Proposta di legge regionale n. 450 presentata il 07 ottobre 2002
Riconoscimento dell'Associazione dei Consiglieri regionali del Piemonte e suoi rapporti con il Consiglio regionale

Art. 1. 
1. 
La Regione riconosce l'Associazione dei Consiglieri regionali del Piemonte.
2. 
L'Associazione raggruppa tutti i Consiglieri regionali del Piemonte sia che siano attualmente in carica, sia che lo siano stati in passato: a tutti e' riconosciuto il titolo di Consigliere regionale.
3. 
Al fine di poter espletare l'attivita' istituzionale sono riconosciute e garantite a tutti i Consiglieri regionali, come definiti al comma 2, le necessarie tutele e prerogative.
4. 
In particolare, ai Consiglieri che non esercitano piu' il mandato attivo, sono riconosciuti, nell'ambito degli stanziamenti definiti all'articolo 4, il rimborso delle spese di viaggio tra la residenza e la sede del Consiglio o altre localita' della Regione e la possibilita' di usufruire di viaggi aerei con la capitale per ragioni connesse all'attivita' dell'Associazione, nonche' l'accesso ai servizi consiliari alle stesse condizioni dei Consiglieri in carica. Le relative modalita' verranno definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
Art. 2. 
1. 
L'Associazione dei Consiglieri regionali del Piemonte si propone il raggiungimento delle seguenti finalita':
a) 
mantenere vivo ed operante il vincolo che, indipendentemente dalla loro matrice politica, ha visto i Consiglieri regionali operare per l'affermazione ed il consolidamento dell'Istituzione regionale;
b) 
contribuire alla valorizzazione della funzione della Regione mediante convegni, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni varie;
c) 
stimolare e facilitare i rapporti fra coloro che fanno parte o che hanno fatto parte del Consiglio Regionale e gli altri Organi regionali;
d) 
tutelarne gli interessi derivanti dall'esercizio e dalla cessazione della loro carica consiliare;
e) 
assicurare ai componenti l'Associazione un continuo aggiornamento e una completa informazione sull'attivita' legislativa ed amministrativa della Regione; offrire assistenza alle famiglie dei Consiglieri deceduti, nei loro rapporti con il Consiglio regionale;
f) 
sviluppare rapporti con le altre associazioni di amministratori ed eletti.
2. 
I Consiglieri regionali in carica e quelli cessati dal mandato partecipano all'attivita' dell'Associazione e collaborano per il raggiungimento delle sue finalita'.
3. 
L'Associazione ha sede in Torino presso il Consiglio regionale.
Art. 3. 
1. 
La Regione favorisce le manifestazioni e le attivita' culturali e di informazione promosse dall'Associazione di cui all'art. 1.
2. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono chiedere la collaborazione dell'Associazione per l'organizzazione e l'attuazione di convegni, manifestazioni ed altre attivita' socio culturali rientranti tra i propri compiti istituzionali, ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 e successive modificazioni.
Art. 4. 
1. 
Le spese di funzionamento dell'Associazione nonche' quelle derivanti dalle disposizioni dell'articolo 1 comma 4, sono a carico del bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale nell'ambito dello stanziamento definito dal Consiglio su proposta dell'Ufficio di Presidenza in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo del Consiglio steso ai sensi della l.r. n. 7/2001 e con le modalita' definite ai sensi del comma 4 dell'articolo 1.
2. 
Nel bilancio del Consiglio possono essere altresi' previsti fondi per iniziative specifiche dell'Associazione.
3. 
All'Associazione incombe l'obbligo di documentare l'impiego delle somme ricevute, secondo la destinazione prevista nei relativi provvedimenti di concessione.
Art. 5. 
1. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento di tutte le funzioni e dei compiti propri dell'Associazione fornendo una sede adeguata e assegnando personale di supporto.
Art. 6. 
1. 
La legge regionale 8 novembre 1989, n. 65 e' abrogata.