Disegno di legge regionale n. 423 presentato il 29 maggio 2002
Norme in materia di erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari

Titolo I. 
Borse di studio
Art. 1. 
(Beneficiari)
1. 
Possono richiedere la borsa di studio gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea universitari, in possesso dei requisiti economici previsti dalla normativa nazionale in materia di diritto allo studio, cosi' come recepita dalla normativa regionale. Possono altresi' richiedere la borsa di studio gli studenti, in possesso dei citati requisiti economici, iscritti ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione e iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano della borsa di studio, di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224.
2. 
Agli studenti risultati idonei e' garantita l'assegnazione della borsa di studio per la durata dell'intero corso legale di studi, ove siano soddisfatti i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
3. 
Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, ove non abbiano, per qualsiasi motivo, precedentemente ottenuto la borsa di studio, possono farne richiesta qualora, all'atto della domanda, siano in possesso dei requisiti economici richiesti e abbiano soddisfatto entro la data fissata dalle normative nazionale e regionale i requisiti di merito previsti dalla Giunta regionale.
Art. 2. 
(Importo)
1. 
La Giunta regionale fissa annualmente l'importo della borsa, differenziato sulla base delle condizioni soggettive ed economiche degli studenti e delle loro famiglie, nonche' lo stanziamento complessivo destinato all'assegnazione delle borse di studio.
Art. 3. 
(Modalita' di erogazione)
1. 
L'erogazione della borsa di studio avviene, di norma, mediante il versamento dell'importo della borsa su un conto corrente intestato allo studente, aperto presso uno degli istituti bancari, convenzionati con l'Amministrazione regionale.
2. 
Gli studenti risultati vincitori e quindi intestatari di un conto corrente personale ai sensi del comma 1 sono autorizzati a prelevare dal conto corrente stesso importi mensili la cui entita' e' determinata nelle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale con gli istituti bancari di cui al comma 1.
3. 
Per il primo anno gli studenti ricevono l'erogazione della borsa al raggiungimento del numero dei crediti fissato dalla Giunta regionale. Per gli anni successivi al primo, gli studenti che hanno mantenuto il diritto alla borsa di studio si vedono accreditare ogni quadrimestre sul proprio conto corrente importi commisurati ai crediti acquisiti nel quadrimestre stesso.
4. 
Agli studenti che hanno mantenuto il diritto alla borsa di studio per l'intero arco degli studi ed hanno conseguito il titolo relativo entro la durata del corso legale di studi, con un voto non inferiore a 99/110, puo' essere attribuito un premio finale commisurato all'importo della borsa di studio ed alla votazione conseguita.
5. 
Gli studenti che, nel corso del primo anno, non raggiungono il requisito di merito richiesto per l'erogazione della borsa devono restituire l'eventuale importo prelevato, con le stesse modalita' che saranno previste per i prestiti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
6. 
Gli studenti che, nel corso degli studi, perdono il diritto alla borsa possono richiedere, per un periodo comunque non superiore al completamento del corso legale di studi, l'accesso al prestito d'onore, cosi' come previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b).
Titolo II. 
Prestiti d'onore
Art. 4. 
(Beneficiari)
1. 
Ove tra la Giunta regionale e gli istituti bancari, di cui all'articolo 3, comma 1, intervengano intese per la concessione dei prestiti d'onore, per un periodo comunque non superiore al completamento del corso legale di studi, possono richiedere l'accesso al prestito gli studenti che, in possesso dei requisiti economici, di cui all'articolo 1, comma 1, vengano a trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) 
iscritti ai corsi di laurea, risultati idonei ma non vincitori di borsa per indisponibilita' di risorse finanziarie;
b) 
iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea che hanno perso il diritto alla borsa;
c) 
iscritti ai corsi di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1, risultati idonei ma non vincitori di borsa per indisponibilita' di risorse finanziarie;
d) 
iscritti agli altri corsi di specializzazione e ai master delle Universita'.
2. 
La Giunta regionale promuove intese con gli istituti bancari, di cui all'articolo 3, comma 1, per estendere la possibilita' di accesso al prestito d'onore, per un periodo comunque non superiore al completamento del corso legale di studi, anche a studenti iscritti ai corsi di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca, in possesso dei requisiti di merito, ma non dei requisiti economici previsti dalla normativa per il diritto allo studio.
Art. 5. 
(Modalita' di erogazione e di restituzione del prestito)
1. 
La Giunta regionale stipula apposite convenzioni con gli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, per la concessione dei prestiti d'onore a condizioni agevolate.
2. 
L'importo del prestito e le modalita' di restituzione sono fissati dalla Giunta regionale, anche alla luce di quanto indicato dalla normativa nazionale.
Titolo III. 
Mobilita' internazionale
Art. 6. 
(Borse di studio)
1. 
Al fine di favorire la mobilita' internazionale promossa dagli atenei piemontesi e di offrire pari opportunita' a tutti gli studenti, l'Amministrazione regionale sostiene la partecipazione ai programmi di mobilita' degli studenti capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi, mediante la concessione di borse di studio ad integrazione di quelle erogate ai sensi dell'articolo 1.
2. 
Le borse sono concesse sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, a condizione che lo studente sia beneficiario di borsa nell'anno accademico nel quale partecipa al programma di mobilita' e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi.
Art. 7. 
(Importo e modalita' di erogazione)
1. 
La Giunta regionale fissa lo stanziamento complessivo destinato all'assegnazione delle borse di studio per la mobilita' internazionale nonche' l'importo della borsa, differenziato sulla base della durata del periodo di permanenza all'estero e dell'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.
2. 
L'erogazione della borsa avviene con le modalita' di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.
Art. 8. 
(Prestiti d'onore)
1. 
Ove tra la Giunta regionale e gli istituti bancari, di cui all'articolo 3, comma 1, intervengano intese per la concessione dei prestiti d'onore, possono richiedere l'accesso al prestito per la mobilita' internazionale gli studenti che vengano a trovarsi in una delle condizioni previste all'articolo 4, comma 1.
2. 
Le modalita' di erogazione e di restituzione del prestito avvengono secondo quanto previsto dall'articolo 5.
Titolo IV. 
Tassa regionale per il diritto allo studio
Art. 9. 
(Finalita' e determinazione tassa)
1. 
I commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1996, n. 53 sono sostituiti dai seguenti:
2. Gli studenti sono tenuti a pagare la tassa regionale per ciascun anno accademico di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di studio universitario e post universitario delle Universita', degli Istituti universitari statali, delle Universita' non statali legalmente riconosciute che rilasciano titoli di studio avente valore legale, delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui alle legge 21 dicembre 1999, n. 508, aventi sede legale in Piemonte. 3. Per corsi di studio si intendono i corsi di laurea, di laurea specialistica, di scuola diretta a fini speciali, di specializzazione, di dottorato di ricerca e i master universitari.
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2. 
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1996, n. 53 e' sostituito dal seguente:
1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a decorrere dall'anno accademico 2002/2003 e' determinato in euro 100,00 (cento). Tale importo e' aggiornato annualmente dalla Giunta regionale con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat.
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Titolo V. 
Disposizioni finali transitorie
Art. 10. 
(Norma finale e transitoria)
1. 
Agli studenti che, a partire dall'a.a. 2001/2002, abbiano ottenuto la borsa di studio e che risultino idonei per quella relativa all'anno di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme in questa contenute.
2. 
Le modalita' attuative della presente legge sono adottate dalla Giunta regionale secondo il procedimento previsto dall'articolo 6 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario).
Art. 11. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.