Disposizioni per la copertura del disavanzo della Sanita' dell'anno 2000
Art. 1.
1.
Alla copertura della quota del 70 per cento del disavanzo relativo all'anno 2000 di pertinenza regionale in base all'accordo fra lo Stato e le Regioni, provvedono le Aziende sanitarie locali (ASL) e le Aziende sanitarie ospedaliere (ASO) in proporzione alla singola quota di disavanzo.
Art. 2.
1.
Per le finalita' di cui all'articolo 1, le ASL e le ASO sono autorizzate a contrarre, anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, mutui con oneri a carico dei rispettivi bilanci.
Art. 3.
1.
La Giunta regionale puo' valutare, se piu' conveniente, di stipulare un mutuo unico ferma restando la partecipazione al pagamento delle rate di ammortamento come previsto dagli articoli 1 e 2.
Art. 4.
1.
Il patrimonio delle ASL e delle ASO costituisce garanzia del mutuo o dei mutui contratti.
2.
La Giunta regionale puo', in presenza di fondate necessita', prestare garanzia fidejussoria.
Art. 5.
1.
Alla copertura della quota di disavanzo dell'anno 2000, a carico diretto della Regione, si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2002.