Disegno di legge regionale n. 428 presentato il 10 giugno 2002
Disposizioni in materia di protezione civile

Sommario:            

Titolo I. 
Ambito di applicazione
Art. 1. 
(Protezione civile)
1. 
La materia della protezione civile per il prioritario interesse pubblico che intende tutelare, per il radicamento territoriale delle strutture d'intervento, per il tecnicismo differenziato delle attivita' in relazione ai rischi, per l'utilizzo imponente di persone e mezzi su singoli eventi, per l'ottimizzazione delle risorse disponibili, per l'interdisciplinarieta' degli interventi, assume una collocazione autonoma ed essenziale nelle politiche dell'amministrazione regionale.
2. 
Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 all'indirizzo, gestione e controllo del sistema regionale di protezione civile da attuare con tutte le componenti che lo costituiscono, al fine:
a) 
di ottimizzare la qualita' preventiva e d'intervento migliorando l'efficienza ed efficacia dell'azione pubblica;
b) 
di ridurre la perdita di vite umane e contenere il numero di feriti;
c) 
di garantire la sicurezza dei cittadini;
d) 
di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici;
e) 
di sviluppare una cultura di protezione civile;
f) 
di incentivare le attivita' di prevenzione;
g) 
di favorire le relazioni intersettoriali delle componenti; h) di valorizzare e sostenere il volontariato;
Art. 2. 
(Tipologia degli eventi)
1. 
Si definiscono eventi calamitosi quei particolari eventi che possono interagire negativamente con la realta' socio-economica e territoriale.
2. 
Ai fini dell'attivita' di protezione civile regionale gli eventi si distinguono in:
a) 
eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) 
eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' Enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) 
calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensita' ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Titolo II. 
Sistema regionale di protezione civile
Art. 3. 
(Modello territoriale)
1. 
Il sistema regionale di protezione civile e' organizzato, sulla base della tipologia degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, ed ai fini della gestione degli interventi, in ambiti amministrativi.
2. 
Le attivita' previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) sono attuate nei seguenti ambiti amministrativi:
a) 
livello comunale, da ogni singolo comune;
b) 
livello intercomunale (da consorzi e associazioni tra comuni, dalle citta' metropolitane, dalle comunita' collinari, dalle comunita' montane).
3. 
Le attivita' previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) sono attuate, anche con il concorso di tutti gli enti indicati nel comma 2, nei seguenti ambiti; a) livello provinciale, da ogni singola provincia coinvolta; b) livello regionale, quando risultano coinvolte due o piu' province.
4. 
Le Province, per le attivita' di cui al comma 3, possono costituire i Centri operativi misti individuando, gli ambiti territoriali idonei, in collaborazione con le Prefetture - Uffici territoriali del Governo competenti per territorio, al fine di garantire la continuita' operativa qualora l'estensione dell'evento dovesse richiedere l'intervento di risorse e mezzi straordinari.
Art. 4. 
(Eventi straordinari)
1. 
Le attivita' previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) sono regolamentate dal d.lgs 112/1998, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile) e sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di Protezione civile e dal Prefetto anche con il concorso di tutti gli enti territoriali.
Art. 5. 
(Organizzazione del sistema di protezione civile)
1. 
Il sistema di protezione civile regionale deve garantire, a tutti i livelli, un efficiente ed efficace:
a) 
sistema di comando di cui agli articoli 10, 11 e 12;
b) 
sistema di gestione di cui agli articoli 16, 17 e 18;
c) 
sistema di monitoraggio degli scenari di rischio di cui all'articolo 6;
d) 
sistema informativo ad alta affidabilita' e sicurezza;
e) 
sistema di telecomunicazioni fra componenti, unificato e standardizzato;
f) 
sistema di utilizzo delle risorse, dei materiali e dei mezzi.
2. 
I sistemi, di cui al comma 1, sono realizzati dai Comuni anche in forma associata, dalle Province e dalla Regione.
3. 
La Regione, al fine di garantire omogeneita' ai sistemi, di cui al comma 1, predispone in collaborazione con gli enti locali, apposite direttive affidando il coordinamento funzionale dei sistemi regionali, alla struttura regionale di Protezione civile.
Titolo III. 
Modello di intervento
Art. 6. 
(Modello preventivo)
1. 
L'attivita' di prevenzione, basata sulla programmazione, assume un ruolo strategico nel sistema di protezione civile regionale comprendendo:
a) 
l'analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;
b) 
l'individuazione degli scenari di rischio;
c) 
la quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi;
d) 
la definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi;
e) 
l'attivazione di programmi di mitigazione;
f) 
la predisposizione di un parco risorse regionale;
g) 
l'informazione e la formazione della comunita' regionale;
h) 
il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di protezione civile di tutti gli enti.
2. 
L'attivita' di prevenzione si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
Art. 7. 
(Modello di primo intervento e di soccorso)
1. 
L'attivita' di primo intervento e di soccorso, basata sulla pianificazione, comprende:
a) 
la gestione o il concorso nell'emergenza;
b) 
l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile strutturato per funzioni di supporto;
c) 
la predisposizione e l'utilizzo di sistemi previsionali;
d) 
l'attivazione delle procedure di allertamento;
e) 
l'attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio;
f) 
l'utilizzo delle risorse disponibili;
g) 
il primo intervento tecnico;
h) 
il soccorso sanitario;
i) 
il soccorso socio-assistenziale.
2. 
L'attivita' di primo intervento e di soccorso si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
Art. 8. 
(Modello di primo recupero)
1. 
L'attivita' di primo recupero e' finalizzata al superamento dell'emergenza.
2. 
L'attivita' di primo recupero, per il superamento dell'emergenza, si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
3. 
Le attivita' di recupero integrale, fisico e funzionale, sono regolamentate dalle normative e dalle procedure di settore e dall'emanazione di provvedimenti specifici.
Art. 9. 
(Strumenti di programmazione e di pianificazione dei modelli d'intervento)
1. 
L'attivita' di prevenzione e' espletata attraverso la redazione e l'attuazione dei programmi di prevenzione dei rischi in relazione agli ambiti di cui all'articolo 3.
2. 
Le attivita' di previsione, di primo intervento e soccorso, di prima ricostruzione e recupero devono essere espletate attraverso la redazione e attuazione dei piani di emergenza di protezione civile e dei piani di prima ricostruzione in relazione agli ambiti di cui all'articolo 3.
3. 
I contenuti, le modalita' di redazione, attuazione, approvazione e la durata e le modalita' per l'adozione del potere sostitutivo dei programmi di prevenzione dei rischi e dei piani di emergenza di protezione civile e di recupero, sono stabilite dal regolamento denominato "Regolamento per la programmazione e pianificazione delle attivita' di protezione civile" che sara' emanato entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge.
Titolo IV. 
Autorita' del sistema regionale di protezione civile
Art. 10. 
(Attribuzioni del Sindaco)
1. 
Nell'ambito del quadro ordinamentale in materia di autonomie locali, ogni Comune, nel caso in cui l'ambito amministrativo di riferimento sia il livello comunale indicato all'articolo 3, comma 2, deve dotarsi di una struttura di protezione civile; nel caso del livello intercomunale sono consentite forme associative e di cooperazione tra gli enti locali per la gestione di una struttura unica di protezione civile.
2. 
Il Sindaco e' autorita' comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale,di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), il sindaco assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.
3. 
Quando la calamita' naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse i materiali e i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Provincia, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorita' comunale di protezione civile.
Art. 11. 
(Attribuzioni del Presidente della Provincia)
1. 
Nell'ambito del quadro ordinamentale in materia di autonomie locali, ogni Provincia deve dotarsi di una struttura di protezione civile.
2. 
Il Presidente della Provincia e' autorita' provinciale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio provinciale, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) il Presidente della Provincia assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.
3. 
Quando la calamita' naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse i materiali e i mezzi a disposizione della Provincia, il Presidente della Provincia chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Giunta regionale, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorita' provinciale di protezione civile.
Art. 12. 
(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)
1. 
Il Presidente della Giunta Regionale al verificarsi dell'emergenza , per eventi, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), che per gravita' ed estensione territoriale coinvolgono piu' di una Provincia, assume il coordinamento attraverso il raccordo l'armonizzazione e l'unificazione delle attivita' intraprese dalle singole province.
2. 
Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con le Province territorialmente interessate, e sulla base delle indicazioni fornite dall'Unita' di Crisi regionale, assume le iniziative ed i provvedimenti necessari in relazione alla portata dell'evento.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale, qualora ravvisi che ricorrono le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, assume le iniziative intese a promuovere la dichiarazione formale dello stato di emergenza, per il territorio interessato dall'evento calamitoso, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998 e dalla l. 401/2001.
Titolo V. 
Competenze in materia di protezione civile
Art. 13. 
(Competenze del Comune)
1. 
I Comuni espletano le funzioni di cui all'articolo 72 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59') ed esercitano le attivita' di soccorso e assistenza attraverso:
a) 
direzione unitaria e coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale comunale compatibile con i beni e le risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
b) 
il coordinamento degli interventi, in ambito comunale e partecipazione al concorso per eventi che, in funzione delle loro caratteristiche ed estensione, richiedono il coordinamento della Provincia, della Regione o del Dipartimento nazionale di Protezione civile.
2. 
Nel caso del livello intercomunale, tenuto conto che il Sindaco e' autorita' di protezione civile, tutti i Comuni espletano le funzioni di cui alla l.r. 44/2000, ed esercitano le attivita' di soccorso e assistenza attraverso:
a) 
direzione unitaria e coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale intercomunale compatibile con i beni e le risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
b) 
coordinamento degli interventi, in ambito intercomunale e partecipazione al concorso per eventi che, in funzione delle loro caratteristiche ed estensione, richiedono il coordinamento della Provincia, della Regione o del Dipartimento nazionale di Protezione civile.
Art. 14. 
(Competenze delle Province)
1. 
La Provincia espleta le funzioni di cui agli articoli 71 e 72, comma 2 della l.r. 44/2000, ed esercita le attivita' di soccorso e assistenza attraverso:
a) 
direzione unitaria degli interventi necessari per fronteggiare eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale provinciale, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorita' comunale di protezione civile;
b) 
coordinamento degli interventi, in ambito provinciale e partecipazione al concorso per eventi che, in funzione delle loro caratteristiche ed estensione, richiedono, il coordinamento della Regione o del Dipartimento nazionale della Protezione civile.
Art. 15. 
(Competenze della Regione)
1. 
La regione espleta le funzioni di cui all'articolo 70 della l.r. 44/2000 ed esercita:
a) 
il coordinamento delle iniziative, per eventi, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), che per gravita' ed estensione territoriale coinvolgono piu' di una provincia , attraverso il raccordo l'armonizzazione e l'unificazione delle attivita' intraprese dalle singole province secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1 attraverso la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
b) 
il raccordo l'armonizzazione e l'unificazione delle iniziative in ambito regionale, per eventi, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), in collaborazione con il Dipartimento nazionale di Protezione civile e il Prefetto.
Titolo VI. 
Organi e strutture del sistema regionale di protezione civile
Art. 16. 
(Comitato comunale e intercomunale di protezione civile)
1. 
Al fine di garantire a livello comunale lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' di cui agli articoli 6, 7 e 8, e' istituito, con delibera della Giunta comunale, il Comitato comunale di protezione civile.
2. 
Nel caso del livello intercomunale, al fine di garantire lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' indicate agli articoli 6, 7 e 8 e' istituito, con delibera adottata da ogni singola Giunta comunale, il Comitato intercomunale di Protezione civile.
3. 
Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 13, il Comitato comunale o il Comitato intercomunale di protezione civile si avvalgono dell'Unita' di crisi comunale, oppure dell'Unita' di crisi intercomunale, strutturate per funzioni di supporto.
4. 
Il Comitato comunale di protezione civile o il Comitato intercomunale di Protezione civile e' composto ed opera secondo quanto stabilito dal regolamento, definito "Regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile", che verra' emanato entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge.
5. 
Il Comitato comunale di protezione civile o il Comitato intercomunale di protezione civile dura in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo.
6. 
In sede di prima attuazione della presente legge, il Comitato e' istituito entro due mesi dall'emanazione del regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile.
Art. 17. 
(Comitato provinciale di protezione civile)
1. 
Al fine di garantire a livello provinciale lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' di cui agli articoli 6, 7 e 8, e' istituito con decreto del Presidente della Provincia il Comitato provinciale di protezione civile.
2. 
Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 14, il Comitato provinciale di protezione civile si avvale dell'Unita' di crisi provinciale, strutturata per funzioni di supporto.
3. 
Il Comitato provinciale di protezione civile e' composto ed opera secondo quanto stabilito dal regolamento, definito "Regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile", che sara' emanato entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge.
4. 
Il Comitato provinciale di protezione civile dura in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo.
5. 
In sede di prima attuazione della presente legge, il Comitato e' istituito entro due mesi dall'emanazione del regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile.
Art. 18. 
(Comitato regionale di protezione civile)
1. 
Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' di cui agli articoli 6, 7 e 8, e' istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato regionale di Protezione civile.
2. 
Il Comitato regionale e' composto da:
a) 
il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;
b) 
l'Assessore regionale alla protezione civile, con funzioni di Vice Presidente;
3. 
Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15, il Comitato regionale di Protezione civile si avvale dell'Unita' di crisi regionale strutturata per funzioni di supporto, composta:
a) 
dalle direzioni regionali;
b) 
dal Settore protezione civile regionale che svolge anche funzione di segreteria;
c) 
dal rappresentante della struttura di protezione civile delle Province interessate;
d) 
dall'Ispettorato regionale dei VVF;
e) 
dal rappresentante della Croce rossa italiana (CRI);
f) 
dal rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino CNSA (CAI);
g) 
dal rappresentante del Comitato regionale di coordinamento del volontariato;
4. 
Il Comitato regionale di Protezione civile opera secondo quanto stabilito dal regolamento, definito "Regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile", che sara' emanato entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge.
5. 
Il Comitato regionale dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale.
6. 
In sede di prima attuazione della presente legge, il Comitato e' istituito entro due mesi dall'emanazione del regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile.
Art. 19. 
(Commissione grandi rischi regionale e supporti tecnico-scientifici)
1. 
La Regione, per il perseguimento delle attivita' di cui all'articolo 15, si avvale dell'opera di enti, istituti e gruppi di ricerca scientifica.
2. 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale e' istituita la Commissione grandi rischi regionale, che e' articolata in sezioni e svolge attivita' consultiva tecnico scientifica e propositiva; sono altresi' individuati e disciplinati, per tipologia di rischio, i gruppi di ricerca scientifica.
3. 
Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attivita' e definiti gli oneri dei componenti.
4. 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale e' istituito apposito elenco degli esperti nella gestione delle emergenze che possono, se richiesti, essere messi a disposizione delle autorita' di protezione civile in caso di necessita'. 5. Nel regolamento, definito "Regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile", che sara' emanato entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge sono definite le modalita' di funzionamento della Commissione grandi rischi e le modalita' di indirizzo e di impiego degli esperti in emergenza.
Art. 20. 
(Coordinamento del volontariato)
1. 
La Regione assicura la piu' ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, alle attivita' conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).
2. 
Al fine di cui al comma 1, la Regione riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. 
Con delibera della Giunta comunale, entro due mesi dall'emanazione del regolamento del volontariato di protezione civile, e' istituito il Comitato di coordinamento comunale del volontariato.
4. 
Nel caso di livello intercomunale, con delibera della Giunta comunale, entro due mesi dall'emanazione del regolamento del volontariato di protezione civile, e' istituito il Comitato di coordinamento intercomunale del volontariato.
5. 
Con delibera della Giunta provinciale, entro due mesi dall'emanazione del regolamento del volontariato di protezione civile, e' istituito il Comitato di coordinamento provinciale del volontariato.
6. 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro due mesi dall'emanazione del regolamento del volontariato di protezione civile, e' istituito il Comitato di coordinamento regionale del volontariato.
7. 
Nel regolamento definito "Regolamento del volontariato di protezione civile" che sara' emanato entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge sono definite:
a) 
le modalita' di funzionamento dei Comitati di cui ai commi 3, 4 e 5;
b) 
i criteri e le procedure per assicurare la crescita la partecipazione e l'impiego nelle attivita' di protezione civile dei gruppi comunali, delle associazioni delle organizzazioni di volontariato;
c) 
le modalita' per accedere ai rimborsi, qualora l'evento sia riconosciuto con provvedimento regionale e rientri nella tipologia descritta all'articolo 3, comma 3.
Titolo VII. 
Formazione e servizi
Art. 21. 
(Forme di collaborazione e prestazioni di servizi)
1. 
Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di protezione civile regionale, le strutture di protezione civile comunale, intercomunale, provinciale e regionale possono avviare forme di collaborazione e richiedere o fornire prestazioni di servizi attraverso la stipula di protocolli e convenzioni.
2. 
In particolare sono da privilegiare i rapporti con:
a) 
il Dipartimento nazionale di Protezione civile;
b) 
le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo;
c) 
le Forze armate;
d) 
il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
e) 
l'Arpa; f) il volontariato;
Art. 22. 
(Scuola di protezione civile)
1. 
La Regione promuove ed organizza una permanente attivita' di informazione, sensibilizzazione ed educazione in materia di protezione civile, diretta alla popolazione con specifica attenzione al mondo della scuola.
2. 
In particolare privilegia l'attivita' di formazione promuovendo e coordinando con le Province la realizzazione di corsi di formazione di tutte le componenti del sistema di protezioni civile avvalendosi in relazione alle necessita' formative, di esperti, istituiti e centri specializzati, agenzie formative dotate di specifica competenza.
3. 
Con apposito regolamento denominato "Regolamento per la costituzione della scuola di protezione civile", che verra' emanato entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge sono regolate e definite le modalita' per la costituzione e il funzionamento della scuola e la gestione dei corsi di formazione da avviarsi anche in collaborazione con le Province.
Titolo VIII. 
Finanziamenti
Art. 23. 
(Capitoli di spesa)
1. 
Per il finanziamento delle attivita' di protezione civile si provvede mediante:
a) 
le entrate dei fondi statali imputate al capitolo 10741 destinate alle attivita' di previsione e prevenzione;
b) 
l'istituzione di un "fondo regionale di protezione civile per le attivita' conseguenti il primo intervento, il soccorso e il superamento dell'emergenza ad integrazione delle disponibilita' degli enti locali;
c) 
la modifica della descrizione del capitolo 10740 per consentire oltre l'espletamento dei compiti del Settore di protezione civile, gia' previsti, anche il funzionamento delle commissioni e dei comitati tecnici e l'istituzione e funzionamento della scuola di protezione civile nonche' le attivita' formative;
d) 
gli stanziamenti sui capitoli 10920 e 10970;
e) 
l'istituzione di un capitolo inerente il fondo di solidarieta'.
2. 
Nel regolamento definito "Regolamento per l'utilizzo del fondo regionale di protezione civile e del fondo di solidarieta' ", che sara' emanato entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge, sono definite le modalita' i criteri e le procedure per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1, lettere b) ed e).
Titolo IX. 
Norme transitorie e finali
Art. 24. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 
legge regionale 3 settembre 1986, n. 41 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile);
b) 
legge regionale 12 marzo 1990, n. 10. (Valorizzazione e promozione del volontariato nella Protezione Civile).
2. 
E' abrogata, inoltre, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.