Proposta di legge regionale n. 303 presentata il 14 maggio 2001
Organizzazione dei servizi e degli interventi regionali in materia di protezione civile
Altri firmatari

GIORDANO COSTANTINO

CAPO I. 
Disposizioni Generali
Art. 1. 
(Attivita' di protezione civile)
1. 
La Regione tutela l'integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali e dalle attivita' dell'uomo.
2. 
Nell'osservanza del principio di sussidiarieta' ovvero quando gli eventi non possono essere previsti, prevenuti e fronteggiati con i mezzi a disposizione dei Comuni e delle Comunita' montane, la Regione provvede agli interventi di propria competenza al fine di prevedere e prevenire il verificarsi di calamita' naturali, di catastrofi e di altri eventi calamitosi e, in relazione al verificarsi di tali eventi, attua le misure previste dalla presente legge in ordine al superamento dell'emergenza.
3. 
La Regione puo' partecipare, su richiesta e previo accordo con i competenti organi statali e delle Regioni interessate, ad iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale.
4. 
Per l'attuazione della presente legge la Regione si avvale, in via prioritaria, della struttura regionale competente in materia di protezione civile, nonche' di tutte le altre strutture regionali eventualmente interessate.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
"previsione": la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni concernenti il territorio regionale, nonche' la predisposizione di studi e ricerche al fine di definire i modelli e le procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio per una corretta gestione del territorio;
b) 
"prevenzione": la definizione e la realizzazione di interventi strutturali estensivi e puntuali, di interventi di monitoraggio e controllo dei fenomeni, nonche' la definizione di norme di utilizzo del suolo per prevenire i dissesti;
c) 
"superamento dell'emergenza": l'insieme delle iniziative necessarie ed indilazionabili dirette a facilitare la ripresa delle normali condizioni di vita.
Art. 3. 
(Adempimenti generali)
1. 
Al fine di garantire una efficace attivita' di previsione e prevenzione:
a) 
i privati cittadini assicurano la manutenzione dei propri fondi e delle opere su di essi realizzate;
b) 
gli Enti pubblici o privati proprietari di infrastrutture assicurano che l'utilizzo delle stesse non comporti situazioni di pericolo, vigilano affinche' il loro utilizzo avvenga in sicurezza rispetto ai pericoli che possono derivare al territorio circostante e realizzano tutti gli interventi necessari alla salvaguardia dell'opera, segnalano eventuali pericoli ed assumono tutte le iniziative ritenute necessarie per limitare il pericolo fino alla realizzazione di opere di protezione e definiscono piani di sicurezza e di pronto intervento in caso di emergenza;
c) 
i Comuni assicurano, attraverso una adeguata pianificazione del territorio comunale, che le infrastrutture siano localizzate in aree sicure sotto il profilo idrogeologico, assicurano il rispetto dei vincoli derivanti dall'applicazione dei piani regolatori generali comunali attraverso una idonea sorveglianza del proprio territorio ed intervengono per fronteggiare le situazioni di pericolo strettamente locali interessanti il territorio comunale od infrastrutture e manufatti comunali, realizzando gli interventi necessari;
d) 
la Regione attua, attraverso gli opportuni strumenti conoscitivi, la definizione di modelli e procedure di valutazione delle situazioni di rischio e definisce i programmi di intervento, diretto od indiretto, per prevenire, limitare e fronteggiare gli eventi calamitosi.
Art. 4. 
(Volontariato)
1. 
La Regione riconosce e promuove il ruolo essenziale del volontariato, assicurandone il riconoscimento, il sostegno finanziario e la partecipazione alle attivita' di protezione civile.
Art. 5. 
(Comitato regionale per la protezione civile)
1. 
Per la valutazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei progetti e delle iniziative di cui alla presente legge e' istituito il Comitato regionale per la protezione civile, di seguito denominato Comitato.
2. 
Il Comitato, nei limiti delle competenze della Regione e di quelle delegate dallo Stato e con le modalita' stabilite dalla presente legge, assicura, inoltre, la predisposizione e l'attuazione dei programmi e dei piani regionali di previsione e di prevenzione dei rischi ed esprime il proprio parere tecnico e di fattibilita' in merito agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3.
3. 
Il Comitato e' composto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore delegato, che lo presiede, dai dirigenti delle strutture regionali competenti per materia, dai rappresentanti di enti, corpi ed istituzioni nazionali, regionali e locali preposti, in materia di protezione civile, alle attivita' di previsione, prevenzione, soccorso tecnico, sanitario e di ordine pubblico e dai rappresentanti delle associazioni di volontariato.
4. 
I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su parere della competente Commissione consiliare.
5. 
Le modalita' di funzionamento del Comitato sono stabilite dalla Giunta regionale con propria delibera.
6. 
Il Comitato elegge al suo interno un Vice-Presidente e dura in carica due anni.
7. 
Ai componenti del Comitato, ove dovuto, spetta l'indennita' di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali; ai componenti estranei all'Amministrazione regionale compete un gettone di presenza stabilito dalla Giunta regionale con propria delibera.
Capo II. 
Previsione
Art. 6. 
(Attivita' di previsione)
1. 
In relazione alle finalita' della presente legge, la Giunta regionale:
a) 
promuove, avvalendosi anche della consulenza di esperti e della collaborazione di enti ed istituti specializzati, lo sviluppo di idonei strumenti conoscitivi dei fenomeni fisici che possono condizionare l'utilizzo del territorio regionale, in particolare per quanto attiene il rischio idrogeologico, anche attraverso lo studio dei fenomeni meteorologici e climatologici;
b) 
dispone l'installazione di sistemi di comunicazione, di rilevazione e di segnalazione idonei a fronteggiare con la maggiore tempestivita' gli eventi calamitosi;
c) 
promuove ed organizza idonee iniziative di informazione e formazione della popolazione, dirette al miglioramento dell'approccio dei cittadini alle situazioni di rischio.
Capo III. 
Prevenzione
Art. 7. 
(Attivita' di prevenzione)
1. 
La Regione, sulla base dei programmi e dei piani definiti dal Comitato, provvede alla predisposizione delle attivita' di prevenzione ed alla realizzazione di opere, programmabili od urgenti ed indifferibili, atte a prevenire l'insorgere di pericoli di danni alle persone od ai beni, in relazione alle varie ipotesi di rischio presenti sul territorio regionale.
2. 
La Regione e gli Enti locali provvedono a sviluppare comportamenti sociali ed organizzativi che concorrono a minimizzare i rischi utilizzando quali principali strumenti:
a) 
l'informazione;
b) 
la formazione;
c) 
la pianificazione dell'emergenza;
d) 
le esercitazioni.
Art. 8. 
(Rischio idrogeologico)
1. 
Sulla base delle indicazioni provenienti dai Comuni, il Comitato, avvalendosi della struttura regionale competente in materia di assetto del territorio e difesa del suolo, predispone il piano degli interventi programmabili che sono realizzati dalla Regione o dai Comuni sulla base delle rispettive competenze definite dalla presente legge.
2. 
Per gli interventi di cui al comma 1, realizzati dai Comuni, la Regione interviene mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del novantacinque per cento della spesa ammissibile.
3. 
I contributi sono concessi, entro i limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, con delibera della Giunta regionale sulla base di un programma di finanziamenti triennale, dalla stessa approvato ed aggiornato annualmente, tenendo conto delle priorita' di intervento e della valutazione dei rischi.
4. 
La disciplina del procedimento di concessione dei contributi e' definita con delibera della Giunta regionale.
Art. 9. 
(Interventi urgenti ed indifferibili)
1. 
Al fine di prevenire l'insorgere di pericolo immediato di danni alle persone ed ai beni o per garantire l'erogazione dei servizi primari ed il collegamento tra gli abitati, la Giunta regionale puo' concedere, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio e della percentuale massima di cui all'articolo 8 comma 2, contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili da parte dei Comuni nell'esercizio delle competenze agli stessi attribuite dalla presente legge.
2. 
La disciplina del procedimento di concessione dei contributi di cui al comma 1 e' definita con delibera della Giunta regionale.
3. 
Qualora gli interventi riguardino settori di competenza regionale o si presentano comunque di notevole estensione ovvero assumono tipologie o caratteristiche ritenute tecnicamente complesse, gli stessi sono realizzati dalla Regione.
4. 
I lavori di cui ai commi 1 e 3, se dichiarati di somma ed imperiosa urgenza, certificata dal responsabile del procedimento dell'amministrazione procedente, sono oggetto di deroga a qualsiasi concessione, autorizzazione, nullaosta, permesso od altro atto di assenso, comunque denominato.
Art. 10. 
(Atlante cartografico)
1. 
Sulla base delle indicazioni provenienti dai Comuni, il Comitato, avvalendosi della struttura regionale competente in materia di assetto del territorio e difesa del suolo, cura il censimento, l'identificazione e l'analisi territoriale dei rischi, predisponendo l'atlante cartografico recante l'indicazione delle aree di vulnerabilita' del territorio.
2. 
Il Comitato cura l'aggiornamento annuale dell'atlante cartografico di cui al comma 2 in funzione delle misure preventive adottate sul territorio e finalizzate ad eliminare o ridurre al minimo le conseguenze dannose dei rischi catastrofali.
Art. 11. 
(Convenzioni, Seminari e convegni , Patrocinio regionale)
1. 
La Regione, per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, puo', sentito il parere o su proposta del Comitato e di intesa con i Comuni interessati, stipulare appositi accordi o convenzioni con gli Ordini od Albi professionali competenti, affinche' gli stessi mettano a disposizione loro iscritti per l'espletamento delle attivita' di previsione, prevenzione, verifica e controllo.
2. 
Alla definizione degli accordi o convenzioni di cui al comma 1 si provvede con delibera della Giunta regionale, tenuto conto che la distribuzione del carico di lavoro sui singoli professionisti deve avvenire secondo criteri di equita' e privilegiando quegli iscritti al rispettivo Albo od Ordine professionale da almeno un triennio e di eta' non superiore agli anni 35.
3. 
La Regione garantisce la copertura dei costi derivanti dalla stipula degli accordi o convenzioni di cui al comma 1 nella misura massima del novantacinque per cento della spesa ammissibile.
4. 
La Regione, sentito il parere o su proposta del Comitato, puo' stipulare specifiche convenzioni con l'Universita', i Provveditorati agli studi od altri Enti pubblici o privati al fine di predisporre programmi di intervento, iniziative o ricerche aventi gli obiettivi e le finalita' previsti dalla presente legge.
5. 
La Regione, sentito il parere o su proposta del Comitato, puo' organizzare o promuovere l'organizzazione di seminari di studio e convegni destinati:
a) 
agli operatori del settore della protezione civile interessati alla sperimentazione delle attivita' scientifiche, didattiche ed educative previste dalla presente legge;
b) 
ai cittadini della Regione Piemonte al fine di promuovere la diffusione delle tematiche riguardanti la protezione civile.
6. 
La Regione, sentito il parere del Comitato, puo' concedere il proprio patrocinio, con o senza oneri, ad iniziative che rispondano alle finalita' previste dalla presente legge.
Art. 12. 
(Borse di studio ed Assegni di studio)
1. 
La Regione, entro i limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, puo' prevedere l'assegnazione di borse di studio, di importo unitario non superiore a lire 6.000.000, e di assegni di studio, di importo unitario non superiore a lire 2.000.000, da destinare a studenti universitari e delle scuole elementari e medie, superiori ed inferiori, residenti nella Regione Piemonte che hanno condotto studi o ricerche su temi e materie riguardanti la protezione civile o che si sono particolarmente distinti per senso civico in occasione di calamita' naturali, di catastrofi e di altri eventi calamitosi.
2. 
Le borse e gli assegni di studio vengono concessi dalla Giunta regionale a seguito di segnalazione presentata all'Assessorato regionale all'Istruzione dal dipartimento della facolta' universitaria nel cui ambito di attivita' la ricerca o lo studio e' stato organizzato o condotto ovvero dai direttori didattici degli istituti i cui allievi si sono distinti in ordine ai temi riguardanti la protezione civile.
3. 
L'assegnazione delle borse e degli assegni di studio, eventualmente disposti, avviene a cura del Presidente della Giunta regionale in cerimonia pubblica da tenersi presso l'aula ed alla presenza del Consiglio regionale riunito.
Capo IV. 
Superamento dell'emergenza
Art. 13. 
(Interventi relativi alle opere pubbliche)
1. 
A seguito di intervento della dichiarazione di esistenza di eccezionale calamita' od avversita' adottata dalle competenti Autorita', la Giunta regionale provvede, su richiesta del Comune e qualora ritenga che lo stesso non sia in grado di intervenire direttamente, alla riparazione, ristrutturazione o ricostruzione delle opere pubbliche e degli edifici pubblici di culto che siano stati distrutti o danneggiati.
2. 
Per gli interventi che possono essere realizzati direttamente dagli Enti locali, la Giunta regionale, sulla base di specifica richiesta, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie.
3. 
Le procedure per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 sono definite con delibera della Giunta regionale.
Art. 14. 
(Contributi alle attivita' produttive)
1. 
A seguito di intervento della dichiarazione di esistenza di eccezionale calamita' od avversita' adottata dalle competenti Autorita', la Regione interviene con aiuti di carattere finanziario, al fine di favorire la ripresa delle attivita' produttive o di indennizzare in parte i danni subiti a seguito di calamita' naturali o catastrofi.
2. 
La Giunta regionale puo' concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del trenta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile, alle imprese industriali, artigianali, alberghiere, turistiche, bancarie, assicurative, di trasporto, di noleggio ed ausiliarie delle precedenti, nonche' a tutte le altre imprese commerciali ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile ed ai soggetti che esercitano attivita' di lavoro autonomo, che abbiano subito danni ai fabbricati, ai macchinari, alle scorte ed alle attrezzature.
3. 
Nel caso in cui le imprese di cui al comma 2 riprendano l'attivita' svolta prima dell'evento calamitoso, nello stesso luogo od in altra parte del territorio regionale, i contributi di cui al comma 2 possono essere elevati al cinquanta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile.
4. 
I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono concessi per ciascuna calamita' naturale, catastrofe od altro evento calamitoso, in ragione dell'ammontare totale dei danni provocati dall'evento nell'area interessata, dell'incidenza della catastrofe sul tessuto produttivo regionale, nonche' del carico socio-economico della stessa, rapportato alle risorse finanziarie messe a disposizione per la stessa finalita'.
Art. 15. 
(Contributi al settore agricolo)
1. 
A seguito di intervento della dichiarazione di esistenza di eccezionale calamita' od avversita' adottata dalle competenti Autorita', la Regione interviene con aiuti di carattere finanziario, al fine di ripristinare la coltivabilita' dei fondi e delle piantagioni, per favorire la ricostruzione o la riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali destinati al ricovero degli animali, delle macchine e delle attrezzature agricole o alla trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti, nonche' dei muri di sostegno, delle strade poderali, degli acquedotti aziendali, degli impianti di irrigazione e di produzione e trasporto di energia elettrica ovvero al fine di indennizzare in parte i danni subiti.
2. 
La Giunta regionale puo' concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del trenta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile, agli agricoltori, ai coltivatori diretti, agli affittuari, ai piccoli proprietari che conducono la coltivazione del fondo, alle cooperative agricole, ai consorzi di miglioramento fondiario ed alle consorterie.
3. 
Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 2 decidano di riprendere l'attivita' produttiva, svolta prima dell'evento calamitoso nello stesso luogo od in altra parte del territorio regionale, i contributi di cui al comma 2 possono essere elevati al cinquanta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile.
4. 
I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono concessi per ciascuna calamita' naturale, catastrofe od altro evento calamitoso, in ragione dell'ammontare totale dei danni provocati dall'evento nell'area interessata, dell'incidenza della catastrofe sul tessuto produttivo regionale, nonche' del carico socio-economico della stessa, rapportato alle risorse finanziarie messe a disposizione per la stessa finalita'.
Art. 16. 
(Contributi per le abitazioni e per i beni mobili)
1. 
A seguito di intervento della dichiarazione di esistenza di eccezionale calamita' od avversita' adottata dalle competenti Autorita', la Regione interviene con aiuti di carattere finanziario per favorire la ricostruzione o la riparazione di immobili e loro pertinenze o per indennizzare in parte i danni subiti.
2. 
La Giunta regionale puo' concedere contributi in conto capitale nella misura massima del:
a) 
cinquanta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile, a favore di proprietari di immobili di residenza degli stessi, del coniuge, dei figli, dei genitori;
b) 
trenta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile a favore di proprietari di immobili tenuti a disposizione o concessi in locazione a terzi.
3. 
Sono ammessi a contributo anche i danni subiti dai proprietari di beni mobili interessati dai fenomeni calamitosi, ad esclusione dei beni di lusso, come individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, che provvede a definire la tipologia dei beni mobili ammessi a contributo, nonche' la misura massima del contributo erogabile, suddivisa anche in relazione alla tipologia dei beni interessati.
4. 
I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono concessi per ciascuna calamita' naturale, catastrofe od altro evento calamitoso, in ragione dell'ammontare totale dei danni provocati dall'evento nell'area interessata, dell'incidenza della catastrofe sul tessuto produttivo regionale, nonche' del carico socio-ecomonico della stessa, rapportato alle risorse finanziarie messe a disposizione per la stessa finalita'.
Art. 17. 
(Limiti di cumulo ed esclusioni)
1. 
I contributi di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi previsti da disposizioni comunitarie, statali o regionali per le medesime finalita' e non sono concessi per i danni derivanti dall'interruzione o dalla cessazione dell'attivita', nonche' per i danni derivanti dalla perdita di produzione agricola.
2. 
E' fatta in ogni caso salva l'applicazione delle disposizioni comunitarie, statali o regionali eventualmente piu' favorevoli.
3. 
I contributi,gia' percepiti per le stesse finalita', sono considerati anticipazioni rispetto alle provvidenze piu' favorevoli di cui al comma 2.
Art. 18. 
(Beni assicurati)
1. 
Qualora i beni danneggiati o distrutti siano assicurati e sempre che il risarcimento ottenuto o disposto dalla societa' assicuratrice corrisponda ad almeno il quaranta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile, i contributi di cui agli articoli 14, 15 e 16 sono concessi per l'integrale copertura della parte residua dell'importo del danno ritenuto ammissibile e non risarcita dalla societa' assicuratrice.
2. 
Nel caso in cui il risarcimento ottenuto o disposto dalla societa' assicuratrice sia inferiore alla percentuale di cui al comma 1, i contributi di cui agli articoli 14, 15 e 16 sono concessi, nella misura massima ivi indicata, a copertura della parte residua dell'importo del danno ritenuto ammissibile, calcolata al netto dell'importo del danno risarcito dalla societa' assicuratrice.
Art. 19. 
(Procedimenti amministrativi)
1. 
Alla disciplina dei procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione dei contributi di cui agli articoli 14, 15 e 16, nonche' alla definizione dei criteri per la determinazione del danno ritenuto ammissibile ai sensi di tali articoli, provvede la Giunta regionale con propria delibera.
Capo V. 
Disposizioni finanziarie
Art. 20. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai Capi II e III della presente legge gravano sulle risorse disponibili sui capitoli di spesa appositamente costituiti nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2001 e successivi e denominati:
a) 
"Spese per la predisposizione e l'attuazione di misure di previsione e prevenzione di eventi calamitosi";
b) 
"Contributi ai Comuni ed alle Comunita' montane per interventi per la prevenzione di eventi calamitosi".
2. 
La spesa per gli interventi per il superamento dell'emergenza di cui al Capo IV grava prioritariamente sugli stanziamenti di bilancio attribuiti alle strutture operative competenti con riferimento alla natura degli interventi stessi, anche se comportano la modifica di piani operativi annuali gia' formalmente approvati. Le variazioni di bilancio eventualmente necessarie sono disposte con delibera della Giunta regionale da sottoporre alla successiva ratifica del Consiglio regionale entro i dieci giorni successivi alla sua adozione.
3. 
Per ogni eventuale altro onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante istituzione di apposito fondo, con dotazione in termini di competenza e di cassa, della somma che sara' stabilita con la legge di bilancio dei relativi esercizi finanziari.
Capo VI. 
Disposizioni transitorie e finali
Art. 21. 
(Disposizioni urbanistiche)
1. 
In caso di calamita' riferibili ad eventi franosi, inondazioni, valanghe o slavine, i Comuni provvedono alla revisione degli ambiti inedificabili relativamente alle porzioni di territorio interessate dall'evento, entro sei mesi dall'adozione a cura delle competenti Autorita' della dichiarazione di esistenza di eccezionale calamita' od avversita'.
2. 
Nelle aree interessate dall'evento, in assenza della revisione di cui al comma 1, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture ed infrastrutture danneggiate ed il ripristino dei servizi primari. La manutenzione straordinaria e' preceduta da una valutazione del rischio e della possibilita' di realizzare idonee opere di protezione.
Art. 22. 
(Norma transitoria)
1. 
Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 si applicano, se ed in quanto piu' favorevoli, anche alle domande presentate in applicazione di altre normative inerenti le medesime finalita', purche' le stesse non siano state definite alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i richiedenti devono presentare apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di protezione civile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 23. 
(Applicazione della legge)
1. 
La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. 
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte.