Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici nel territorio della Regione Piemonte
Altri firmatari
ANGELERI ANTONELLO COSTA ROSA ANNA SAITTA ANTONINO TOMATIS VINCENZO
Art. 1.
(Finalita' ed oggetto)
1.
Al fine di incentivare e promuovere lo sviluppo turistico e sociale del Piemonte la Regione riconosce e tutela le attivita' realizzate dalle Associazioni senza fine di lucro che, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, operano ai sensi della legge 217 del 17 maggio 1983 e della l.r. 48 del 3 aprile 1995 ed in specifico attraverso l'attivazione e lo svolgimento di attivita' educative, didattiche, sociali e religiose e di educazione ambientale, rivolte ai giovani fino ai 25 anni, per mezzo di realizzazione di campeggi autoorganizzati temporanei educativo-didattici sul territorio regionale.
2.
Tale legge costituisce un'integrazione alla legge regionale 15 aprile 1985 n. 31, Titolo II, relativo alla disciplina delle strutture ricettive definite "case per ferie ed ostelli per la gioventu'".
3.
Tale integrazione e' da applicarsi ai soggetti di cui al primo comma.
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1.
La presente legge si applica alle Associazioni di cui all'articolo 1 che svolgono la propria attivita' educativa anche attraverso lo strumento del campeggio individuato in:
-
fisso;
-
itinerante;
-
in casa vacanze.
2.
Le strutture necessarie per i campeggi sopra elencati, case e luoghi per il campeggio all'aperto, sono gestite senza scopo di lucro: le entrate derivanti dalla concessione in uso temporaneo per i campeggi alle associazioni di cui sopra non possono costituire fonte di guadagno, ma devono essere utilizzate esclusivamente per il rimborso dei costi vivi (riscaldamento, energia elettrica, acqua, ecc.), per la manutenzione (anche attraverso l'assunzione a tempo definito di personale o affidamento a imprese o organizzazioni di servizio) e per l'adeguamento e il miglioramento delle strutture.
Art. 3.
(Campeggio fisso)
1.
Per campeggio fisso si definiscono le attivita' di cui all'articolo 1 che utilizzano, di massima, strutture mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni, su aree specificamente attrezzate ovvero disponibili al campeggio libero. In tali campeggi e' consentito l'eventuale uso di strutture e di servizi fissi preesistenti, anche se abitualmente destinati a usi diversi dal campeggio.
Art. 4.
(Campeggio itinerante)
1.
Per campeggio itinerante si definiscono le attivita' di cui all'articolo 1 che prevedono, di massima, spostamenti quotidiani e periodi di sosta, nella medesima localita', non superiori alle quarantotto ore.
Art. 5.
(Campeggi in "case vacanze")
1.
Sono considerati campeggi in "case vacanze" quelli che accolgono le attivita' di cui all'articolo 1 e che utilizzano strutture ricettive idonee a offrire ospitalita', pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori. Tali strutture devono essere di proprieta' oppure in uso, e quindi gestite - anche solo temporaneamente in alcuni periodi dell'anno - senza scopo di lucro al di fuori dei normali canali commerciali da enti ed associazioni.
2.
Tali campeggi sono di durata non superiore a venti giorni.
Art. 6.
(Richieste di autorizzazione per il campeggio fisso e in "case vacanze")
1.
Per lo svolgimento dei campeggi di cui agli articoli 3 e 5 le Associazioni di cui all'articolo 1 presentano richiesta di autorizzazione al Sindaco sul cui territorio viene svolta l'attivita' ludico-educativa.
2.
Per i campeggi di cui all'articolo 3 occorre indicare:
-
le generalita' dell'adulto responsabile designato dall'Associazione organizzatrice;
-
l'area prescelta;
-
il periodo di svolgimento del campeggio.
3.
Per i campeggi di cui all'articolo 5 occorre indicare:
-
le generalita' dell'adulto responsabile designato dall'Associazione organizzatrice;
-
la struttura prescelta e le generalita' di una persona responsabile della gestione;
-
il periodo di svolgimento del campeggio.
4.
Con la richiesta presentata al Sindaco si intendono assolti tutti gli adempimenti e tutte le comunicazioni dovute ai vari Enti pubblici competenti come l'Azienda Sanitaria Locale, la Comunita' Montana, l'Ente Parco, la Guardia Forestale, la Pubblica Sicurezza, i Vigili del Fuoco. Sara' cura degli uffici comunali, su indicazione del Sindaco, inviare e comunicare direttamente agli enti interessati la relativa documentazione.
Art. 7.
(Rilascio autorizzazione per i campeggi di cui all'articolo 3)
1.
Il Sindaco rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di silenzio, trascorso il tempo predetto, la domanda si intende accolta.
Art. 8.
(Rilascio autorizzazione per i campeggi di cui all'articolo 5)
1.
Il Sindaco rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di silenzio, trascorso il tempo predetto, la domanda si intende accolta.
Art. 10.
(Autorizzazione all'uso dei fuochi da campo)
1.
L'accensione di fuochi all'interno delle aree boscate e' disciplinata dall'articolo 7 della l.r. 18 del 9 giugno 1994 e relativa circolare applicativa.
Art. 11.
(Vigilanza e sanzioni)
1.
Fermo restando le competenze dell'autorita' preposte al controllo sanitario e di pubblica sicurezza, la vigilanza sull'osservanza della presente legge e' esercitata dal Sindaco del Comune interessato.
2.
Lo svolgimento di campeggi non autorizzati ai sensi della presente legge comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e la chiusura immediata del campeggio ai sensi dell'articolo 18 comma 2° e 3° della l.r. n.54 del 31 agosto 1979 e successive modificazioni ed integrazioni.
3.
Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 della l.r. 16/1994 in caso di violazione di cui all'articolo 8 della presente legge.
Art. 12.
(Divulgazione)
1.
Al fine di permettere un'adeguata divulgazione la Regione Piemonte si impegna a stampare n.2000 opuscoli della presente legge da distribuire nei comuni ed alle Associazioni di cui all'articolo 1.