Disegno di legge regionale n. 466 presentato il 18 novembre 2002
Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF

Art. 1. 
(Aliquota dell'addizionale regionale IRPEF)
1. 
A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive), come modificato dall'articolo 3 decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale), e' fissata in via definitiva nella misura dell'1,4 per cento sul reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
Art. 2. 
(Reddito imponibile)
1. 
La maggiorazione dell'aliquota di cui all'articolo 1 rispetto alla misura dello 0,9 per cento non si applica ai redditi inferiori a Euro 10.329,14.