Proposta di legge regionale n. 45 presentata il 13 giugno 2000
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 61 del 6 agosto 1996: 'Contributi ai Comuni per concorrere al funzionamento delle Scuole materne autonome' (cosi' come modificata dalla l.r. n. 8 del 14 gennaio 1997)

Art. 1. 
(Finalita')
 
(identico all'originale).
Art. 2. 
(Ambito di applicazione)
 
(identico all'originale).
Art. 3. 
(Contributi)
1. 
La Regione Piemonte interviene annualmente con propri contributi finalizzati al sostegno delle scuole materne di cui all'articolo 2 tramite i comuni che, attraverso convenzioni, concorrono alle spese di gestione delle stesse. I contributi vengono assegnati:
a) 
nella misura del 75% dello stanziamento globale per ogni sezione funzionante, ed avente i requisiti di cui all'articolo 2, nelle scuole dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e alle scuole materne delle frazioni dei comuni con oltre 15.000 abitanti. Alle scuole materne con sezione unica dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e delle frazioni dei comuni con oltre 15.000 abitanti sara' assegnato un contributo aggiuntivo pari al 50% del contributo per sezione;
b) 
nella misura del 20% dello stanziamento globale per ogni sezione funzionante nelle scuole materne dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, escluse le scuole materne delle frazioni di cui alla lettera a);
c) 
nella misura del 5% dello stanziamento globale alle scuole materne come contributo per le attivita' di formazione e di aggiornamento del personale docente e non docente, secondo i criteri indicati all'articolo 6.
2. 
Nel caso in cui il comune, entro il 31 luglio di ogni anno, non stipuli la convenzione di cui all'articolo 4, le scuole materne possono richiedere entro il 30 settembre alla Giunta regionale il contributo in modo diretto sulla base di un programma di attivita' didattiche. La Giunta regionale verifica le motivazioni del mancato convenzionamento da parte del Comune, l'esistenza della autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'autorita' competente e, sentito il comune interessato, delibera l'erogazione del contributo in misura equivalente a quella prevista dalla presente legge. Si ritiene di mantenere il termine delibera se si considera che l'autorita' giudicante e' la Giunta regionale nei suoi poteri di definizione dei criteri di erogazione (potere sostitutivo nei confronti dell'Ente).
Art. 4. 
(Contenuto della convenzione)
1. 
La convenzione di cui all'articolo 3 deve, tra l'altro, stabilire:
a) 
(identico all'originale);
b) 
(identico all'originale);
c) 
i seguenti adempimenti per la scuola:
1) 
(identico all'originale);
2) 
(identico all'originale);
3) 
(identico all'originale);
4) 
(identico all'originale);
5) 
di concordare con il comune, sentita la Commissione di cui alla lettera d), i limiti massimi delle quote a carico delle famiglie, in relazione alla misura del contributo comunale, il quale ha carattere integrativo delle quote suddette e tende alla parita' di trattamento degli alunni di scuole materne statali e non statali;
6) 
(identico all'originale);
7) 
di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente; nel caso di personale volontario, questo non deve essere sostitutivo del personale docente titolare, ma svolgere unicamente funzioni integrative;
8) 
(identico all'originale);
d) 
(identico all'originale).
Art. 5. 
(Richiesta di contributo)
1. 
(identico all'originale).
2. 
La Giunta regionale assegna annualmente i contributi entro il 30 ottobre e provvede alla liquidazione, in un'unica soluzione, avuta la prova dell'avvenuta stipula della convenzione, entro il 31 marzo successivo; 3. I Comuni devono provvedere alla liquidazione del contributo entro e non oltre 30 giorni dal suo accreditamento da parte della Giunta regionale.
Art. 6. 
(Aggiornamento in servizio del personale)
1. 
I contributi di cui all'articolo 3, comma 1., lettera c), vengono erogati in base al numero delle sezioni attivate, alle scuole materne che ne fanno richiesta entro il 30 settembre alla Giunta regionale, sulla base di un programma di attivita' didattiche in cui sia prevista la partecipazione in qualita' di docenti e/o di consulenti, di docenti universitari o di personale direttivo o tecnico dell'I.R.R.S.A.E. Piemonte.
2. 
Le scuole interessate possono delegare il servizio di aggiornamento ad Enti o Associazioni operanti nel settore dell'istruzione infantile, i quali presentato un proprio programma annuale di attivita' di formazione e di aggiornamento, indicando le scuole aderenti, gli argomenti dei corsi e/o delle attivita', i docenti e gli eventuali consulenti. Il contributo verra' assegnato entro il 30 ottobre all'Ente o all'Associazione proponente in base al numero complessivo delle sezioni delle scuole aderenti.
3. 
E' istituita una commissione con il compito di vagliare ed approvare i progetti presentati dalle singole scuole di cui al comma 1. e dagli enti ed associazioni di cui al comma 2.. La commissione, presieduta dall'Assessore all'istruzione o da suo delegato, e' composta da 2 rappresentati della Regione Piemonte, nominati dall'Assessore all'Istruzione, da un rappresentante dell'Universita' di Torino (Dipartimento di Scienze dell'Educazione), da un rappresentante del Consiglio Direttivo dell'I.R.R.S.A.E. Piemonte e da un ispettore tecnico, nominato dalla Sovrintendenza regionale agli Studi del Piemonte.
Art. 7. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 2000, la spesa di lire 8.000.000.000.
2. 
Nello stesso stato di previzione della spesa di bilancio preventivo per l'anno 2000 e per gli anni successivi e' istituito il seguente capitolo:
Contributi ai Comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome
con lo stanziamento, in termini di cassa e di competenza, di lire 8.000.000.000.
3. 
(identico all'originale).
4. 
(identico all'originale) N.B.: Le parti modificate o aggiunte sono quelle sottolineate.