Disegno di legge regionale n. 282 presentato il 23 marzo 2001
Disposizioni in campo energetico. Approvazione del piano regionale energetico ambientale

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla disciplina di una corretta gestione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e in armonia con la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) anche ai fini della salvaguardia dell'ambiente, della qualita' della vita e del corretto uso del territorio.
Art. 2. 
(Funzioni della Regione)
1. 
Nell'ambito delle proprie competenze ed in coerenza con la l.r. 44/2000, la Regione:
a) 
esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di energia, anche in armonia con i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n.98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144);
b) 
formula gli indirizzi per l'espletamento delle funzioni affidate agli enti locali;
c) 
coordina, anche sotto i profili relativi alla formazione ed informazione, l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
d) 
elabora, approva e aggiorna il piano energetico ambientale e il relativo programma di azioni secondo la procedura di cui all'articolo 6;
e) 
promuove strumenti di programmazione negoziata, anche ai sensi dell'articolo 2 comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
f) 
promuove, anche attraverso apposite linee guida, l'informazione e la formazione in campo energetico ambientale, l'utilizzo delle fonti rinnovabili, l'uso razionale dell'energia e il ricorso a tecnologie compatibili;
g) 
eroga contributi per progetti dimostrativi di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e per quelli ritenuti strategici;
h) 
emana norme per la certificazione energetica degli edifici;
i) 
emana linee guida per la progettazione tecnica degli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzo dell'energia e per le caratteristiche costruttive degli edifici;
l) 
provvede al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed alla gestione di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione in rete con tensione fino a 150 Kv;
m) 
individua le aree del territorio regionale che presentano caratteristiche di piu' elevata sensibilita' all'inquinamento luminoso ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche);
n) 
esercita le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito interprovinciale, nonche' di trasporto energetico non riservate alle competenze dello Stato;
o) 
coordina, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b) della l.r. 44/2000, lo sviluppo del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto.
Art. 3. 
(Funzioni delle Province)
1. 
Nell'ambito delle proprie competenze, le Province:
a) 
provvedono, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza, all'attuazione del piano energetico ambientale della Regione osservando le linee di indirizzo e di coordinamento dallo stesso previste;
b) 
provvedono, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 e dell'articolo 53 della l.r. 44/2000, al rilascio degli atti autorizzativi all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservati alla competenza dello Stato, nonche' al rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazioni di oli minerali previsti dall'articolo 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali)e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali);
c) 
provvedono, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 44/2000, al rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
d) 
redigono ed adottano programmi di intervento per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione del d.lgs. 112/1998 e della l.r. 44/2000;
e) 
esercitano le funzioni di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici, secondo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera c) del d.lgs. 112/1998 e dall'articolo 53, comma 1, lettera d) della l.r. 44/2000. Il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici e' coordinato con il controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti termici delle attivita' produttive e terziarie ed e' svolto avvalendosi dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 44/2000;
f) 
esercitano, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera e) della l.r. 44/2000, le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite alla Regione e ai Comuni;
g) 
provvedono, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 44/2000 e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ad uniformare ai fini dell'armonizzazione con i bilanci energetici regionali, le procedure dirette alla rilevazione dei dati energetici utilizzati per la redazione dei loro bilanci, nell'ambito di un sistema informativo coordinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o) in campo energetico ambientale e in un'ottica di integrazione e scambio delle informazioni;
h) 
definiscono apposite linee guida per l'applicazione della l.r. 31/2000, e provvedono a diffonderne i principi sanciti in materia di prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche.
Art. 4. 
(Funzioni dei Comuni)
1. 
Nell'ambito delle proprie competenze, i Comuni:
a) 
elaborano, nei casi in cui la popolazione sia superiore ai 50 mila abitanti, nell'ambito dei piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), un piano relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 della l. 10/1991. Gli stessi comuni approvano il piano regolatore dell'illuminazione finalizzato a ridurre l'inquinamento luminoso e ottico e a migliorare l'efficienza energetica e luminosa degli impianti, secondo il disposto dell'articolo 6 della l.r. 31/2000. I comuni con popolazione compresa tra i 30 mila e i 50 mila abitanti hanno facolta' di approvare i piani predetti nell'ambito dei piani regolatori generali;
b) 
autorizzano la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione nelle aree a piu' elevata sensibilita' individuate dalla Regione ai sensi della l.r. 31/2000;
c) 
esercitano le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica a livello comunale, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera l);
d) 
adottano, nell'ambito del proprio regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione per il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, coerentemente con le norme di certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
Art. 5. 
(Piano regionale energetico ambientale)
1. 
Il Piano regionale energetico ambientale e' lo strumento di programmazione con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi e delle norme vigenti, persegue obiettivi di qualita' in termini di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia raccordati con tutti gli altri obiettivi ambientali, in particolare mediante:
a) 
l'individuazione dei presupposti per un corretto sviluppo del sistema energetico regionale;
b) 
l'aumento di efficienza del sistema energetico regionale e riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche derivanti dai processi di carattere energetico;
c) 
lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate, ivi comprese quelle relative alle produzioni agricole;
d) 
la riduzione dei consumi energetici nei settori produttivo, abitativo e terziario;
e) 
la riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti;
f) 
il miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione e di trasporto dell'energia.
Art. 6. 
(Procedure di approvazione del Piano energetico ambientale e del suo programma di attuazione)
1. 
Il Piano energetico ambientale e' predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale ed ha validita' quinquennale.
2. 
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua uno specifico programma di azioni sulla base degli obiettivi e degli indirizzi del Piano e ai fini della loro attuazione.
3. 
Gli aggiornamenti al Piano e al programma di azioni sono approvati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
Art. 7. 
(Forum regionale per l'energia)
1. 
Ai fini della predisposizione, dell'attuazione e dell'aggiornamento del Piano, la Regione con deliberazione della Giunta istituisce, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del d.lgs. 112/1998, un tavolo di concertazione con gli enti locali, denominato "Forum regionale per l'energia", allargato ai rappresentanti delle agenzie per l'ambiente e per l'energia nazionali e locali, delle categorie produttive, delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste, degli atenei e degli enti di ricerca.
2. 
Il Forum di cui al comma precedente e' convocato dalla Giunta regionale annualmente e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita', anche a richiesta degli altri enti.
3. 
Per il funzionamento del Forum e' prevista una segreteria tecnica con compiti organizzativi.
4. 
L'istituzione e la composizione della segreteria tecnica di cui al comma 3 sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 8. 
(Strumenti amministrativi e finanziari di politica energetica)
1. 
La Regione individua, tra gli strumenti prioritari di attuazione del piano energetico ambientale, gli accordi tra enti locali, nonche' tra enti pubblici e soggetti privati, con particolare riguardo agli accordi volontari e agli strumenti di negoziazione previsti dall'articolo 2, comma 203, della l. 662/1996 e dalle altre leggi vigenti.
2. 
E' istituito, presso l'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.A., un fondo rotativo per il credito agevolato, quale strumento finanziario di incentivazione finalizzato a sostenere interventi in materia energetica in attuazione degli obiettivi del Piano e rispondente ai criteri e ai requisiti fissati dal programma delle azioni di cui all'articolo 6, comma 2.
3. 
Le caratteristiche e le modalita' di funzionamento del fondo rotativo di cui al comma 2 sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale.
4. 
La Regione concede, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), contributi per interventi di carattere dimostrativo o strategico anche ai fini della sperimentazione di tecnologie innovative in campo energetico.
5. 
Le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 4 sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.
6. 
Le agevolazioni previste dalla presente legge sono soggette ai limiti imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese.
Art. 9. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa di appositi capitoli con la seguente denominazione:
a) 
"Spese per approfondimenti tecnico-scientifici e istituzione di borse di studio", da destinare ad approfondimenti finalizzati all'ottimizzazione del sistema energetico regionale da utilizzare in deroga all'articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attivita' dell'amministrazione regionale) e all'istituzione di borse di studio dirette all'approfondimento di problematiche connesse all'aggiornamento e all'attuazione del Piano con dotazione per memoria per l'anno 2001, con dotazione di lire 20 milioni per l'anno 2002 da determinarsi mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 15145, e con dotazione di lire 100 milioni per l'anno 2003 da determinarsi mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 15250, iscritti nei corrispondenti esercizi finanziari.
Art. 10. 
(Norma transitoria)
1. 
Gli interventi di risparmio energetico utilmente inseriti nelle graduatorie relative ai bandi pregressi, e non ancora finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere oggetto di finanziamento a valere su fondi regionali sino ad esaurimento dello stanziamento iscritto sul capitolo 26770 dell'esercizio finanziario 2001.
2. 
Gli incentivi di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto delle disposizioni dei bandi di riferimento.
Art. 11. 
(Abrogazione di norme)
1. 
E' abrogata la legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 (Norme di attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308:
Interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
) fatti salvi gli adempimenti relativi ai bandi aperti prima dell'entrata in vigore della presente legge.