Disegno di legge regionale n. 346 presentato il 10 ottobre 2001
Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po

Art. 1. 
(Oggetto e finalita')
1. 
Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po, la Regione Piemonte concorre all'istituzione dell'agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) di seguito denominata "agenzia".
Art. 2. 
(Contenuto e modifica dell'accordo)
1. 
L'organizzazione e le funzioni dell'agenzia sono disciplinati dalle disposizioni dell'accordo costitutivo allegato alla presente legge, quale parte integrante della stessa.
2. 
Le modifiche all'accordo, da adottarsi previa intesa fra le Regioni interessate, sono approvate con apposita deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
Art. 3. 
(Efficacia della legge)
1. 
Le disposizioni della presente legge assumono efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi istitutive dell'agenzia, emanate dalle Regioni interessate.
Art. 4. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
La Regione, in fase di prima applicazione della legge, utilizza per le spese di funzionamento e per le spese di esercizio delle funzioni attribuite all'agenzia le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del d.lgs.112/1998, trasferendole annualmente all'agenzia.
2. 
I conseguenti movimenti finanziari sul bilancio regionale sono regolati con successivi atti amministrativi.
3. 
Nella fase successiva la Giunta regionale, viste le previsioni annuali dell'agenzia, assegna risorse per le finalita' di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del bilancio regionale.