Disegno di legge regionale n. 380 presentato il 28 gennaio 2002
Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata.

Art. 1. 
1. 
Le Aziende sanitarie locali (ASL), i Comuni e le Comunità montane, con la collaborazione delle associazioni di volontariato interessate, sulla base delle indicazioni della programmazione regionale, definiscono ed attuano iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo.
2. 
A tal fine tutti i cani devono essere registrati e identificati ai sensi della presente legge.
3. 
La presente legge, istitutiva dell'anagrafe canina regionale informatizzata, stabilisce:
a) 
l'obbligo di registrazione dei cani alla anagrafe canina;
b) 
l'impiego del metodo elettronico mediante utilizzo di "circuito elettronico integrato miniaturizzato" (di seguito denominato "microchip") quale unico sistema di identificazione dei cani registrati a far data da 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2. 
1. 
L'anagrafe canina regionale è istituita e gestita presso i servizi veterinari dalla ASL in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane, secondo le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento emanati dall'assessorato regionale alla Sanità.
2. 
È a carico del proprietario la corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso delle spese per l'identificazione elettronica, sulla base dei costi del materiale utilizzato.
Art. 3. 
1. 
È fatto obbligo a chiunque intenda a qualsiasi titolo detenere un cane accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione secondo quanto previsto dalla presente legge.
2. 
Sono vietate la cessione, la vendita, ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
3. 
I proprietari ed i detentori di cani, a qualsiasi titolo, devono provvedere entro 60 giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati ASL..
4. 
In caso di tatuaggio illeggibile è cura del proprietario provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.
Art. 4. 
1. 
All'atto della identificazione, che prevede la registrazione delle generalità del proprietario della sede di detenzione del cane e dell'eventuale detentore, il segnalamento dell'animale e la contestuale applicazione del microchip, viene compilata apposita scheda, secondo un modello predisposto dalla Regione.
2. 
Copia della scheda viene consegnata al proprietario; la matrice è depositata agli atti del Servizio dopo la registrazione nella banca dati informatizzata.
Art. 5. 
1. 
Le ASL definiscono la rete delle sedi di identificazione sulla base delle necessità territoriali e delle condizioni topografiche, in modo tale da garantire adeguata copertura del territorio di competenza; la cadenza degli interventi di identificazione eseguiti nelle sedi di cui sopra non può essere superiore ai trenta giorni.
2. 
I Comuni singoli od associati e le Comunità montane mettono a disposizione delle ASL, per la realizzazione delle rete dei servizi e l'attuazione delle operazioni di identificazione, locali idonei e personale tecnico ausiliario sufficiente.
Art. 6. 
1. 
Le operazioni di identificazione presso la rete territoriale istituita ai sensi dell'articolo 5, sono effettuate dal servizio veterinario delle ASL.
2. 
È facoltà del proprietario o detentore ricorrere per l'intervento di identificazione alla prestazione di un medico veterinario libero professionista autorizzato, dietro corresponsione di relativa parcella. Il medico veterinario è tenuto a trasmettere l'attestazione di registrazione e identificazione al competente servizio veterinario entro i cinque giorni successivi, trattenendone una copia agli atti e fornendone un'altra al proprietario/detentore.
3. 
L'inserimento dei dati nell'archivio anagrafico informatizzato e il suo continuo aggiornamento sono a carico del servizio veterinario delle ASL.
4. 
Per adempiere alle finalità informative della presente legge e per razionalizzare la registrazione, lo scambio e l'uso delle informazioni dell'anagrafe canina, la Regione Piemonte istituisce uno specifico sistema informatizzato di rete per gestire telematicamente i dati e metterli a disposizione di autorità ed enti interessati.
5. 
Contestualmente alla realizzazione del sistema informatizzato di rete, l'anagrafe canina regionale viene organizzata in banca dati regionale.
6. 
Unitamente ai dati identificativi del cane, proprietario e eventuale detentore, sono registrati in banca dati informatizzata gli episodi di morsicature e di aggressioni nei confronti di persone o animali, al fine di costituire un osservatorio regionale riguardante i cani mordaci e potenzialmente aggressivi, nonchè i combattimenti fra cani.
Art. 7. 
1. 
I Comuni ricevono periodicamente dal servizio veterinario dell'ASL i dati di ritorno aggiornati relativi ai cani detenuti nel territorio comunale. I dati necessari per il rintraccio di cani smarriti e rinvenuti sono messi a disposizione degli interessati, nel rispetto dei criteri di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).
Art. 8. 
1. 
Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato dal proprietario anche per il tramite dell'eventuale detentore entro tre giorni alla Polizia municipale del Comune ove è detenuto l'animale.
2. 
La presenza di cani vaganti o randagi è segnalata agli organi di Polizia municipale del Comune competente per territorio che provvede all'attivazione del servizio pubblico di cattura, per il successivo trasferimento nel canile sanitario.
3. 
Dopo l'introduzione in canile, in caso di cattura di cani con tatuaggio o microchip, il servizio veterinario competente provvede a rilevare i dati identificativi e li trasmette alla Polizia municipale, per il reperimento del proprietario. Per i cani ritrovati vaganti e non muniti di microchip, o tatuaggio, comunque reclamati per la restituzione, si procede all'identificazione ed all'inserimento nell'archivio anagrafico a spese del proprietario, prima della restituzione. I cani vaganti senza proprietario sono identificati e registrati intestandone la temporanea proprietà al Comune ove è avvenuto il ritrovamento.
4. 
Le spese di cattura e custodia del cane e le eventuali cure necessarie durante il periodo di custodia nel canile pubblico sono a carico del proprietario del cane, secondo le tariffe stabilite dal Comune competente.
5. 
I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al servizio veterinario della ASL di registrazione degli animali, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonchè eventuali variazioni della sede di detenzione.
Art. 9. 
1. 
È compito dei Comuni, attraverso la Polizia municipale, provvedere alla esecuzione di programmi di vigilanza sulla corretta attuazione della anagrafe canina.
2. 
Ai servizi veterinari dell'ASL compete il monitoraggio del livello di attuazione della anagrafe canina e la segnalazione ai Comuni interessati di eventuali carenze o disfunzioni, unitamente alla attuazione di interventi di vigilanza in concomitanza con lo svolgimento di altri compiti di istituto.
Art. 10. 
1. 
I proprietari, anche per il tramite di eventuali detentori, di cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della presente legge devono provvedere entro 120 giorni alla registrazione degli stessi e contestuale applicazione del microchip.
2. 
A tale fine i Comuni, con la collaborazione dei servizi veterinari delle ASL, devono provvedere ad una revisione ed aggiornamento della anagrafe canina comunale, anche attraverso censimenti straordinari, fornendo contemporaneamente capillare informazione alla cittadinanza relativamente alle nuove modalità di registrazione e di identificazione dei cani.
Art. 11. 
1. 
L'inosservanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 3, comma 3 ed dall'articolo 10 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento da euro 38 a euro 232.
2. 
Chiunque acquisti, venda o detenga a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464.
3. 
La rilevazione di violazioni agli obblighi di registrazione ed identificazione deve essere seguita da registrazione della posizione anagrafica ed identificativa con addebiti al detentore delle relative spese, secondo il tariffario regionale.
Art. 12. 
1. 
È abrogata la legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina).

Allegato A.. 

(ANAGRAFE CANINA REGIONALE CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE - (MODELLO 1))

A. RICHIESTA DI REGISTRAZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA

Al Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinario della ASL n. _____

Il sottoscritto/a...................nato/a..........a..............

Il ....... residente in ........... n .............Comune di...............

tel. ............n qualità di detentore /detentrice: a) richiede ai sensi dell'art.____ della L.R.

L'iscrizione alla anagrafe canina del cane sottodescritto; b) comunico i seguenti dati del proprietario (nel caso in cui detentore e proprietario siano persone differenti).

Cognome e nome .............. residente in ....................

N ......... Comune di ....... tel _______ luogo e data.........

Il/la detentore/detentrice

B. DATI SEGNALETICI del CANE ..................NOME......................................

RAZZA SESSO TAGLIA DATA di NASCITA MANTELLO SEGNI PARTICOLARI

TATUAGGIO

CODICE ASSEGNATO ____________________________________

CANE ISCRITTO ALL'ENCI CON CERTIFICATO GENEALOGICO n. ______________

Luogo e data .................. Il veterinario ufficiale ASL

Il/la detentore/detentrice ....Il veterinario libero professionista autorizzato

C. CERTIFICATO DI APPLICAZIONE DEL MICROCHIP

Il/la sottoscritto/a dott. ............in qualità di ( veterinario ufficiale ASL

- veterinario libero professionista autorizzato, certifico di aver applicato il microchip riportante il codice sopraindicato al cane rispondente ai dati segnaletici descritti in parte B della presente certificazione

- di non aver potuto procedere alla applicazione del microchip per i seguenti motivi ......................................................................

Luogo e data Il veterinario ufficiale ASL

Timbro: Il veterinario libero professionista autorizzato.

Allegato B. 

(ANAGRAFE CANINA REGIONALE - PROCEDURE - ANALISI COMPARATIVA - )

Allegato 1)

TATUAGGIO

- possibilità di illeggibilità, o scarsa leggibilità, con il passare del tempo;

- procedura applicativa che richiede acquisizione di corretta manualità e contenimento dell'animale;

MICROCHIP

- migliore garanzia di inalterabilità e leggibilità nel tempo;

- procedura applicativa di semplice attuazione, sicura, per lo più senza contenzione dell'animale;

GESTIONE CODICI DI ISCRIZIONE E LORO ATTRIBUZIONE

- da parte dei Comuni, con frequenti errori, scarsa attenzione al problema;

- da parte dei Servizi Veterinari ASL, unici depositari dei microchip, in forma automatizzata;

GESTIONE ANAGRAFE

- duplice, da parte dei Comuni (locale) e dei Servizi Veterinari ASL (distrettuale) con continui scambi di materiale cartaceo, procedure dispersive e disomogenee;

- centralizzata, da parte dei Servizi Veterinari, con periodica restituzione ai Comuni dei dati aggiornati di ritorno;

BANCA DATI

- locale a livello di Comuni e centrale a livello di Servizi Veterinari, con difficoltà di accesso ad altre banche dati;

- locale a livello di Comuni, distrettuale a livello di ASL e centrale a livello regionale, con possibilità di accesso da tutti i livelli;

GESTIONE DATI

- per lo più cartacea, con difficoltà di reperimento dati causa criteri di archiviazione diversificati;

- integralmente informatizzata: facile l'aggiornamento ed il reperimento secondo i criteri di flusso;

ISCRIZIONE, REGISTRAZIONE ED IDENTIFICAZIONE

- in due fasi: iscrizione presso il Comune e tatuaggio presso il Servizio Veterinario o veterinari LL.PP., con doppio impegno da parte del cittadino;

- in un'unica soluzione presso il Servizio Veterinario ASL o veterinari LL.PP., con rilascio immediato di certificazioni;

VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI

- esclusivo ruolo di trascrizione dei codici (tatuaggio).

- parte attiva del programma: riferimento locale per iscrizioni, verifiche codici, informazione etc.

Allegato C. 

(ANAGRAFE CANINA REGIONALE PROCEDURE - COSTI - (ALLEGATO 2))

TATUAGGIO PERSONALE

- amministrativo

- veterinario

- tecnico ausiliario

MICROCHIP

PERSONALE

- amministrativo

- veterinario

LOCALE

- attrezzato o unità mobile

- materiale specifico

(tavolo, etc.)

MICROCHIP

LOCALE

- generico o intervento sul posto

ATTREZZATURE

- dermografo e accessori

- farmaci di contenimento

- tosatrice

MICROCHIP

ATTREZZATURE

- microchip

- lettore microchip

TEMPO

- rapida esecuzione, complessa la procedura 20 minuti (esclusa sedazione)

MICROCHIP

TEMPO

- esecuzione istantanea semplice procedura

(5 minuti)

COSTI VIVI

- inchiostro

MICROCHIP

COSTI VIVI

- microchip

- lettore microchip