Proposta di legge regionale n. 339 presentata il 20 settembre 2001
Disciplina del Referendum popolare ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione

Capo I. 
Referendum popolare ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione
Art. 1. 
(Disposizioni generali)
1. 
A norma dell'articolo 123, comma 2, della Costituzione, le leggi di revisione allo Statuto regionale sono approvate dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi su identico testo.
2. 
Entro tre giorni dalla seconda deliberazione, il Presidente del Consiglio regionale, attestando l'intervenuta doppia deliberazione sull'identico testo, dispone l'immediata pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'intestazione:
Testo di legge di revisione statutaria approvato in seconda votazione a norma dell'articolo 123 della Costituzione
, seguita dal titolo della legge, completato con l'indicazione della data della seconda approvazione, e dal testo della legge. Dopo il testo della legge e' inserito l'avvertimento che entro tre mesi un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda a referendum popolare.
3. 
La legge di cui al comma 2 e' inserita sul Bollettino Ufficiale della Regione distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.
4. 
I tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste decorrono dalla data della pubblicazione.
5. 
Il Bollettino Ufficiale contenente la pubblicazione di cui al comma 2 e' immediatamente trasmesso al Governo.
Art. 2. 
(Richiesta di referendum)
1. 
La richiesta di referendum di cui all'articolo 123, comma 4, della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione statutaria che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresi' citare la data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale e la data ed il numero del Bollettino Ufficiale della Regione sul quale e' stata pubblicata.
2. 
Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente "Approvate il testo della legge di revisione statutaria concernente ..... (titolo della legge), approvata dal Consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno .... e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero .... del ....?".
3. 
Il quesito non e' correlato da alcun altro elemento di illustrazione.
Art. 3. 
(Decorrenza dei termini e mancata richiesta di referendum)
1. 
Se nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1 non vengono presentate richieste di referendum, e sempre che non risulti pendente il giudizio di legittimita' costituzionale eventualmente promosso dal Governo ai sensi dell'articolo 123, comma 3, della Costituzione, il Presidente della Regione, decorsi i tre mesi, provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente: 'Il Consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di referendum e' stata presentata; il Presidente della Regione promulga la seguente legge (testo della legge). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Capo II. 
Richiesta presentata da un cinquantesimo degli elettori della Regione
Art. 4. 
(Modalita' di esercizio dell'iniziativa referendaria)
1. 
Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria di cui all'articolo 1, almeno tre elettori del Piemonte, che assumono la qualita' di promotori, depositano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la richiesta di referendum, secondo le modalita' previste dall'articolo 2.
2. 
I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione. L'iscrizione puo' essere comprovata con dichiarazione, anche contestuale alla richiesta, sottoscritta dagli interessati ed autenticata nei modi previsti per l'autenticazione delle firme relative alla richiesta di referendum.
3. 
Un funzionario delegato dall'Ufficio di Presidenza redige apposito verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito e' avvenuto. Il verbale e' sottoscritto dai promotori e dal funzionario delegato, che ne rilascia copia a prova dell'avvenuto deposito.
4. 
L'Ufficio di Presidenza informa tempestivamente della presentazione dell'istanza il Consiglio regionale e dispone l'immediata pubblicazione del verbale sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5. 
(Presentazione della richiesta)
1. 
Entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta, l'Ufficio di Presidenza verifica la legittimita' della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualita' dei richiedenti.
2. 
Ove riscontri la necessita' di rettifiche, integrazioni o correzioni l'Ufficio di Presidenza ne da' notizia ai promotori cui assegna, per una sola volta, un termine non superiore a dieci giorni per tutte le rettifiche, integrazioni ed eventuali controdeduzioni. Entro i successivi tre giorni l'Ufficio di Presidenza decide sulla legittimita' della richiesta.
3. 
Se la richiesta di referendum e' ritenuta illegittima, essa e' dichiarata improcedibile. L'Ufficio di Presidenza ne da' comunicazione immediata al Consiglio regionale, ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1, ed dispone l'immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Se non sono trascorsi i tre mesi di cui all'articolo 1 comma 4, possono comunque essere presentate nuove richieste.
4. 
Se la richiesta di referendum e' ritenuta legittima, l'Ufficio di Presidenza ne da' comunicazione immediata al Consiglio regionale e ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1, perche' procedano alla raccolta delle firme. L'Ufficio di Presidenza dispone l'immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 6. 
(Raccolta delle firme)
1. 
Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di richiesta di referendum devono essere usati fogli di carta semplice di dimensioni uguale a quelli della carta bollata.
2. 
All'inizio di ciascun foglio deve essere stampato a cura dei promotori il quesito che si intende sottoporre al referendum, nella formula e con le indicazioni prescritte dall'articolo 2. Gli elettori proponenti apporranno la propria firma in calce al quesito stampato, dopo che il funzionario delegato entro 5 giorni dalla presentazione, avra' provveduto a vidimare ogni foglio recante a stampa il quesito stesso.
3. 
Per le modalita' di apposizione delle firme degli elettori, le indicazioni, le autenticazioni e le certificazioni prescritte per la richiesta di referendum, nonche' l'entita' e le modalita' per il rimborso delle relative spese si applica quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4. Sono nulle le firme raccolte sui fogli non vidimati.
4. 
I fogli contenenti le firme, nonche' i certificati elettorali dei sottoscrittori devono pervenire all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 1, comma 4.
5. 
Un funzionario delegato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, da' atto, mediante processo verbale, dell'avvenuto deposito delle firme da parte dei tre promotori di cui all'articolo 4, comma 1, e della data relativa. Nel verbale deve essere indicato, su dichiarazione dei promotori stessi, il numero delle firme raccolte.
Art. 7. 
(Procedimento di verifica di regolarita' della richiesta)
1. 
L'Ufficio di Presidenza, entro 30 giorni dalla data di deposito della richiesta di cui all'articolo 6, sentita la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, verifica la regolarita' della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il numero e la qualita' dei richiedenti.
2. 
Per rilevanti difficolta' nella verifica della documentazione il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato fino ad un massimo di 90 giorni con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza, da comunicare ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1.
3. 
Se la richiesta di referendum e' ritenuta irregolare, essa e' dichiarata improcedibile. L'Ufficio di Presidenza ne da' comunicazione immediata al Consiglio regionale, ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1, ed dispone l'immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Se non sono trascorsi i tre mesi di cui all'articolo 1 comma 4, possono comunque essere presentate nuove richieste.
4. 
Nell'ipotesi di cui al comma 3, se e' trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 4, ed se il Governo non ha promosso la questione di legittimita' costituzionale della legge stessa, la legge di revisione statutaria, e' promulgata dal Presidente della Regione con la seguente formula "Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data .. e' stata dichiarata irregolare dall'Ufficio di Presidenza, con atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data .. ; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".
5. 
Se la richiesta di referendum e' ritenuta regolare, l'Ufficio di Presidenza ne da' comunicazione immediata al Consiglio regionale, ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1, ed al Presidente della Regione, che provvede, entro trenta giorni dalla deliberazione stessa, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, ad indire il referendum, ai sensi dell'articolo 10.
Capo III. 
Richiesta di referendum presentata da un quinto dei Consiglieri
Art. 8. 
(Presentazione della richiesta)
1. 
Qualora la richiesta di referendum di cui all'articolo 1 sia presentata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Segretario Generale del Consiglio regionale, il quale attesta al tempo stesso che i richiedenti sono Consiglieri regionali in carica.
2. 
Alla richiesta, presentata secondo le modalita' previste dall'articolo 2, deve accompagnarsi la designazione di un incaricato come delegato , scelto tra i richiedenti, a cura del quale la richiesta e' depositata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. 
Il Segretario Generale redige apposito verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito e' avvenuto. Il verbale e' sottoscritto dai delegati e dal Segretario Generale, che ne rilascia copia a prova dell'avvenuto deposito. Della designazione dei delegati e' dato conto nel verbale.
4. 
Il Segretario Generale, entro due giorni feriali dal deposito, invia il verbale di cui al comma 3, unitamente a copia della richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri e contenente il quesito referendario, all'Ufficio di Presidenza che ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. 
L'Ufficio di Presidenza informa tempestivamente della presentazione dell'istanza il Consiglio regionale.
Art. 9. 
(Procedimento di verifica di regolarita' della richiesta)
1. 
Entro sette giorni dalla data di ricevimento del verbale e della documentazione di cui all'articolo 8 comma 3, l'Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, verifica la regolarita' della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualita' dei richiedenti.
2. 
Ove riscontri la necessita' di rettifiche, integrazioni o correzioni l'Ufficio di Presidenza ne da' notizia al delegato di cui all'articolo 8, comma 2, al quale assegna, per una sola volta, un termine non superiore a dieci giorni per tutte le rettifiche, integrazioni ed eventuali controdeduzioni. Entro i successivi tre giorni l'Ufficio di Presidenza, decide sulla legittimita' della richiesta.
3. 
Se la richiesta di referendum e' ritenuta irregolare, essa e' dichiarata improcedibile senza che sia pregiudicata la presentazione di nuove richieste. L'Ufficio di Presidenza ne da' comunicazione immediata al Consiglio regionale, al delegato di cui all'articolo 8, comma 2, ed dispone l'immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. 
Nell'ipotesi di cui al comma 3, se e' trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 4, ed se il Governo non ha promosso la questione di legittimita' costituzionale della legge stessa, la legge di revisione statutaria, sempre che sia e' promulgata dal Presidente della Regione con la seguente formula "Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data .... e' stata dichiarata irregolare dall'Ufficio di Presidenza, con atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data ....; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".
5. 
Se la richiesta di referendum e' ritenuta regolare, l'Ufficio di Presidenza ne da' comunicazione immediata al Consiglio regionale e al Presidente della Regione, che provvede, entro trenta giorni dalla deliberazione stessa, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, ad indire il referendum, ai sensi dell'articolo 10.
Capo IV. 
Convocazione degli elettori. Procedimento elettorale. Proclamazione dei risultati
Art. 10. 
(Indizione del referendum)
1. 
La data del referendum e' fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.
2. 
Qualora sia intervenuta la pubblicazione, a norma dell'articolo 1 comma 3, del testo di un'altra legge regionale di revisione statutaria, il Presidente della Regione puo' ritardare fino a sei mesi oltre il termine previsto dal comma 1 la indizione del referendum, in modo che gli eventuali referendum possano svolgersi contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.
3. 
Per il procedimento elettorale relativo al referendum consultivo si osservano le norme di cui agli articolo 22, comma 1, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 16 gennaio 1973, n. 4.
Art. 11. 
(Ulteriori norme in materia di procedimento elettorale)
1. 
Al referendum consultivo partecipano gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni del Consiglio regionale.
2. 
Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum cosi' come determinato dall'articolo 2, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza le due risposte proposte alla scelta dell'elettore:
Si'
-
No
.
3. 
All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
4. 
L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
Art. 12. 
(Proclamazione dei risultati)
1. 
L'Ufficio regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto ed alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla approvazione della legge di revisione statutaria.
2. 
Nel caso in cui le risposte ''No'' costituiscano la maggioranza dei voti validi, o siano in numero uguale ai voti validi contenenti la risposta ''Si''', la legge di revisione statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Regione, dopo aver ricevuta la relativa comunicazione dell'Ufficio regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato sul Bollettino Ufficiale della Regione. La legge di revisione statutaria non approvata dal referendum decade.
3. 
Nel caso in cui le risposte ''Si'' costituiscano la maggioranza dei voti validi, il Presidente della Regione, in base al verbale che gli e' stato trasmesso dall'Ufficio regionale per il referendum, procede alla promulgazione della legge di revisione statutaria con la formula seguente: 'il referendum svoltosi in data .... ha dato risultato favorevole; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria (testo della legge). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte''.
Capo V. 
Promozione questione di legittimita' costituzionale
Art. 13. 
(Promozione questione di legittimita' costituzionale. Interruzione dei termini)
1. 
Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimita' costituzionale della legge di revisione statutaria, il termine di tre mesi di cui all'articolo 1, comma 4, e' interrotto e comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale.
2. 
Sino alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale, e' preclusa ogni attivita' ed operazione referendaria.
3. 
Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimita' costituzionale della legge di revisione statutaria e sia stata nel frattempo presentata richiesta di referendum, le attivita' e le operazioni eventualmente compiute prima dell'interruzione conservano validita' solo in caso di rigetto del ricorso da parte della Corte Costituzionale.
4. 
Il Presidente della Regione da' notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicazione al Consiglio regionale e ai promotori del referendum.
Art. 14. 
(Dichiarazione illegittimita' costituzionale)
1. 
Nel caso in cui la legge di revisione statutaria venga parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, il Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare nella prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte.
2. 
Qualora il Consiglio deliberi di apportare modifiche non derivanti da esigenze di mero coordinamento testuale o formale, la deliberazione legislativa di modifica si considera nuova legge, ed e' quindi approvata e pubblicata secondo il procedimento di cui all'articolo 1. Le attivita' e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di modifica perdono ogni validita'.
Capo VI. 
Disposizioni finali
Art. 15. 
(Disposizioni finali)
1. 
Anche entro i tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 3, il Consiglio regionale puo' abrogare e modificare la deliberazione legislativa concernente la legge di revisione statutaria.
2. 
Nel caso di abrogazione o di modifica, la delibera legislativa si considera come nuova legge di revisione statutaria, ed e' quindi approvata e pubblicata secondo quanto disposto dall'articolo 1.
3. 
Le attivita' e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di modifica perdono ogni validita'.