Proposta di legge regionale n. 264 presentata il 21 febbraio 2001
Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada

Art. 1. 
(Principi)
1. 
La Regione Piemonte dichiara il proprio territorio ospitale verso le espressioni artistiche in strada.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attivita' proprie delle arti, svolte liberamente da artisti di strada sul suolo pubblico.
Art. 3. 
(Finalita')
1. 
La Regione Piemonte promuove l'ospitalita' sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso piu' ampio e libero, esibite in strada.
2. 
La Regione riconosce alle attivita' del comma 1 un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attivita' frutto di geniale ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, eta' e provenienza geografica, secondo quanto previsto dalla Costituzione, che all'articolo 33 tutela la liberta' dell'arte.
Art. 4. 
(Modalita')
1. 
Le attivita' di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:
a) 
della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
b) 
della normale circolazione stradale e pedonale;
c) 
del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi;
d) 
del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi presenti.
2. 
Le attivita' di cui al comma 1 si svolgono:
a) 
senza alcuna forma di pubblicita';
b) 
senza alcuna attivita' di esercizio di commercio ambulante;
c) 
senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera;
d) 
tenendo, nello svolgimento della propria espressione artistica, comportamenti di prudenza e di perizia caratteristici del buon padre di famiglia.
3. 
Le attivita' di cui all'articolo 2, svolte secondo le modalita' dei primi due commi del presente articolo, non sono soggette alle norme in vigore sull'occupazione del suolo pubblico e del commercio ambulante.
Art. 5. 
(Competenze dei Comuni)
1. 
I Comuni entro quattro mesi dall'approvazione della presente legge indicano i luoghi dove non si possono svolgere le attivita' di cui alla presente legge.
2. 
In caso di inerzia da parte del comune le attivita' di espressione artistica sono esercitate liberamente su tutto il territorio comunale nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.
3. 
I Comuni entro quattro mesi dall'approvazione della presente legge approvano un regolamento contenente le indicazioni degli orari e dei limiti acustici da rispettare, ed eventualmente, in relazione alle peculiarita' dei luoghi, la descrizione delle caratteristiche delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle attivita'.
4. 
I Comuni sono tenuti, quando organizzano iniziative con artisti di strada, a garantire spazi liberi riservati agli artisti di strada che non partecipano a tali iniziative.
Art. 6. 
(Promozione delle espressioni artistiche in strada)
1. 
La Regione istituisce quattro premi annuali ai comuni che hanno promosso e sostenuto espressioni artistiche in strada. I quattro premi del valore di lire 100 milioni cadauno sono assegnati rispettivamente ad un comune capoluogo di provincia, ad un comune che ha organizzato le manifestazioni nelle periferie urbane, ad comune montano e ad un comune collinare secondo le modalita' approvate con deliberazione del Consiglio Regionale. Tali somma sono utilizzate dal comune per finalita' artistiche, culturali, di salvaguardia o recupero dei beni culturali, architettonici e ambientali.
2. 
La Regione istituisce in ciascuno dei 4 Comuni premiati annualmente 2 premi annuali del valore di 10 milioni da assegnare ad artisti di strada presenti nelle manifestazioni.
3. 
Gli otto premi del valore di lire 10 milioni cadauno sono assegnati secondo le modalita' approvate con deliberazione del Consiglio regionale.
4. 
Annualmente tutti i Comuni che organizzano manifestazioni rivolte agli artisti di strada segnalano alla regione gli artisti singoli o gruppi presenti, sia in modo organizzato che a cappello, che si sono particolarmente distinti e hanno dimostrato particolare bravura, simpatia, qualita' delle relazioni umane con il pubblico.
5. 
La premiazione dei quattro comuni vincitori e degli artisti di strada avviene contestualmente nei quattro Comuni dove si sono svolte le attivita' artistiche in strada.
Art. 7. 
(Norma finanziaria)
1. 
E' istituito il seguente nuovo capitolo nello stato di previsione del bilancio regionale per l'anno finanziario 2001:
Cap. Contributi della Regione per interventi a favore della legge "Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada", lire 480 milioni.