Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni)
Altri firmatari
COTA ROBERTO DI BENEDETTO ALESSANDRO MANCUSO GIANNI POZZO GIUSEPPE RIBA LIDO TOSELLI PIETRO FRANCESCO
Art. 1.
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1)
1.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) la parola "sette" e' sostituita da "otto".
2.
Il comma 2 dell'articolo 7 e' sostituito dai seguenti:
.
3. Allorche' il comitato debba procedere a votazione e si verifichi un caso di parita' il voto del Presidente conta il doppio. 4. Il comitato, nella sua prima seduta elegge due Vicepresidenti con voto limitato a 1. I Vicepresidenti esercitano, alternativamente per un periodo di sei mesi, le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento
Art. 2.
(Norma transitoria)
1.
In sede di prima applicazione della presente legge il Consiglio procede all'integrazione del Comitato con il componente mancante entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.