Disegno di legge regionale n. 561 presentato il 11 agosto 2003
Prestazione di garanzia fidejussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere

Art. 1. 
(Prestazione di fidejussione)
1. 
Per consentire il completamento delle coperture finanziarie degli investimenti necessari per la realizzazione del Villaggio olimpico di Sestriere con finanziamenti bancari, per un totale di 15 milioni di euro, ed in presenza di specifica richiesta da parte dell'Istituto bancario mutuante, e' autorizzata la prestazione di garanzia fidejussoria nell'interesse della societa' Villaggio Olimpico S.r.l. ed a favore dell'Istituto bancario mutuante.
2. 
La fidejussione regionale puo' essere concessa sino a concorrenza dell'intero importo del mutuo e in partecipazione con altri enti e istituzioni.
Art. 2. 
(Iscrizione di ipoteca)
1. 
A fronte della fidejussione prestata, la Regione puo' richiedere l'iscrizione di ipoteca di primo grado sulle opere realizzate.
Art. 3. 
(Copertura finanziaria)
1. 
Agli eventuali oneri finanziari a carico della Regione si provvede mediante istituzione, nei bilanci regionali 2004 e successivi, di apposito capitolo di spesa nell'ambito della UPB 21032 (Offerta turistica, turismo sociale, tempo libero. Spese di investimento).
Art. 4. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.