Proposta di legge regionale n. 268 presentata il 27 febbraio 2001
Compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui alla legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 - Titolo II 'Commissione consultiva per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum '

Sommario:            

Art. 1. 
1. 
L'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55, sostituito dall'art. 1 della legge regionale 23 aprile 1992, n, 25 e dalla legge regionale 9 giugno 1997, n. 32 e' sostituito dal seguente:
1. Ai componenti della Commissione e' dovuto un compenso, a far data dal 1° gennaio 2001, per ogni seduta pari all'80% dell'indennita' di presenza corrisposta ai Consiglieri regionali cosi' come indicato dall'art. 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modificazioni. 2. Al Presidente della Commissione il compenso dovuto e' stabilito nella misura del 90% dell'indennita' di presenza corrisposta ai Consiglieri regionali. 3. A tutti i componenti e' altresi' corrisposto un rimborso chilometrico forfettario calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e la sede della Commissione per un quinto del prezzo di un litro di benzina super calcolato con le modalita' di cui all'art.10, comma 5, della legge 13 febbraio 1995, n. 15. I componenti con domicilio nel comune di Torino non ricevono il rimborso chilometrico
.
Art. 2. 
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati per l'anno 2001, in lire 10 milioni, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 10220 del bilancio regionale che presenta la necessaria disponibilita'.