Istituto per il Marketing dei prodotti agro-alimentari del Piemonte
Art. 1.
(Finalita')
1.
La Regione Piemonte al fine di valorizzare i prodotti agroa-limentari piemontesi, promuove la costituzione e l'avvio dell'Istituto per il Marketing dei Prodotti agro-alimentari del Piemonte.
2.
Scopo dell'Istituto e' il marketing dei prodotti agro-alimentari piemontesi, attraverso la promozione in Italia ed all'estero, studi ed indagini sui mercati, nonche' ogni altra iniziativa finalizzata alla valorizzazione dei prodotti.
Art. 2.
(Costituzione dell'Istituto)
1.
Si associano all'Istituto i Consorzi di Tutela dei prodotti agro-alimentari piemontesi a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD).
2.
Possono inoltre aderire all'Istituto istituzioni pubbliche e private, interessate al settore agro-alimentare piemontese.
3.
L'Istituto si costituisce ai sensi del codice civile sotto forma di consorzio o altra forma societaria dotandosi di un apposito Statuto.
4.
La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario con l'incarico di promuovere la costituzione dell'Istituto e di svolgere le funzioni connesse fino all'insediamento degli organi.
5.
Al commissario viene riconosciuto un emolumento, nonche' le spese sostenute per la costituzione, quali, tra l'altro, spese notarili, di consulenza e di segreteria.
Art. 3.
(Finanziamenti)
1.
La Regione finanzia le spese di avviamento dell'Istituto nelle seguenti misure:
a)
100 per cento per il primo anno di attivita';
b)
80 per cento per il secondo anno di attivita';
c)
60 per cento per il terzo anno di attivita';
d)
40 per cento per il quarto anno di attivita';
e)
20 per cento per il quinto anno di attivita'.
2.
La Regione, inoltre, puo' finanziare spese per studi, indagini di mercato, nonche' per iniziative promozionali nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.
3.
La Giunta regionale stabilisce procedure, criteri e condizioni.
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie e finali)
1.
Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico del bilancio regionale le seguenti spese:
a)
euro 100.000,00 per l'anno 2002;
b)
euro 600.000,00 per l'anno 2003;
c)
euro 600.000,00 per l'anno 2004.
2.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002 e' istituito un capitolo di spesa con la seguente denominazione "Oneri per la costituzione dell'Istituto per il Marketing dei Prodotti agro-alimentari del Piemonte con la dotazione di euro 100.000,00.
4.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2004 sono istituiti seguenti capitoli di spesa cosi' denominati:
a)
"Contributi per il funzionamento dell'Istituto per il Marketing dei Prodotti agro-alimentari del Piemonte", con la dotazione di euro 400.000,00;
b)
"Spese per studi ed indagini di mercato ed iniziative promozionali, con la dotazione di euro 200.000,00".
5.
Agli oneri relativi all'anno 2002 si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stato di previsione della spesa del capitolo 15910/2002.
6.
Per l'autorizzazione di spesa riguardante gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.
7.
L'erogazione degli aiuti previsti dalla presente legge e' condizionata al parere favorevole da parte della Commissione europea.