Livelli di assistenza ed erogazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1.
(Principi)
1.
La Regione Piemonte, nell'ambito delle potesta' legislative in materia di assistenza sanitaria, assicura ai soggetti affetti dal morbo di Hansen un livello di assistenza superiore agli standard minimi determinati dalla normativa nazionale, nei limiti e nei termini delle disposizioni che seguono.
2.
Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i soggetti che siano affetti dal morbo di Hansen, purche' residenti nel territorio della Regione al momento in cui hanno contratto la malattia ovvero nel momento in cui se ne siano manifestati i primi sintomi o ne sia stata compiuta per la prima volta la diagnosi.
Art. 2.
(Consistenza dei livelli di assistenza)
1.
Qualora cio' non sia gia' previsto come livello minimo di assistenza dalla normativa nazionale, la Regione Piemonte assicura, ai soggetti di cui all'articolo 1, la fornitura gratuita di tutti i farmaci, anche se non in vendita in Italia, utili o necessari per il trattamento della malattia e delle sue manifestazioni, l'espletamento gratuito di tutti gli esami diagnostici e gli accertamenti di laboratorio comunque connessi con la malattia e il rimborso delle spese di viaggio occorse per raggiungere il centro di riferimento dal luogo di residenza.
2.
In ogni caso, la Regione Piemonte fornisce gratuitamente o garantisce il pagamento dei costi di tutte le prestazioni sanitarie non garantite dalla lista prevista dalla tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001.
3.
Qualora il centro di riferimento si trovi al di fuori del territorio della Regione, le spese di viaggio sono rimborsate in una percentuale compatibile con la distanza tra il luogo di residenza e il confine regionale.
4.
La gratuita' delle prestazioni di cui ai commi 1 e 2 si estende all'esenzione dal pagamento di contributi, ticket e qualsiasi altro onere, comunque denominato e disciplinato.
Art. 3.
(Sussidio)
1.
In eventuale aggiunta e cumulo col sussidio corrisposto dallo Stato, la Regione Piemonte eroga un sussidio regionale a favore dei soggetti affetti dal morbo di Hansen, come definiti dall'articolo 1, i quali non raggiungano, con proprie entrate, anche se integrate dalle erogazioni statali, un reddito annuo di euro 15.500.
2.
Il sussidio regionale e' erogato in misura tale da consentire ai soggetti di cui all'articolo 1 di godere di un reddito annuo pari a euro 15.500.
3.
Ai fini della determinazione del reddito di cui al comma 1, non si tiene conto dell'integrazione corrisposta ai familiari prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 marzo 1980, n. 126.
Art. 4.
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa per l'anno finanziario 2003 di 1.500.000,00 euro.
2.
All'onere previsto al comma 1 si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2003, istituendo la spesa (Contributi a favore dei pazienti hanseniani per le prestazioni sanitarie non garantite dal sistema sanitario nazionale compresi i rimborsi delle spese di viaggio per il raggiungimento delle sedi di cura extraregione) nell'UPB n. 28011 (Programmazione sanitaria Programmazione sanitaria Tit. I spese correnti) con stanziamento pari a euro 1.500.000,00 in termini di competenza e di cassa.
3.
La copertura di tale spesa per l'anno 2003 avviene con riduzione di pari importo della UPB 09011 (Bilanci e Finanze-Bilanci Tit. I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2003. Il presente provvedimento costituisce integrazione nel bilancio 2003 dell'elenco dei provvedimenti legislativi in corso recanti spese correnti ove viene aggiunta la voce "Livelli di assistenza ed erogazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen".
4.
Agli oneri previsti per gli anni 2004 e 2005 si provvede con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e Finanze-Bilanci Tit. I - spese correnti).