Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984)
Art. 1.
1.
Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55, e' sostituito dal seguente:
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Oltre al punto prelievo ubicato nella sede di esecuzione di analisi la quale, ai sensi della presente legge, si identifica con la sede del laboratorio, a domanda possono essere autorizzati, con le procedure di cui alla presente legge e quali strutture decentrate, due punti prelievo, purche' ubicati nel territorio della Regione Piemonte.