Legge Finanziaria per l'anno 2002 (articolo 8 legge regionale 11 aprile 2001, n. 7)
Capo I.
Disposizioni in materia tributaria
Art. 1.
(Riordino sanzioni in materia di tributi regionali)
1.
A decorrere dall'1 aprile 1998 le sanzioni tributarie non penali in materia di tributi attribuiti alla Regione, previste da leggi regionali, in quanto incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della l. 23 dicembre 1996, n. 662) e n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), sono abrogate.
2.
A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi attribuiti alla Regione e' disciplinata dalle norme previste dai dd. lgs. 471/1997, 472/1997 e 473/1997.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive)
1.
A decorrere dall'anno 2001 l'Agenzia per i giochi olimpici, istituita con legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' esonerata dal versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
2.
E' altresi' esonerata dagli obblighi contabili inerenti l'imposta regionale sulle attivita' produttive, quali la presentazione periodica delle dichiarazioni.
Art. 3.
(Esenzione pagamento tassa automobilistica regionale per autoveicoli alimentati a gas metano)
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2003 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli alimentati a gas metano gia' dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano all'atto dell'immatricolazione.
Art. 4.
(Riscossione della sanzione)
1.
Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2.
In casi eccezionali e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate puo' essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili, fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo a cui la violazione si riferisce.
3.
Con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per la determinazione del numero delle rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore.
Art. 5.
(Rinvio dei termini)
1.
Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Piemonte e previsto entro il 31 dicembre 2002, viene prorogato al 31 dicembre 2003.
Art. 6.
(Estinzione crediti tributari di importo minimo)
1.
Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in euro 16,53 fino al 31 dicembre 1997.
2.
Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
4.
L'importo di cui al comma 1 puo' essere elevato in attuazione delle disposizioni di cui al regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria nonche' disposizioni varie di carattere finanziario).
Art. 7.
(Anagrafe tributaria regionale)
1.
Al fine di poter garantire una piu' puntuale pianificazione del gettito delle risorse proprie e un piu' efficace controllo e accertamento delle imposte, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che istituisce un sistema di comunicazione fra Amministrazioni centrali, Regioni ed Enti locali e' costituito un Sistema di anagrafe tributaria del Piemonte, che si deve realizzare attraverso la piena implementazione del sistema di interscambio dei dati di natura tributaria sul territorio, basato sull'utilizzo della Rete unitaria della pubblica Amministrazione (RUPA).
2.
Tale sistema, la cui realizzazione e' demandata alla Giunta regionale, si qualifica come snodo informativo per l'erogazione di servizi tributari (riscossione, riscossione coatta, rimborsi, accertamento, liquidazione) tra le istituzioni che operano nell'ambito della fiscalita': la Regione, le Province, i Comuni e tutti i soggetti abilitati alla riscossione e gestione dei tributi locali.
3.
Il Sistema di anagrafe tributaria del Piemonte e' realizzato secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a)
miglioramento del rapporto con il contribuente;
b)
economicita', efficienza ed efficacia nell'attivita' di gestione dell'imposta;
c)
semplificazione nei rapporti tra contribuente ed enti locali;
d)
armonizzazione delle procedure applicative delle imposte da parte dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni.
Capo II.
Variazioni al bilancio di previsione
Art. 8.
(Variazioni al bilancio di previsione)
1.
Al bilancio di previsione per l'anno 2002 sono apportate le variazioni di cui alla tabella allegata.
Art. 9.
(Perenzioni amministrative)
1.
Tra i prelievi autorizzati dall'articolo 18, commi 2 e 3 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), sono compresi quelli relativi agli impegni andati in perenzione.
Art. 10.
(Consulenze)
1.
Per l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera g) della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale) in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attivita' dell'Amministrazione regionale), e' autorizzata, nell'ambito della UPB 05991, l'istituzione di apposito capitolo relativo al finanziamento degli incarichi di consulenza per le esigenze proprie degli organi regionali.
Capo III.
Disposizioni in materia di navigazione locale e demanio idrico
Sezione I.
Gestione del demanio idrico relativi all'utilizzo di pertinenze idrauliche e spiagge lacuali.
Art. 13.
(Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59 comma 1, lettera b), della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)
1.
La Giunta regionale e' delegata a disciplinare con proprio regolamento le funzioni attinenti la gestione del demanio idrico, in materia di utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, previste dall'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed in attuazione dell'articolo 59, comma 1, lettera b), della l.r. 44/2000, al fine di procedere:
a)
alla formazione di un'anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni del demanio idrico con riferimento alle spiagge lacuali ed alle pertinenze idrauliche;
b)
alla definizione dei criteri per la determinazione dei canoni riferiti al demanio lacuale ed alle utilizzazioni delle pertinenze idrauliche;
c)
alla definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio delle concessioni del demanio idrico con riferimento alle spiagge lacuali ed alla pertinenze idrauliche.
Sezione II.
Disposizioni in materia di canoni e sovracanoni per l'uso delle acque pubbliche
Art. 14.
(Canone per l'uso delle acque pubbliche)
1.
Fatta eccezione per gli usi consentiti liberamente, l'utilizzazione delle acque pubbliche e' sottoposta al pagamento alla Regione Piemonte di un canone annuo che decorre improrogabilmente dalla data dell'atto di concessione o di licenza all'attingimento.
2 Il canone di cui al comma 1 e' dovuto anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione o della licenza di attingimento, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualita' successiva a quella in cui e' stata effettuata la rinuncia.
3.
I crediti per i canoni relativi all'uso delle acque pubbliche sono privilegiati ai sensi degli articoli 2774 e 2780 del codice civile.
4.
Con atto della Giunta regionale da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di riscossione del canone per l'uso delle acque pubbliche.
Art. 15.
(Determinazione del canone)
1.
La misura dei canoni di concessione o di attingimento, nonche' le eventuali riduzioni od esenzioni sono determinate con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi in sede di prima applicazione della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della stessa.
2.
Nella determinazione dei canoni di cui al comma 1 la Giunta regionale si attiene ai principi stabiliti dal piano-direttore regionale per l'approvigionamento idropotabile e l'uso integrato delle risorse idriche finalizzate al risanamento, la risparmio, alla tutela, alla riqualificazione e all'utilizzazione a scopo multiplo delle acque in Piemonte, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 103-36782 del 12 dicembre 2000, ed in particolare provvede in modo progressivo e sistematico a:
a)
stabilire valore dei canoni direttamente proporzionali alla qualita' delle acque prelevate, oltre che agli effettivi volumi utilizzati;
b)
rapportare l'entita' dei canoni a livello di sfruttamento del corpo idrico da cui effettuato il prelievo;
c)
prevedere riduzioni adeguate per i fabbisogni primari, da definire sulla base di standards consumo commisurati alle effettive esigenze;
d)
stabilire riduzioni significative a vantaggio degli utenti che si impegnano a realizzare interventi concordati con la pubblica amministrazione, finalizzati al contenimento di consumi, alla riduzione delle perdite, all'adozione di sistemi di riciclo e al riuso delle acque di scarico;
e)
commisurare l'entita' del canone alla qualita' delle acque di scarico nonche' alle caratteristiche fisiche, idrologiche e qualitative del corpo idrico ricettore;
f)
penalizzare gli sprechi ed i consumi che eccedono gli standards, mediante l'imposizione di sovracanoni graduati e crescenti.
3.
Con il regolamento di cui al comma 1 sono definite le modalita' per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
Art. 16.
(Versamento del canone)
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, il canone di concessione relativo alla prima annualita' ed il canone di attingimento sono versati entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di licenza all'attingimento.
2.
Per le derivazioni di acqua pubblica in atto senza titolo l'autorita' competente determina l'ammontare dei canoni non corrisposti:
a)
nel provvedimento che dispone la cessazione dell'utenza abusiva;
b)
nell'eventuale provvedimento di continuazione provvisoria del prelievo;
c)
con apposito provvedimento nei casi in cui sia stata presentata domanda in sanatoria ai sensi dell'articolo 23, comma 6 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);
d)
con apposito provvedimento negli altri casi in cui e' consentito il prelievo in pendenza dell'adozione del provvedimento di concessione.
3.
Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d) l'autorita' competente determina altresi' il canone annuo dovuto per la continuazione provvisoria del prelievo ovvero per l'uso effettuato in pendenza del procedimento istruttorio della concessione.
4.
I canoni di cui ai commi 2 e 3 sono equiparati al canone di concessione e il termine per il relativo versamento decorre dalla data di comunicazione del provvedimento che ne determina l'ammontare.
Art. 17.
(Sovracanoni)
1.
Con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1 la Giunta regionale determina altresi':
a)
la misura dei sovracanoni dovuti a favore dei Comuni e delle Province rivieraschi ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici);
b)
la misura dei sovracanoni dovuti a favore dei bacini imbriferi montani ai sensi dell'articolo 1, ottavo comma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana);
c)
i criteri di riparto dei predetti sovracanoni e le modalita' del loro versamento.
2.
I sovracanoni di cui al comma 1 sono versati contestualmente al canone di concessione.
Art. 18.
(Norme transitorie)
1.
Nelle more della determinazione della misura dei canoni di cui all'articolo 14, comma 1, si applicano i canoni stabiliti dalla normativa vigente. A tal fine la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'applicazione della riduzione del canone prevista dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e d) della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).
2.
Il canone definito dal provvedimento di autorizzazione in via provvisoria alla continuazione delle derivazione d'acqua di cui all'articolo 2, comma 4 del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica) e' dovuto per anno solare ed e' versato:
a)
entro trenta giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione in via provvisoria, all'Amministrazione statale per quanto dovuto per il periodo intercorrente tra il 10 agosto 1999 e il 31 dicembre 2000 e all'Amministrazione regionale per quanto dovuto per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'autorizzazione in via provvisoria dalla continuazione delle derivazioni d'acqua;
b)
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, all'Amministrazione regionale per le annualita' successive.
3.
Qualora l'importo, comprensivo degli interessi legali, dovuto alla Regione ai sensi del comma 2, lettera a) sia superiore a quindicimila euro, su richiesta dell'utente il pagamento puo' essere effettuato in due rate annuali di pari importo.
Capo IV.
Disposizioni concernenti il Museo regionale di Scienze naturali
Art. 20.
(Delegificazione del piano di attivita' del Museo regionale di Scienze naturali)
1.
Il primo ed il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 (Istituzione del Museo regionali di Scienze naturali) sono abrogati.
2.
Nelle more della trasformazione della Direzione Museo regionale di Scienze naturali in Fondazione, il piano di attivita' e' allegato al programma operativo della Giunta regionale di cui all'articolo 7 della l.r. 7/2001.
Capo V.
Disposizioni in materia di partecipazioni regionali
Art. 21.
(Cessione di partecipazioni)
1.
Nel quadro del progetto di riorganizzazione delle partecipazioni societarie della Regione, la Giunta regionale e' autorizzata a procedere alla cessione a Finpiemonte di crediti vantati verso societa' partecipate direttamente dalla Regione Piemonte o verso societa' partecipate da Finpiemonte, derivanti dalle leggi regionali 6 marzo 1980, n. 11, 18 ottobre 1994, n. 43, 23 marzo 1995, n. 40 e 6 dicembre 1999, n. 31 e comunque derivanti dal Fondo Investimenti Piemonte. Il prezzo della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, e' pari al valore capitale del reddito ceduto, oltre eventuali interessi maturati, salvo diversa determinazione derivante dalla eventuale non esigibilita' del credito alla data della cessione.
2.
Ai fini del comma 1 la Giunta regionale e' autorizzata ad elaborare e stipulare apposite convenzioni che regolino le singole cessioni.
3.
Gli atti di cui ai commi 1 e 2 che costituiscono modifica ad un regime di aiuti alle imprese, ai sensi dell'articolo 88 del Trattato, sono disposti a seguito del parere favorevole dell'Unione europea.