Proposta di legge regionale n. 308 presentata il 22 maggio 2001
Sicurezza

Art. 1. 
1. 
La Regione, al fine di contribuire ad una efficace politica di prevenzione che garantisca ai cittadini ed alle attivita' economiche maggiore sicurezza rispetto ai diffusi fenomeni di criminalita', con la presente legge prevede una serie coordinata di interventi nel settore.
Art. 2. 
1. 
Al fine di facilitare l'individuazione di situazioni di particolare emergenza sul fronte della criminalita' e di promuovere presso gli Organi dello Stato competenti i necessari interventi di prevenzione e di repressione, la Presidenza della Giunta opera quale struttura di riferimento per i soggetti territoriali periferici che intendano segnalare situazioni di particolare emergenza sotto il profilo della sicurezza. Allo scopo provvede ad inoltrare le segnalazioni pervenute ai competenti Organi dello Stato sollecitando l'assunzione dei necessari provvedimenti ed operando al fine di ottenere effettivo seguito alle richieste.
Art. 3. 
1. 
Sulla base delle segnalazioni pervenute nonche' di situazioni di particolare emergenza rilevate, il Presidente della Regione attiva le necessarie iniziative per contribuire all'individuazione di risposte operative; in particolare:
a) 
sollecita al Prefetto competente, nella sua veste di Presidente del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica provinciale, l'adozione di provvedimenti idonei;
b) 
sulla base anche delle segnalazioni raccolte dai responsabili locali degli Organi dello Stato, si attiva presso il Ministro degli Interni al fine di ottenere le dotazioni di uomini e mezzi necessari per assicurare un adeguato presidio del territorio.
Art. 4. 
1. 
La Regione favorisce l'attivazione presso tutti i Comuni con piu' di 15.000 abitanti di strutture responsabili per il coordinamento degli interventi di competenza comunale d'intesa con gli Organi statali competenti in materia al fine di promuovere opportune iniziative di prevenzione e di presidio del territorio. Allo scopo la Regione promuove l'elaborazione e la diffusione di materiale informativo circa le politiche possibili ad opera degli Enti locali in materia, indicando nella costituzione di specifici Assessorati alla Sicurezza la forma ottimale di realizzazione degli obiettivi.
2. 
La Regione incentiva altresi' l'istituzione della figura del Vigile di Quartiere inteso quale agente di Polizia Locale operante stabilmente su quota determinata del territorio comunale allo scopo di acquisirne una conoscenza approfondita e di garantire una presenza concreta delle istituzioni. Allo scopo la Regione medesima promuove appositi corsi finalizzati alla formazione, addestramento e qualificazione del personale addetto, mettendoli gratuitamente a disposizione delle Amministrazioni locali che intendano avvalersi di tale opportunita'.
Art. 5. 
1. 
La Regione incentiva l'installazione e l'ammodernamento degli impianti di allarme e sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei beni materiali nonche' l'incolumita' degli addetti e clienti di esercizi pubblici e commerciali.
2. 
Allo scopo sono previsti contributi in conto capitale nel limite del 30% dell'investimento documentato e comunque con il limite in cifra assoluta di tre milioni per singolo esercizio.
3. 
I contributi di cui al comma precedente possono essere richiesti dai titolari di pubblici esercizi e degli esercizi commerciali che, ai sensi del D. Lgs 114/1998, sono definiti di vicinato.
4. 
La Giunta regionale, con apposita delibera da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri per la corresponsione, le modalita' di erogazione, la verifica della sussistenza delle condizioni per essere ammessi al beneficio. Entro il 31 marzo di ogni anno inoltre, la Giunta regionale determina i criteri di riparto dei fondi disponibili sul territorio regionale.
Art. 6. 
1. 
La Regione promuove la stipulazione di convenzioni quadro tra le Associazioni di categoria dei Commercianti ed istituti di vigilanza privati al fine di potenziare le attivita' di prevenzione.
2. 
Allo scopo sono previsti contributi a parziale copertura del costo della convenzione stipulata, determinati sulla base delle disponibilita' di bilancio assegnate.
3. 
La Giunta regionale con apposita delibera da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri per la corresponsione, le modalita' di erogazione, la verifica della sussistenza delle condizioni per essere ammessi al beneficio, condizioni che devono comunque prevedere l'applicazione di una riduzione di almeno il 15% sulle tariffe medie praticate nei dodici mesi antecedenti per il medesimo servizio. Entro il 31 marzo di ogni anno inoltre, la Giunta regionale fissa le modalita' di riparto dei fondi disponibili sul territorio regionale.
Art. 7. 
1. 
Al fine di svolgere un'efficace opera di prevenzione, la Regione incentiva lo studio e l'attuazione di progetti di riqualificazione urbana che mirino al recupero funzionale di aree degradate che siano caratterizzate dalla presenza di fenomeni di marginalita' sociale. Detti progetti, che possono essere proposti da soggetti pubblici, dai privati titolari delle aree relative, da una congiunta iniziativa pubblico-privata, sono oggetto di prioritario finanziamento in sede di assegnazione di fondi di investimento e delle risorse relative all'edilizia pubblica e possono essere approvati anche mediante il ricorso alle forme di programmazione negoziata di cui alla legge 662/1996, art. 2, comma 203. Qualora comportino la necessita' di apportare varianti allo strumento urbanistico generale ed ai suoi Piani Attuativi, potranno essere approvati mediante il ricorso ad accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U. 267/2000. La finalita' di prevenzione di fenomeni di degrado sociale e criminalita' comporta la sussistenza della competenza prevalente che autorizza il Presidente della Giunta regionale a promuovere il relativo accordo di programma con efficacia di contestuale adeguamento delle previsioni urbanistiche incompatibili.
Art. 8. 
1. 
Per l'attuazione dell'art. 5 della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva pari a lire 9 miliardi per gli anni 2001 - 2003.
2. 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2001 e successivi viene istituito il seguente capitolo di spesa avente la seguente denominazione: