Disegno di legge regionale n. 385 presentato il 28 gennaio 2002
Partecipazione della Regione Piemonte alla ristrutturazione degli enti di formazione professionale e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni alle Province

Art. 1. 
(Ristrutturazione enti di formazione)
1. 
La Regione Piemonte interviene a sostegno dei progetti di ristrutturazione degli enti di formazione con una prima somma di euro 2.066.000 aggiuntiva a quella prevista dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) e dal decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale del 30 maggio 2001.
2. 
La somma e' finalizzata a rimuovere le criticita' degli enti dovute ad esuberi di personale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.
Art. 2. 
(Trasferimento di funzioni alle Province)
1. 
Gli enti di formazione che, sulla base di apposite convenzioni, hanno alla data del 15 ottobre 2001 distaccato proprio personale presso le Province e/o presso la Regione possono prevedere nei progetti di ristrutturazione che tale personale sia utilizzato dalla Regione con le modalita' previste nella presente legge.
2. 
Per l'attuazione del processo di attribuzione alle Province delle funzioni in materia di formazione professionale previsto dall'articolo 77 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Regione provvede alla utilizzazione mediante assegnazione alle Province del personale di cui al comma 1 che abbia superato il concorso previsto all'articolo 3.
Art. 3. 
(Assegnazione del personale alle Province)
1. 
La Regione Piemonte previa equiparazione delle qualifiche possedute dal personale con quelle del personale regionale, in base alla tabella A) allegata alla presente legge, bandisce appositi concorsi riservati al personale di cui all'articolo 2, comma 1. Il personale che a seguito delle procedure concorsuali sia risultato vincitore e' assegnato alle Province ove prestava servizio alla data del 15 ottobre 2001 e da queste inquadrato nei rispettivi ruoli organici, previamente adeguati. L'inquadramento avviene con la salvaguardia del trattamento economico in godimento alla data del 15 ottobre 2001 anche attraverso l'eventuale attribuzione di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni - Enti locali. Il personale che alla predetta data operava presso la Regione Piemonte e' assegnato alla Provincia di Torino.
2. 
Alla stipula dei contratti di lavoro provvedono direttamente le Province destinatarie del personale.
Art. 4. 
(Utilizzo delle risorse)
1. 
La somma di cui all'articolo 1, comma 1 viene annualmente ripartita fra le Province a titolo di sostegno per l'attuazione del trasferimento delle funzioni in materia di formazione professionale e per la corresponsione dei trattamenti economici del personale assegnato ai sensi dell'articolo 3.
Art. 5. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri finanziari previsti in euro 2.066.000 annui derivanti dalla presente legge si provvede mediante imputazione al capitolo 16005 "Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite (l.r. 34/1998)" del bilancio regionale 2002 e degli anni successivi.