Disegno di legge regionale n. 383 presentato il 31 gennaio 2002
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale)

Sommario:            

Art. 1. 
1. 
L'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 e' sostituito dal seguente:
Art. 2. (Interventi finanziari) 1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autovetture nuove di fabbrica, aventi la destinazione di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), fino al 20 per cento della spesa sostenuta, con un limite massimo di contributo di euro 4.000,00 per autovettura. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per la sostituzione delle autovetture che, alla data di presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 3, abbiano la destinazione di cui al comma 1, abbiano piu' di 3 anni di anzianita' calcolata dalla data di immatricolazione e siano possedute dal soggetto richiedente il contributo.
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Art. 2. 
1. 
L'articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 e' sostituito dal seguente:
Art. 4. (Modalita' di erogazione del contributo) 1. Il contributo non e' ripetibile rispetto allo stesso beneficiario e non e' cumulabile con alcun tipo di contributo previsto a favore esclusivo dei beneficiari di cui all'articolo 3, da norme statali, regionali e comunitarie.
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