Provvedimenti in materia di tasse regionali
Art. 1.
(Addizionale regionale all'IRPEF)
1.
A decorrere dall'anno 2002 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 446, ed in attuazione dell'articolo 4, comma 3 bis della legge 16 novembre 2001, n. 405, e' fissata nella misura dell'1,4 per cento.
2.
La Giunta regionale puo' sospendere l'applicazione della presente legge, con proprio provvedimento, da adottarsi entro il 31 ottobre, dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce.