Proposta di legge regionale n. 338 presentata il 19 settembre 2001
Valorizzazione degli sport tipici del Piemonte

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione degli articoli 4 e 5 dello Statuto, riconosce e valorizza le discipline sportive tipiche del Piemonte e ne incentiva la diffusione e l'incremento della pratica a tutela e salvaguardia delle tradizioni locali.
Art. 2. 
(Sport tipici piemontesi)
1. 
Ai fini della presente legge sono considerate tipiche piemontesi le discipline sportive della palla a pugno e del tamburello in quanto diffuse e praticate in prevalenza sul territorio della Regione Piemonte.
Art. 3. 
(Destinatari)
1. 
La Regione Piemonte favorisce l'attivita' delle Associazioni Sportive iscritte alle Federazione Italiana Palla a Pugno e alla Federazione Italiana Tamburello aventi sede nel territorio piemontese e quella dei Comuni e della Comunita' Montane finalizzate alla promozione e valorizzazione degli sport tipici.
Art. 4. 
(Ambiti e tipologie di intervento)
1. 
La Regione eroga contributi alle Associazioni Sportive iscritte alla Federazione italiana Palla a pugno e alla Federazione Italiana Tamburello, ai Comuni ed alle Comunita' Montane per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni e celebrazioni aventi la finalita' di tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio storico e culturale delle societa' e la tradizione in genere della palla a pugno e del tamburello.
2. 
La Regione concede altresi' alle Associazioni Sportive di cui al comma 1, nonche' a Comuni e Comunita' Montane contributi in conto capitale:
a) 
per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni con particolare riguardo alla pubblicizzazione delle stesse ed alla funzione divulgativa della disciplina sportiva;
b) 
per l'acquisto di attrezzature necessarie all'esercizio delle attivita' sportive ed alla preparazione degli atleti;
c) 
per l'organizzazione di corsi di avviamento al gioco di giovani in eta' scolare e per progetti inerenti i settori giovanili;
d) 
per la manutenzione straordinaria, il potenziamento e la messa a norma degli sferisteri di proprieta' dei Comuni o delle societa' sportive.
Art. 5. 
(Azione di indirizzo e coordinamento)
1. 
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, sentita la competente Commissione consiliare, un regolamento attuativo della presente legge contenente, tra l'altro, le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di contributo.
2. 
La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'andamento della gestione della presente legge.
Art. 6. 
(Limiti di finanziamento)
1. 
I contributi di cui agli articoli precedenti sono concessi nei limiti del 60% della spesa ammissibile.
Art. 7. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 2002 e 2003 del bilancio pluriennale 2001-2003 rispettivamente la spesa di lire 1.500 milioni, pari a EURO 774.685,3.
2. 
Per far fronte a tale onere si provvede nello stato di previsione della spesa istituendo i capitoli con le seguenti denominazioni:
a) 
contributi per interventi a sostegno delle Associazioni sportive iscritte alla Federazione italiana Palla a pugno e alla Federazione italiana Tamburello con stanziamento pari a lire 750 milioni (EURO 387.342,67), in termini di competenza;
b) 
contributi per interventi a sostegno degli enti locali finalizzati alla promozione e valorizzazione degli sport "tipici" con stanziamento pari a lire 750 milioni (EURO 387.342,67), in termini di competenza.