Disegno di legge regionale n. 312 presentato il 07 giugno 2001
Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale

Art. 1. 
(Oggetto e finalita')
1. 
La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) e relativi bacini di accumulo secondo le attribuzioni trasferite alle Regioni con legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e con legge 21 ottobre 1994, n. 584 (Conversione in legge con modificazioni del D.L. 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe).
2. 
Sono escluse dalla disciplina prevista dalla presente legge le opere di regimazione di fiumi e torrenti (arginature, briglie, soglie di fondo); sono inoltre esclusi i laghetti totalmente interrati sotto il piano di campagna, le vasche ed i serbatoi non influenzabili da eventi naturali (piene, smottamenti) e non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti, nonche' tutte le altre opere soggette ad autorizzazione ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) per opere approvate prima dell'entrata in vigore della legge regionale 13 aprile 1994, n. 5 (Subdelega alle Provincie delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche) ad eccezione delle traverse di cui al comma 2, lettera a), n. 1.2) ed a quelle che determinano un volume di invaso superiore a centomila metri cubi.
3. 
Per le finalita'' della presente legge, le opere di cui al comma 1 sono suddivise nelle seguenti categorie:
a) 
categoria A:
1) 
sottocategoria A1:
b) 
categoria B): sbarramenti con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso compreso tra trenta mila e cento mila metri cubi;
c) 
categoria C: sbarramenti con altezza superiore a dieci metri e fino a quindici metri o con volume di invaso superiore a 100 mila metri cubi e fino a un milione di metri cubi.
4. 
Entro un anno dall'effettivo esercizio delle funzioni amministrative conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il proprietario o gestore dell'opera ottempera alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 2.
Art. 2. 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La disciplina relativa alle autorizzazioni degli invasi di cui all'articolo 1, nonche' la vigilanza sui lavori di costruzione dell'opera, il collaudo, l'esercizio e l'attivita' di consulenza in merito all'esame dei progetti sono oggetto di specifico regolamento da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. 
(Catasto degli invasi)
1. 
Presso la strutture regionale competente e' costituito il catasto degli invasi di competenza regionale.
2. 
Il catasto raccoglie e codifica i dati derivati dal progetto esecutivo approvato e dal relativo collaudo nel caso di invasi di nuova costruzione.
3. 
I contenuti e le metodologie di attuazione del catasto, nonche' le modalita' di accesso ai dati sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.
Art. 4. 
(Perizia tecnica definitiva)
1. 
I proprietari o gestori degli invasi esistenti, ad esclusione di quelli che hanno gia' ottemperato ai disposti di cui all'articolo 13 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale) come modificata dalla legge regionale 24 luglio 1996, n. 49, sono tenuti entro e non oltre tre mesi dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, a presentare alla struttura regionale competente una perizia tecnica definitiva e la relativa documentazione cosi' come definita dal regolamento di cui all'articolo 2.
2. 
La perizia tecnica di cui al comma 1 deve essere periodicamente aggiornata e ripresentata alle competenti strutture regionali.
3. 
Il proprietario o il gestore sono individuati quali responsabili, a tutti gli effetti, sia civili che penali, della corretta e diligente vigilanza dell'impianto.
Art. 5. 
(Sanzioni)
1. 
Salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:
a) 
coloro i quali realizzano e mantengono in esercizio le opere di cui all'articolo 1, senza l'autorizzazione regionale, sono soggette alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 15 milioni;
b) 
coloro i quali, non avendo presentato la denuncia di cui all'articolo 12 della l.r. 58/1995, non hanno provveduto alla demolizione dello sbarramento entro il termine indicato dall'articolo 12, comma 5 della l.r. 58/1995, soggiacciono alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire 10 milioni;
c) 
coloro i quali hanno presentato, entro i termini stabiliti, la denuncia di cui all'articolo 12 della l.r. 58/1995 in maniera incompleta, soggiacciono alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni;
d) 
coloro i quali realizzano opere di cui all'articolo 1 in difformita' al progetto approvato, soggiacciono alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire 5 milioni a seconda della gravita' della violazione accertata in fase di collaudo;
e) 
coloro i quali gestiscono opere di cui all'articolo 1 senza rispettare le prescrizioni del disciplinare, soggiacciono alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, a seconda della gravita' della violazione;
f) 
coloro i quali non ottemperano all'ordinanza del Sindaco di effettuare a proprie spese la limitazione o lo svuotamento dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento, soggiacciono alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire 10 milioni, a seconda della gravita' della violazione; inoltre, in caso di inottemperanza delle disposizioni impartite, il Sindaco, nel termine di quindici giorni dalla notifica, ordina l'esecuzione d'ufficio dei lavori a tutela della pubblica incolumita', addebitando l'intero costo all'inadempiente;
g) 
coloro i quali non presentano la perizia tecnica definitiva entro il termine ultimo di cui all'articolo 5, soggiacciono alla sanzione amministrativa da lire 3 milioni a lire 8 milioni.
2. 
Le sanzioni previste al comma 1 sono applicabili alle violazioni pregresse accertate in seguito all'entrata in vigore della presente legge.
3. 
All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni alle norme della presente legge, provvede, la polizia municipale del Comune ove sono localizzate le opere e/o il Corpo forestale dello Stato. Gli accertatori provvedono altresi', ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti.
Art. 6. 
(Spese di istruttoria)
1. 
Ad ogni denuncia nonche' ad ogni istanza relativa a nuove costruzioni e lavori di adeguamento, presentata ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 58/1995, il richiedente effettua un versamento relativo all'istruttoria della pratica di lire 200 mila per l'anno in corso.
2. 
Eventuali adeguamenti dell'importo previsto al comma 1, sono stabiliti successivamente dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 7. 
(Contributi per nuove costruzioni)
1. 
La Regione, riconosciuta la rilevanza ai fini idraulici della realizzazione di specifici invasi, eroga contributi a Comuni, Comunita' montane e Province per la costruzione di nuovi invasi finalizzati in particolare alla laminazione delle piene.
Art. 8. 
(Norma finanziaria)
1. 
I proventi delle sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 5, sono incassati sul capitolo 2330 dello stato di previsione delle entrate di bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2001, istituito con la seguente denominazione "Proventi connessi alle sanzioni irrogate per depenalizzazione dei reati punibili con la sola ammenda o multa" e nei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
3. 
Le spese previste per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7, stimate per l'anno 2002 in lire 100 milioni si fa fronte con gli stanziamenti inseriti nel bilancio della Regione al capitolo 23984 collegato agli schemi previsionali e programmatici di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo). Per gli anni successivi si provvede con legge regionale finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) o con i provvedimenti collegati di cui all'articolo 9 della l.r. 7/2001.
Art. 9. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 
legge regionale 11 aprile 1995, n. 58;
b) 
legge regionale 24 luglio 1996 n. 49.