Modifiche alla l.r. 73/96 'Finanziamento Residenze assistenziali, flessibili, Residenze sanitarie assistenziali, e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie '
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 3 e 4 della l.r. 73/1996)
1.
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 73 e' sostituito dal seguente:
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2. La verifica di congruita' e' effettuata dai competenti settori regionali sulla base della previsione dei requisiti per l'accreditamento istituzionale, del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale delle strutture richiedenti, al fine di migliorare l'offerta e la sua distribuzione sul territorio
2.
Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 73, e' abrogato.
3.
Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 73, e' sostituito dal seguente:
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7. Con determinazione dirigenziale, a seguito del collaudo amministrativo e dell'autorizzazione al funzionamento del presidio, sono determinate in via definitiva le annualita' del contributo