO TARICCO GIACOMINO
Art. 1.
(Oggetto e modalita' di attuazione)
1.
La Regione Piemonte indennizza gli agricoltori per le perdite subite a causa della distruzione delle piante di castagno infestate dalla presenza di Dryocosmus kuriphilus (parassita della pianta altamente pericoloso).
2.
Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate le disposizioni applicative, compresi i parametri per la quantificazione del danno.
Art. 2.
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, e' prevista per gli anni 2004 e 2005 la spesa rispettiva di 500.000,00 euro.
2.
Agli oneri previsti al comma 1, consistenti in contributi di parte corrente agli agricoltori singoli od associati per provvedimenti in materia di castanicoltura, si provvede, nell'ambito dell'UPB n. 12031 (Sviluppo dell'Agricoltura Fito-sanitario regionale Tit. I spese correnti) del bilancio regionale.
3.
Per la copertura delle spese previste per gli anni 2004 e 2005, si provvede secondo il disposto dell'articolo 30, comma 1, della legge finanziaria 2003 e secondo l'articolo 8 della legge regionale di contabilita'.