Disegno di legge regionale n. 397 presentato il 18 marzo 2002
Potenziamento della capacita' turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture extralberghiere)

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione Piemonte, in conformita' alle disposizioni legislative nazionali e regionali esistenti favorisce e sostiene, mediante interventi finanziari, il potenziamento della capacita' turistica extralberghiera.
2. 
Gli interventi sono finalizzati a potenziare e riqualificare le strutture ricettive extralberghiere definite dalla presente legge, alloggi vacanze.
Art. 2. 
(Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
1. 
Dopo l'articolo 18 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), e' inserito il seguente:
Art. 18 bis. (Alloggi vacanze) 1. Sono alloggi vacanze le unita' abitative di tipo residenziale, come tali accatastate, composte da uno o piu' locali con superficie lorda di pavimento compresa tra un minimo di 30 ed un massimo di 60 metri quadri, arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonoma e gestiti per la locazione ai turisti. 2. Gli alloggi devono essere dotati dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'articolo 14, come modificati ed integrati dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, legge regionale 15 aprile 1985, n. 31), fermo restando che devono essere garantiti i servizi igienici. 3. Nella gestione degli alloggi vacanze devono essere assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti ed in particolare: a) la pulizia quotidiana delle unita' abitative; b) la fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana; c) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento; d) il recapito e ricevimento ospiti. 4. Nelle singole unita' abitative possono essere, inoltre, forniti i servizi di telefono e di radio-televisione.
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Art. 3. 
(Inserimento dell'articolo 18 ter nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
1. 
Dopo l'articolo 18 bis della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, e' inserito il seguente:
Art. 18 ter. (Gestione alloggi vacanze) 1. La gestione degli alloggi vacanze di cui all'articolo 18 bis, e' affidata alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) di cui al Capo III della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75, (Organizzazione dell'attivita'' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) come da ultimo modificata dalla legge regionale 7 gennaio 2002, n. 1, oppure alle cooperative, ai consorzi e alle societa' consortili di imprenditori turistici, dotati di un'adeguata struttura organizzativa e tecnica e a condizione che abbiano almeno dieci soci o, infine, ai consorzi di secondo grado, composti da almeno cinque organismi associativi costituiti da cooperative, consorzi e societa' consortili di imprenditori turistici, dotati di un'adeguata struttura organizzativa e tecnica ed a condizione che abbiano complessivamente almeno dieci soci. 2. Gli alloggi vacanze devono essere dati in gestione al sistema turistico per un periodo non inferiore a 270 giorni, mentre i turisti possono beneficiare della locazione per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi e non rinnovabili agli stessi soggetti nei 30 giorni successivi alla scadenza. 3. I proprietari degli alloggi possono utilizzare gratuitamente per 90 giorni complessivi all'anno l'alloggio o gli alloggi vacanze dati in gestione ai soggetti di cui al comma 1. In tal caso deve essere data comunicazione al soggetto gestore dell'alloggio entro il 30 di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
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Art. 4. 
(Inserimento dell'articolo 18 quater nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
1. 
Dopo l'articolo 18 ter della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, e' inserito il seguente:
Art. 18 quater. (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita') 1. Agli effetti della presente legge l'affidamento, da parte del proprietario dell'unita' immobiliare, della gestione degli alloggi vacanze alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), oppure alle cooperative, ai consorzi turistici, alle societa' consortili di imprenditori turistici o, infine, ai consorzi di secondo grado, costituiti in base a quanto stabilito nell'articolo 18 ter, comma 1, e' regolata da una apposita convenzione. 2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva uno schema tipo di tale convenzione. 3. La gestione degli alloggi vacanze da parte dei soggetti indicati al comma 1, e' soggetta ad autorizzazione da parte del Comune in cui si svolge l'attivita'.
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Art. 5. 
(Inserimento dell'articolo 18 quinques nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
1. 
Dopo l'articolo 18 quater della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, e' inserito il seguente:
Art. 18 quinquies. (Concessione di contributi in conto capitale) 1. La Regione favorisce lo sviluppo di tale forma di ricettivita' extralberghiera attraverso la concessione di contributi in conto capitale per: a) opere di costruzione di complessi residenziali, costituiti da almeno dieci alloggi, che siano destinati ad alloggio vacanze; b) opere di ristrutturazione e per interventi di riqualificazione di complessi residenziali, costituiti da almeno un alloggio da destinare ad alloggio vacanze; c) acquisto di unita' immobiliari gia' esistenti o di nuova edificazione, da destinare ad alloggi vacanze; d) opere di arredamento di immobili e rinnovo dell'arredamento degli immobili di cui alle lettere a), b) e c). 2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi mediante l'utilizzo del fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica, previsto dall'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica), secondo le modalita' e per le tipologie di intervento fissate dai Programmi annuali degli interventi, previsti dall'articolo 5 della l.r. 18/1999. 3. Il contributo viene concesso nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della l.r. 18/1999. 4. Il contributo di cui alla presente legge non e' cumulabile, per le medesime opere, con altri benefici previsti da leggi dello Stato o da altre leggi regionali.
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Art. 6. 
(Inserimento dell'articolo 18 sexsies nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
1. 
Dopo l'articolo 18 quinques della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, e' inserito il seguente:
Art. 18 sexies. (Soggetti beneficiari) 1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 18 quinquies sono i privati, le piccole e medie imprese, proprietarie di unita' immobiliari di tipo residenziale gia' esistenti o di nuova edificazione, da destinarsi ad alloggio vacanze, previa convenzione da stipularsi con i soggetti indicati all'articolo 3, comma 1.
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Art. 7. 
(Inserimento dell'articolo 18 septies nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
1. 
Dopo l'articolo 18 sexies della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, e' inserito il seguente:
Art. 18 septies. (Vincoli di destinazione) 1. Gli immobili oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono vincolati alla destinazione dell'uso turistico extralberghiero, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di registrazione. 2. Il vincolo e' reso pubblico mediante trascrizione a cura del beneficiario del contributo presso l'ufficio del registro immobiliare. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di contributi per l'arredamento ed il rinnovo dell'arredamento. 4. Quando viene accertata la sopravvenuta impossibilita' o la non convenienza della destinazione, la Regione dichiara la decadenza del contributo e autorizza la cancellazione del vincolo, previo recupero delle somme erogate proporzionalmente ridotte del 10 per cento per ogni anno di destinazione effettiva dell'uso per il quale il contributo e' stato concesso.
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Art. 8. 
(Modificazioni e integrazioni di norme)
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 15 aprile 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere), e' aggiunto il seguente:
4 bis. 1. Per le strutture alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga ai limiti indicati nei commi precedenti, e' consentita una riduzione della superficie delle stanze ad un letto e delle stanze a due o piu' letti al 25 per cento. Tale percentuale e' ridotta al 20 per cento per le strutture alberghiere classificate a quattro o piu' stelle
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2. 
Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, dopo le parole "case e appartamenti per vacanze", sono aggiunte le seguenti: "alloggi vacanze".
3. 
Nell'intestazione del Titolo VI della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, dopo le parole:
case e appartamenti per vacanze
, sono aggiunte le seguenti:
ed alloggi vacanze.
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