Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attivita' cofinanziate dal Fondo sociale europeo (FSE)
Art. 1.
(Oggetto e finalita')
1.
La presente legge disciplina le modalita' di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute dai soggetti attuatori delle attivita' realizzate con il cofinanziamento del Fondo sociale europeo (FSE) allo scopo di garantire la sana gestione finanziaria degli interventi, la giustificazione e la certificazione delle spese sostenute e l'osservanza delle responsabilita' in materia di sorveglianza e controllo come previsto dall'articolo 32 del regolamento CE n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999.
Art. 2.
(Rendicontazione)
1.
I soggetti attuatori delle attivita' cofinanziate dal Fondo sociale europeo presentano alla Regione Piemonte o alle Province cui siano state attribuite le funzioni ai sensi della legge regionale 4 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), entro 120 giorni dal termine degli interventi finanziati, il rendiconto delle spese sostenute con allegata una certificazione rilasciata da persona o societa' iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).
2.
Detta certificazione attesta la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari in conformita' alla disciplina regionale in materia e alle discipline nazionali e comunitarie vigenti per i titoli originali di costo. Il costo della certificazione e' considerato spesa elegibile e costituisce a tutti gli effetti costo del soggetto attuatore. Contestualmente alla presentazione della certificazione devono essere restituite le somme non utilizzate o relative ad attivita' finanziate non svolte. In caso di mancato versamento delle stesse la Regione o le Province procedono d'ufficio al recupero delle somme e dei relativi oneri accessori.
3.
La documentazione contabile, costituita da titoli originali di costo, e' conservata negli archivi dei soggetti attuatori per 10 anni e la Regione o le Province effettuano su di essa controlli anche mediante ispezioni presso le sedi degli enti. Per l'effettuazione di tali controlli la Regione o le Province possono avvalersi di soggetti esterni.
4.
Le norme di cui al comma 1 sono applicabili anche alle attivita' finanziate ai sensi delle leggi statali in materia di formazione professionale e politiche del lavoro in quanto gestite dalla Regione o dalle Province ai sensi della l.r. 44/2000.
Art. 3.
(Enti senza fine di lucro)
1.
Limitatamente alle attivita' gestite da enti senza fine di lucro, la Regione Piemonte o le Province cui siano state attribuite le funzioni ai sensi della l.r. 44/2000, possono erogare anticipazioni secondo modalita' di volta in volta determinate della Giunta regionale con apposito provvedimento.
Art. 4.
(Abrogazione di norme)
1.
I commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attivita' di formazione e orientamento professionale) come aggiunti dall'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 1997, n. 34, sono abrogati.
Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)
1.
Gli oneri derivanti dalla presente legge sono coperti con le risorse assegnate ai soggetti attuatori per le attivita' ammesse a finanziamento e per quanto riguarda l'attivita' dei controlli da parte della Regione o delle Province, mediante apposito stanziamento iscritto annualmente nel bilancio regionale.