Disegno di legge regionale n. 464 presentato il 13 novembre 2002
Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Societa' EXPO PIEMONTE

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
Al fine di valorizzare le produzioni orafe delle imprese che operano nel distretto industriale di Valenza e di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio, la Regione promuove con gli enti pubblici e privati rappresentativi degli interessi locali coinvolti, la costituzione della societa' per azioni "Expo Piemonte S.p.A.".
Art. 2. 
(Oggetto sociale)
1. 
L'oggetto sociale ricomprende l'attivita' di progettazione, esecuzione e definitiva realizzazione di una struttura fieristica espositiva, nonche' ogni iniziativa che si riveli utile a promuovere la migliore collocazione, sui mercati nazionali e internazionali, dei prodotti orafi piemontesi.
2. 
Nell'ambito delle finalita' del comma 1, la societa' puo' realizzare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari necessarie al perseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la cessione in affitto della struttura fieristica a favore di soggetti che risultino particolarmente qualificati per la sua conduzione e gestione.
Art. 3. 
(Modalita' di partecipazione)
1. 
Al fine di acquisire la partecipazione di cui all'articolo 1, la Giunta regionale e' autorizzata a conferire mandato senza rappresentanza, ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile, all'Istituto finanziario regionale piemontese - Finpiemonte S.p.A..
2. 
La partecipazione assunta non puo' in nessun caso superare la soglia del 50 per cento del capitale sociale della "Expo Piemonte S.p.A.".
3. 
Le modalita' di provvista dei mezzi finanziari occorrenti, la definizione dei limiti del mandato ed ogni altro aspetto del rapporto contrattuale intercorrente tra la Regione ed il suo mandatario, trovano disciplina in appositi provvedimenti amministrativi che dovranno specificamente prevedere l'attivazione di verifiche periodiche sull'ottemperanza dell'operato di Finpiemonte S.p.A. alle istruzioni regionali.
Art. 4. 
(Controlli)
1. 
In concomitanza con la predisposizione da parte degli amministratori di "Expo Piemonte S.p.A." del progetto di bilancio, la Giunta regionale riferisce alla Commissione consiliare competente sull'andamento della gestione sociale e sulla sua rispondenza agli indirizzi regionali.
2. 
La Giunta regionale esaudisce, altresi', le richieste di informazione avanzate dai consiglieri regionali, acquisendo i necessari elementi conoscitivi da Finpiemonte S.p.A. che, a sua volta, e' tenuta a fornirli secondo le modalita' e nei limiti stabiliti nella disciplina di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 5. 
(Disposizione finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge e' stanziata nella unita' revisionale di base (UPB) n. 08042 del bilancio pluriennale 2002-2004 la somma di euro 6.197.500,00 per l'esercizio 2003.
2. 
Alla copertura della spesa si provvede, per l'esercizio 2003, mediante pari riduzione delle somme attribuite all'UPB n. 09012 (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso).