Proposta di legge regionale n. 310 presentata il 31 maggio 2001
Modifiche all'art. 5 della legge regionale 17.06.1997, n. 35: Modifiche alle leggi regionali 13.12.1981, n. 57 'Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali' e 13.10.1972, n. 10 'Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale '

Sommario:            

Art. 1. 
1. 
Nel primo periodo dell'art. 5 della legge regionale 1997, n. 35 le parole "dal luogo di residenza presso le sedi delle istituzioni dell'Unione Europea" sono sostituite dalle seguenti: "dal luogo di residenza in localita' dell'Unione Europea".
2. 
All'inizio del secondo periodo dell'art. 5 della legge regionale 1997, n. 35 le parole "nel caso di uso del mezzo aereo il rimborso spese massimo annuo non puo' superare l'equivalente di" sono sostituite da: "il rimborso delle spese per l'uso del mezzo aereo non puo' superare il limite massimo annuo costituito dall'equivalente di".
3. 
Nell'ultimo periodo dell'art. 5 della legge regionale 1997, n. 35 le parole "il rimborso e' corrisposto nella misura e modalita' prevista dal comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione) sono sostituite con: "spettano altresi' l'indennita' chilometrica di cui all'art. 2 legge regionale 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) come modificato in particolare dall'art. 2 della legge regionale 2000, n. 50 e dall'art. 1 della legge regionale 2001, n. 4, ed il rimborso delle spesa eventualmente sostenuta per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse".
4. 
Al termine dell'art. 5 della legge regionale 1997, n. 35 e' aggiunta la seguente frase:
In relazione a ciascun viaggio, ad ogni Consigliere e' riconosciuto inoltre il rimborso delle spese relative all'uso del taxi necessario sia per il raggiungimento del luogo di destinazione dalla stazione ferroviaria o dall'aeroporto, sia per raggiungere la stazione ferroviaria o l'aeroporto al ritorno
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5. 
All'art. 5 della legge regionale 1997, n. 35 sono aggiunti i seguenti commi:
2. Ai Consiglieri regionali e' altresi' riconosciuto il rimborso delle spese per ulteriori viaggi in localita' del territorio nazionale nell'ambito di un budget annuo di 10 viaggi per ogni gruppo consiliare, determinato in conformita' con le disposizioni dei commi precedenti e il cui utilizzo e' disposto dal Presidente del Gruppo Consiliare. 3. Qualora il Consigliere non utilizzi i viaggi a propria disposizione, questi vengono ricompresi nel budget del gruppo di cui al comma precedente, nella misura massima di due viaggi in Italia e uno in localita' dell'Unione Europea per ciascun Consigliere. 4. Nel caso di cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza, termine della legislatura, il numero dei viaggi a disposizione di ogni Consigliere e' parametrato in base all'effettivo periodo di vigenza del mandato.
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