Proposta di legge regionale n. 314 presentata il 26 settembre 2001
Disciplina delle forme associative in materia di enti locali
Altri firmatari

GIORDANO COSTANTINO

Sommario:      

Capo I. 
Disposizioni generali
Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione favorisce, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associate fra enti locali, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati.
2. 
La Regione eroga incentivi finanziari ed assicura il necessario supporto tecnico e giuridico alla progettazione ed al funzionamento delle forme associative.
3. 
La Regione promuove, in via prioritaria, la fusione e la costituzione di Unioni tra Comuni.
Capo II. 
Comunita' montane
Art. 2. 
(Natura e funzioni)
1. 
Le Comunita' montane sono Unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. 
Le Comunita' montane sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
3. 
Le Comunita' montane esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e le funzioni alle medesime delegate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione.
Art. 3. 
(Autonomia statutaria)
1. 
Le Comunita' montane hanno autonomia statutaria in conformita' a quanto previsto dalle leggi statali e regionali.
2. 
Lo Statuto determina, in particolare:
a) 
la denominazione e la sede dell'ente;
b) 
gli organi dell'ente, le modalita' di elezione e le relative attribuzioni;
c) 
i principi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e per la gestione associata delle funzioni delegate dai Comuni;
d) 
le forme di collaborazione fra la Comunita' montana e gli altri enti locali, della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. 
Lo Statuto prevede, inoltre, le modalita' di informazione e partecipazione dei Comuni eventualmente non rappresentati nell'Organo esecutivo della Comunita' montana competente ad assumere le relative deliberazioni, quando si tratti di questioni concernenti la gestione associata di funzioni dei Comuni stessi.
4. 
Lo Statuto, in sede di prima votazione, e' deliberato dal Consiglio della Comunita' montana con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto e' approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. 
A seguito dell'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, lo Statuto e' affisso per trenta giorni consecutivi presso l'Albo pretorio della Comunita' montana ed entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla sua affissione. Lo Statuto e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inserito nella rete telematica regionale.
Art. 4. 
(Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali)
1. 
Ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle Comunita' montane.
2. 
In attuazione dei principi fissati dallo Statuto, le modalita' di organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei servizi nonche' i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie sono disciplinati da convenzioni stipulate tra i Comuni e la Comunita' montana.
Art. 5. 
(Determinazione degli ambiti territoriali delle Comunita' montane)
1. 
La Regione determina gli ambiti territoriali delle Comunita' montane sulla base delle proposte presentate dai Comuni interessati, in modo da consentire un'adeguata realizzazione degli intereventi per la valorizzazione della montagna ed un efficace esercizio associato delle funzioni comunali.
2. 
In relazione ai fini di cui al comma 1, possono essere esclusi dalla Comunita' montana i Comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al quindici per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di Provincia ed i Comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. Per un piu' efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata possono essere inclusi Comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della Comunita' montana.
3. 
L'esclusione di Comuni dalle Comunita' montane, effettuata ai sensi del presente articolo, non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna, stabiliti dalla Unione Europea e dalle leggi statali e regionali. L'inclusione di Comuni non montani nella Comunita' montana non comporta l'attribuzione agli stessi dei benefici previsti per la montagna.
Art. 6. 
(Controllo sulle Comunita' montane)
1. 
Il controllo sugli atti delle Comunita' montane e' esercitato secondo quanto previsto dall'articolo 140 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed e' disciplinato dalla legge regionale.
Art. 7. 
(Istituzione di nuove Comunita' montane e modifica delle delimitazioni territoriali delle Comunita' montane esistenti)
1. 
Qualora sia istituita una nuova Comunita' montana, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, in conformita' alle delimitazioni territoriali, indica i Comuni che ne fanno parte e costituisce la Comunita' stessa. Con il medesimo decreto sono stabilite le procedure per l'insediamento dell'Organo rappresentativo della Comunita' montana.
2. 
Qualora venga modificato l'ambito territoriale di una Comunita' montana esistente, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, in conformita' alle delimitazioni territoriali, indica i Comuni che ne fanno parte, regolando, ove necessario, gli aspetti successori.
3. 
Nel corso della prima seduta, il Consiglio provvisorio della Comunita' montana provvede all'elezione del Presidente e della Giunta ai sensi del comma 2 dell'articolo 27 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Tali organi durano in carica sino al loro rinnovo ai sensi dello Statuto.
4. 
Il Consiglio provvisorio delibera lo Statuto entro sei mesi dalla data di costituzione della Comunita' montana.
5. 
Il Consiglio eletto ai sensi del comma 1 dura in carica fino alla scadenza prevista dallo Statuto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
Capo III. 
Associazioni intercomunali
Art. 8. 
(Associazioni intercomunali)
1. 
La Regione promuove l'istituzione di Associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di una pluralita' di funzioni e servizi propri dei Comuni.
2. 
Le Associazioni intercomunali, costituite fra Comuni tra loro confinanti e non ricompresi nel territorio di altra Associazione intercomunale, non hanno personalita' giuridica ed operano tramite convenzioni dotate di uffici comuni ai sensi del comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. 
Le Associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta, con le quali vengono approvati l'atto costitutivo e il regolamento dell'Associazione. L'istituzione delle Associazioni e' dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. 
Il regolamento dell'Associazione intercomunale disciplina:
a) 
gli organi dell'Associazione, prevedendo comunque che il presidente dell'Associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni associati e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei Comuni associati;
b) 
le funzioni ed i servizi comunali da svolgere in forma associata ed i criteri generali relativi alle modalita' d'esercizio, tra cui l'individuazione del comune capofila;
c) 
i rapporti finanziari tra gli enti aderenti.
5. 
Le modalita' di organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei servizi nonche' i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie sono disciplinati da convenzioni stipulate tra i Comuni aderenti, che si conformano in ogni caso alle previsioni del regolamento dell'Associazione.
Capo IV. 
Programma di riordino territoriale
Art. 9. 
(Contenuti del programma)
1. 
Il Programma di riordino territoriale, approvato ed aggiornato dalla Giunta regionale con le modalita' di cui all'articolo 10:
a) 
effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali. Costituiscono in ogni caso ambito ottimale gli ambiti territoriali delle Unioni e delle Comunita' montane, nonche' delle Associazioni intercomunali, ove costituite, per i Comuni non ricompresi in una delle predette forme associative;
b) 
individua le fusioni, le Unioni di Comuni, le Comunita' montane e le Associazioni intercomunali;
c) 
delimita gli ambiti territoriali delle Comunita' montane ai sensi dell'articolo 5;
d) 
specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e straordinari a sostegno delle fusioni, delle Unioni di Comuni, delle Comunita' montane e delle Associazioni intercomunali.
Art. 10. 
(Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del Programma)
1. 
Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, gli indirizzi per la formulazione del programma di riordino territoriale in ordine ai contenuti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 9.
2. 
Il Programma di riordino territoriale e' adottato con delibera della Giunta regionale, previa intesa con gli enti locali in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 1.
3. 
Il Programma e' aggiornato, con cadenza almeno triennale e con le modalita' di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai comuni interessati.
4. 
La Giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma.
Capo V. 
Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate
Art. 11. 
(Destinatari degli incentivi)
1. 
La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali ed i processi di fusione tra Comuni, destinando contributi e fornendo sostegno tecnico e giuridico alle Unioni comunali, alle Comunita' montane, alle Associazioni intercomunali ed al Comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione di altri Comuni.
Art. 12. 
(Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli enti locali)
1. 
I Programmi ed i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento alle forme associative disciplinate dalla presente legge.
2. 
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai provvedimenti provinciali adottati su delega regionale relativi all'erogazione di contributi agli enti locali.
Art. 13. 
(Gestione associata di funzioni e servizi comunali delegati alle Comunita' montane)
1. 
Nel territorio della Comunita' montana possono essere individuate, con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni interessati, d'intesa con il Consiglio della Comunita', una o piu' zone per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali delegati alla Comunita' montana stessa, tenendo conto della omogeneita' e dell'adeguatezza territoriale in relazione all'esercizio delle funzioni.
2. 
Le deliberazioni di cui al comma 1 devono contenere:
a) 
l'elencazione delle funzioni e dei servizi comunali delegati alla Comunita' montana da tutti i Comuni rientranti nella zona;
b) 
la disciplina delle modalita' organizzative di gestione delle funzioni e dei servizi comunali;
c) 
la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di collaborazione tra la Comunita' montana ed i Comuni interessati.
3. 
Nei casi previsti dal presente articolo, lo Statuto della Comunita' montana disciplina le forme di esercizio delle funzioni relative alle singole zone.
4. 
In ogni caso, l'articolazione del territorio della Comunita' montana in zone non determina la costituzione di nuovi organi ne' attribuisce alcun diritto alla percezione di indennita' o gettoni di presenza.
5. 
In deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 14, qualora all'interno di una Comunita' montana siano state individuate una o piu' zone, i contributi previsti in relazione alla natura ed alla tipologia delle funzioni e dei servizi sono erogati in proporzione al numero dei Comuni appartenenti alla zona interessata dall'esercizio associato, sempre che ciascun Comune sia computato in una sola zona.
Art. 14. 
(Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associate)
1. 
Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto prioritariamente della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione stessa.
2. 
Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali della durata massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo anno, e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni ed Associazioni intercomunali e di eventuali nuove Comunita' montane. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13, non e' corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunita' montana o con questa coincidenti, ne' alle Associazioni intercomunali il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una Unione o di una Comunita' montana.
3. 
Nella determinazione dell'importo dei contributi, e' prevista in ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunita' montane, secondo quanto previsto dal punto 2 della lettera a) del comma 4 dell'articolo 33 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. 
Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che, comunque, implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata dalla totalita' o da almeno i quattro quinti dei Comuni ricompresi nell'Unione, nella Comunita' montana o nell'Associazione.
5. 
In caso di mutamento di confini o costituzione di una nuova Unione o Associazione intercomunale che ricomprenda Comuni che gia' avevano fruito di incentivi all'esercizio associato delle funzioni, i criteri di durata di cui al comma 2 tengono conto anche del periodo delle precedenti erogazioni.
6. 
I contributi ordinari successivi alla prima annualita' sono decurtati delle somme gia' concesse nell'anno precedente, la' dove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati.
7. 
La concessione dei contributi e' effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie disponibili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti e' ridotto in proporzione.
Art. 15. 
(Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni)
1. 
Il Programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, disponendo che:
a) 
il contributo straordinario sia almeno pari al doppio di quello spettante ad una Unione in eguali condizioni;
b) 
il contributo ordinario sia almeno pari al doppio della somma massima erogabile ad una Unione in eguali condizioni ed abbia durata decennale.
2. 
Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione proporzionale di cui al comma 7 dell'articolo 14.
Art. 16. 
(Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra gli enti locali)
1. 
Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di Affari istituzionali e' costituito il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra enti locali.
2. 
Il Comitato e' composto dai Presidenti delle Unioni di Comuni, delle Comunita' montane ammesse a beneficiare dei contributi regionali di cui all'articolo 11 e delle Associazioni intercomunali.
3. 
Il Comitato svolge funzioni di sostegno alla Giunta regionale nell'elaborazione delle politiche di sviluppo alle forme associative fra Comuni. In particolare, cura l'attivita' relativa all'istituzione di un nucleo operativo per prestare supporto tecnico e giuridico a piccoli Comuni e forme associative.
4. 
Per la partecipazione alle sedute, i componenti del Comitato percepiscono un gettone di presenza dell'importo di lire 300.000 (pari a Euro 154,94), comprensivo del rimborso spese, annualmente rivalutato secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Art. 17. 
(Elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale)
1. 
Al fine di favorire la costituzione delle forme di gestione associata previste dalla presente legge, la Regione fornisce assistenza tecnica e giuridica per l'impostazione delle questioni istituzionali e per l'elaborazione dei relativi atti ed eroga agli enti locali, che abbiano specificatamente deliberato in proposito, contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.
Capo VI. 
Area metropolitana e altre disposizioni in materia di enti locali
Art. 18. 
(Area metropolitana)
1. 
Fino all'istituzione della Citta' metropolitana, nell'area metropolitana di Torino, delimitata ai sensi delle vigenti disposizioni, la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, puo' definire, nell'ambito del programma di riordino territoriale, interventi per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'articolo 24 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. 
L'esercizio delle medesime funzioni puo' essere organizzato mediante un'Associazione, su intesa degli enti locali interessati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8 o con altra forma associativa di cui al Capo V del Titolo II, parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 19. 
(Altri livelli di gestione associata sovracomunale)
1. 
Le Unioni, le Comunita' montane ed i Comuni capofila delle Associazioni intercomunali possono essere delegati dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a gestioni associate di funzioni e servizi comunali di piu' vasta area, subentrando nei diritti e negli obblighi posti in capo agli stessi. Possono, inoltre, essere delegati a rappresentare i Comuni in ogni altro organismo od istituzione di livello sovracomunale.
2. 
L'esercizio delle funzioni sovracomunali puo' essere coordinato nell'ambito dei circondari istituiti ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in armonia con le funzioni decentrate dalla Provincia.
Capo VII. 
Disposizioni finali, finanziarie ed applicazione della legge
Art. 20. 
(Adeguamento degli statuti delle Comunita' montane)
1. 
Le Comunita' montane adeguano il proprio Statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento della entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
Art. 21. 
(Primo Programma di riordino territoriale)
1. 
In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale procede all'approvazione del Programma di riordino territoriale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 22. 
(Norme finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione provvede con l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
Art. 23. 
(Appplicazione della legge)
1. 
La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. 
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte.