Proposta di legge regionale n. 523 presentata il 09 aprile 2003
Promozione e sostegno delle attivita' di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico
Altri firmatari

GIORDANO COSTANTINO

Titolo I. 
Disposizioni generali
Art. 1. 
(Finalita' della legge)
1. 
La Regione Piemonte, nell'esercizio della propria potesta' legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi, prevista dall'art. 117, comma terzo della Costituzione ed al fine di esercitare le funzioni ad essa conferite inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, secondo i principi dell'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuove interventi finalizzati a:
a) 
sviluppare il sistema produttivo regionale attraverso la ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, nel rispetto della sostenibilita' ambientale e del contenimento dei consumi energetici;
b) 
favorire l'accesso delle imprese, con particolare riferimento a quelle di piccola e media dimensione, nonche' a loro aggregazioni, alle attivita' ed alle strutture di ricerca regionali, nazionali e internazionali;
c) 
valorizzare i risultati della ricerca attraverso la costituzione di nuove imprese;
d) 
trasferire conoscenze e competenze tecnologiche, utilizzando le risorse umane presenti nelle Universita', nei centri di ricerca e nelle imprese, in attivita' di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
e) 
sviluppare in modo coordinato una rete di iniziative, attivita' e strutture per la ricerca di interesse industriale e l'innovazione tecnologica.
2. 
La Regione disciplina, nell'ambito della presente legge, tutti i propri interventi inerenti il sostegno all'attivita' di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.
3. 
Per l'incentivazione del trasferimento di conoscenze e competenze finalizzato alla generale formazione delle persone si applica la normativa regionale in materia di formazione professionale.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
ricerca fondamentale, l'attivita' che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche;
b) 
ricerca applicata o di interesse industriale, di seguito indicata come ricerca industriale, la ricerca pianificata o indagini tematiche miranti ad acquisire nuove conoscenze utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi, servizi o a comportare, nel breve e medio periodo, un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi, servizi esistenti, ferma restando la sostenibilita' ambientale dei cicli produttivi, dei prodotti finali, dei materiali, delle produzioni e dei consumi energetici;
c) 
attivita' di sviluppo precompetitivo la traduzione del risultato della ricerca industriale in un piano, progetto o disegno per la realizzazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero per il miglioramento di quelli esistenti, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione diretta, compresa la creazione di prototipi; tale attivita' non comprende le modifiche, anche se migliorative, ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti;
d) 
innovazione, il rinnovo e l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi, l'attuazione di nuovi metodi di produzione, di approvvigionamento e di distribuzione, l'introduzione di mutamenti nella gestione, nell'organizzazione e nelle condizioni di lavoro, nonche' nella connessa qualificazione dei lavoratori;
e) 
trasferimento tecnologico, il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie tra enti di ricerca e sistema industriale al fine di favorire l'acquisizione, la circolazione di informazioni e la disponibilita' di competenze tecniche specifiche;
f) 
laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico, le strutture costituite per svolgere progetti di ricerca industriale ed innovazione, nonche' funzioni specialistiche finalizzate al trasferimento tecnologico;
g) 
centri per l'innovazione, le strutture costituite per svolgere attivita' e servizi di trasferimento tecnologico.
Titolo II. 
Programma regionale
Art. 3. 
(Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico)
1. 
Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva annualmente il Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico.
2. 
Il Programma definisce le azioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.
3. 
La Giunta, sulla base del Programma approvato dal Consiglio regionale, adotta un Programma operativo che specifica, con riferimento a ciascuna azione cosi' definita, l'attribuzione degli stanziamenti per le diverse azioni, le tipologie dei contributi ammissibili, le relative modalita' di concessione ed erogazione, nonche' i soggetti ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 8.
Art. 4. 
(Azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale)
1. 
Le azioni rivolte al perseguimento delle finalita' di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 prevedono, in particolare, il sostegno ad attivita' imprenditoriali svolte da imprese singole e da loro consorzi riguardanti:
a) 
attivita' di ricerca industriale e di sviluppo finalizzate all'innovazione tecnologica e di prodotto;
b) 
l'elaborazione di progetti preliminari ed esecutivi per attivita' di sviluppo precompetitivo, di innovazione o di trasferimento tecnologico, come definiti all'art.2;
c) 
lo sviluppo di laboratori di ricerca industriale su temi di rilevante interesse per il territorio regionale, anche in cooperazione tra piccole e medie imprese e tra imprese, Universita', centri di ricerca, laboratori di ricerca e centri per l'innovazione;
d) 
l'elaborazione di studi di fattibilita' per l'accesso a programmi e finanziamenti comunitari, nazionali e privati per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.
2. 
Al fine di concorrere alla creazione di nuove attivita' imprenditoriali e professionali ad alto contenuto tecnologico, tali azioni prevedono, altresi', la valorizzazione dei risultati della ricerca mediante:
a) 
la concessione di contributi a programmi per la promozione di attivita' imprenditoriali o professionali attuati da Universita', Enti di ricerca od altri enti appositamente costituiti, per realizzare servizi specialistici o per prestare assistenza scientifica, ivi compresa l'assunzione da parte dei soggetti partecipanti di oneri relativi a spese per borse di ricerca;
b) 
la concessione di contributi e garanzie per spese di avviamento e primo investimento;
c) 
la partecipazione al finanziamento di fondi chiusi destinati all'intervento in dette imprese.
Art. 5. 
(Azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche)
1. 
Le azioni rivolte al perseguimento delle finalita' di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, prevedono, in particolare, il sostegno a programmi aventi ad oggetto interventi per il trasferimento di conoscenze e competenze tecniche in ambiti promossi da Universita', Enti di ricerca ovvero richiesti da imprese, in forma singola od associata, nonche' da associazioni di imprese, presenti sul territorio della Regione Piemonte, mediante:
a) 
il cofinanziamento di contratti per il trasferimento tecnologico, stipulati da Universita' ed Enti di ricerca, con le imprese, loro associazioni o consorzi. A detti contratti possono partecipare gli enti accreditati per la formazione professionale; b) l'erogazione di contributi per le spese relative a borse di ricerca per attivita' e progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con le imprese;
Art. 6. 
(Sviluppo di rete)
1. 
Le azioni rivolte al perseguimento delle finalita' di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, prevedono, in particolare, lo sviluppo sul territorio regionale di una rete di "Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico" nonche' dei "Centri per l'innovazione".
2. 
La Giunta regionale definisce con propria delibera i requisiti di tali Laboratori o Centri ai fini dell'accesso alle agevolazioni regionali previste.
3. 
Le azioni di cui al comma 1 prevedono, altresi', la promozione, mediante la stipula di accordi tra la Regione Piemonte, le Universita' e gli Enti di ricerca insediati nel territorio regionale, di programmi e progetti comuni, di particolare rilevanza e di interesse generale, quali:
a) 
la costituzione e gestione di forme di strumentazione integrata, con una banca dati, anche telematica, ai fini dell'utilizzazione delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti nelle Universita' e negli enti di cui al presente comma, favorendo l'accesso degli utilizzatori alle conoscenze, in accordo con gli strumenti esistenti a livello nazionale, comunitario ed internazionale;
b) 
la facilitazione per le imprese dell'accesso alle apparecchiature scientifiche e tecniche presenti nelle Universita' e negli enti di cui al comma 3;
c) 
la promozione ed organizzazione delle prestazioni svolte presso le imprese da personale con competenze scientifiche e tecniche delle Universita' e degli Enti di ricerca insediati sul territorio regionale, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 5;
d) 
la realizzazione di strumenti ed attivita' di supporto per l'organizzazione di programmi dedicati al trasferimento tecnologico ed alla connessa diffusione di conoscenze nell'ambito delle istituzioni scientifiche; e) lo sviluppo di iniziative di assistenza tecnica per l'accesso e la partecipazione delle Universita' e degli Enti di ricerca insediati sul territorio regionale a programmi comunitari o nazionali di ricerca;
Titolo III. 
Interventi per la ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico
Art. 7. 
(Tipologie di finanziamenti ammissibili)
1. 
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione concede:
a) 
contributi in conto capitale;
b) 
contributi in conto interessi;
c) 
crediti di imposta o bonus fiscali previsti dalla vigente legislazione;
d) 
prestazione di garanzie, mediante l'agevolazione all'accesso alle prestazioni fornite da fondi di garanzia.
Art. 8. 
(Soggetti ammissibili)
1. 
Ai sensi della presente legge ed in conformita' alla disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, sono soggetti ammissibili:
a) 
Imprese che esercitano l'attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma primo dell'art. 2195 c.c., nonche' le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) 
I centri di ricerca dotati di personalita' giuridica autonoma promossi da uno o piu' dei soggetti di cui alla lettera a); c) I consorzi e le societa' consortili comunque costituiti da soggetti ricompresi in una o piu' delle lettere precedenti;
2. 
I soggetti di cui al comma 1 devono avere stabile organizzazione sul territorio regionale.
Art. 9. 
(Attivita' di valutazione e monitoraggio)
1. 
La Giunta regionale nomina un Comitato di esperti, garanti per le attivita' di valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei programmi di cui all'art. 3 e per il monitoraggio dei risultati conseguiti.
2. 
Il Comitato opera attivando una rete di valutatori, in conformita' alle disposizioni stabilite con apposita delibera della Giunta regionale, che si ispira alle procedure in uso per la valutazione dei progetti di ricerca ed innovazione comunitari.
3. 
Gli esperti ed i valutatori sono scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza scientifica od imprenditoriale in relazione alle tematiche da esaminare e sono incaricati dal Presidente della Giunta regionale.
4. 
Il Comitato formula, anche sulla base delle attivita' svolte, proposte alla Giunta regionale ai fini della stesura dei programmi di cui all'art. 3.
5. 
La Regione riunisce periodicamente i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori industriale, artigianale, del terziario e dei servizi, nonche' delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al fine di evidenziare elementi utili per il monitoraggio e per la definizione degli indirizzi in ordine agli interventi da programmare.
Art. 10. 
(Fondo Regionale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico)
1. 
E' istituito il Fondo Regionale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (FRRITT), che contiene le risorse finanziarie per gli interventi indicati nel Programma di cui all'art. 3.
Titolo IV. 
Attuazione degli interventi regionali
Art. 11. 
(Azioni comuni delle Universita' e degli enti pubblici di ricerca)
1. 
Per le finalita' specificate all'articolo 6 comma 3 della presente legge, la Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 72 del proprio Statuto, promuove la costituzione di una societa' consortile a responsabilita' limitata di intesa con le Universita' e gli enti pubblici di ricerca operanti sul territorio regionale.
2. 
A tal fine la Regione e' autorizzata ad acquistare quote sociali di detta societa' fino ad un valore massimo di 250.000,00 euro.
3. 
La partecipazione della Regione e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) 
che lo Statuto o l'atto costitutivo della societa' conferiscano alla Regione la facolta' di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione nonche' il Presidente del collegio sindacale, a norma dell'art. 2458 del codice civile;
b) 
che la societa' abbia uno scopo sociale compatibile con le attivita' di cui al comma 1;
c) 
che vi sia e permanga la partecipazione societaria maggioritaria delle Universita' pubbliche operanti nel territorio regionale e della Regione Piemonte.
4. 
La Regione Piemonte e' autorizzata a corrispondere la quota di propria spettanza al fondo consortile, il cui importo viene determinato, ai sensi dell'art. 2614 del codice civile, con le modalita' previste dallo Statuto della societa'.
5. 
I diritti societari spettanti alla quota di partecipazione della Regione Piemonte nella societa' sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
6. 
Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario, in presenza di modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto che incidano sugli scopi e sulle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
7. 
La Giunta regionale e' autorizzata a stipulare un'apposita convenzione con la societa' consortile per la partecipazione ed il sostegno al programma di attivita' della societa' stessa, corrispondente alle azioni indicate nel comma 3 dell'art. 6, nonche' per le attivita' di supporto e di assistenza tecnica di cui alla presente legge.
8. 
Detta convenzione disciplina:
a) 
le modalita' e procedure di conferimento alla societa' consortile dei finanziamenti connessi alle attivita' specificate nel precedente comma ed alle altre attivita' che la societa' potra' svolgere;
b) 
il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attivita' svolte;
c) 
le verifiche che la Regione puo' svolgere in corso d'opera e a consuntivo sullo stato di attuazione della convenzione.
Titolo V. 
Norme transitorie e finali
Art. 12. 
(Regolamento di attuazione)
1. 
Entro tre mesi dall'entrata in vigore, la Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, adotta, con propria delibera, le norme di attuazione della presente legge.
Art. 13. 
(Disposizione finanziarie)
1. 
Per gli oneri derivanti dall'attivazione del Fondo regionale per la Ricerca, l'Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico (FRRITT)di cui all'art.10 e' autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 6.000.000,00 di euro, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante riduzione di un importo pari a 6.000.000,00 di euro del capitolo 15910 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" dello stato di previsione della spesa per l'anno 2003 ed iscrivendo le predette spese in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo, con la denominazione "Fondo Regionale per la Ricerca, l'Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico (FRRITT)e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di 6.000.000,00 di euro.
2. 
Agli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla societa' di cui all'art. 11 ed a quelli derivanti dal finanziamento delle attivita' affidate dalla Regione alla predetta societa' si provvede, per l'anno 2003, nell'ambito degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1.
3. 
Agli oneri derivanti dalle attivita' di valutazione e monitoraggio di cui all'articolo 9 si provvede, per l'anno 2003, nell'ambito degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1.
4. 
La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 2003 sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
5. 
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. 
(Applicazioni della legge)
1. 
La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. 
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte.