Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, 'Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato' come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24
Art. 1.
1.
Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 9 maggio 1997 n. 21 (Norme per lo sviluppo e qualificazione dell'artigianato), le parole:
sono sostituite dalle seguenti:
.
decreto del Presidente della Giunta regionale
provvedimento del responsabile della Direzione regionale competente per materia
2.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 e' sostituita dalla seguente:
.
a) da un minimo di 12 ad un massimo di 20 titolari di imprese artigiane iscritte all'Albo provinciale da almeno 3 anni, in proporzione al numero delle imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane, designati dalle organizzazioni di categoria artigiane provinciali aderenti alle confederazioni nazionali sindacali dell'artigianato. Con apposita delibera di Giunta viene individuato il numero dei componenti artigiani per ogni commissione provinciale;
3.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 e' sostituita dalla seguente:
.
b) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori dipendenti;
4.
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 e' sostituita dalla seguente:
.
d) dal Direttore della Direzione provinciale del lavoro o suo delegato;
5.
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 e' sostituita dalla seguente:
.
e) da tre esperti in materie concernenti l'artigianato, designati dalla Giunta regionale, anche su proposta delle organizzazioni sindacali artigiane piu' rappresentative a livello provinciale;
6.
Al comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 le parole:
sono sostituite dalle seguenti:
.
un terzo
un quarto
7.
Il comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 9 maggio 1997 n. 21 e' sostituito dal seguente:
.
4. E' incompatibile la contemporanea appartenenza a piu' di una Commissione provinciale per l'artigianato. Tale incompatibilita' deve essere rimossa attraverso l'esercizio dell'opzione.
8.
Il comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, e' abrogato.
Art. 2.
1.
Al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, le parole:
sono sostituite dalle seguenti:
.
decreto del Presidente della Giunta regionale
provvedimento del responsabile della Direzione regionale competente per materia
2.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 e' sostituita dalla seguente:
.
b) da tre rappresentanti della Regione designati dalla Giunta regionale, di cui almeno uno con esperienza in materia giuridica;
Art. 3.
1.
Il comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 e' sostituito dal seguente:
.
2. I componenti delle Commissioni decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti per la nomina ed in caso di mancata partecipazione non giustificata alle sedute per tre riunioni consecutive; possono inoltre essere revocati e sostituiti dall'organismo che li ha designati
2.
Il comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 e' sostituito dal seguente:
.
3. La decadenza e' dichiarata con determinazione del Direttore regionale competente per materia che provvede alla nomina dei sostituti su designazione dei soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 48 comma 1. Il componente decaduto non puo' essere ridesignato per la durata ordinaria della commissione
3.
Al comma 4 dell'articolo 51 della legge regionale 9 maggio 1997 n. 21 le parole:
sono sostituite dalle seguenti:
.
Giunta regionale
Direzione regionale competente per la nomina
4.
Al comma 4 e al comma 5 dell'articolo 51 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 le parole:
sono sostituite dalle seguenti:
.
Presidente della Giunta regionale
il responsabile della Direzione regionale competente per materia
Art. 4.
1.
Il comma 3 dell'articolo 64 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 e' sostituito dal seguente:
.
3 L'importo del gettone di presenza di cui al comma 1 puo' essere aggiornato ogni anno dalla Giunta regionale per un importo annuale non superiore al 10 per cento.
2.
Il comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 e' sostituito dal seguente:
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4. Ai componenti delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato sono rimborsate, nella misura prevista per i funzionari regionali, le spese di trasferta eventualmente sostenute per lo svolgimento di attivita' su incarico della Regione connesse al loro ruolo istituzionale, in aggiunta al gettone di presenza di cui al comma 1.