Proposta di legge regionale n. 250 presentata il 23 gennaio 2001
Azioni e progetti per la sicurezza nel territorio della Regione Piemonte

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione Piemonte interviene a garantire maggior sicurezza ai cittadini residenti nei Comuni compresi nel proprio territorio.
Art. 2. 
(Progetti per la sicurezza)
1. 
La Regione Piemonte finanzia progetti per la sicurezza presentati dai vari Comuni, singoli, associati, convenzionati, consorziati, dalle unioni dei Comuni e dalle Comunita' montane.
2. 
I progetti di cui al comma 1 possono essere definiti dai Comuni singoli od associati nelle forme sopra indicate, in collaborazione con i seguenti soggetti:
a) 
associazioni legalmente costituite per la valorizzazione dei Comuni e dei quartieri;
b) 
Circoscrizioni laddove esistenti;
c) 
organizzazioni di categoria;
d) 
consorzi fra imprenditori;
e) 
istituzioni scolastiche;
f) 
organi e forze addette alla Pubblica Sicurezza.
3. 
Organi e forze addette alla Pubblica Sicurezza possono essere considerati anche gli Istituti di vigilanza e le associazioni di guardie volontarie operanti nel rispetto delle leggi vigenti.
4. 
I progetti di cui al comma 1 devono contenere almeno uno dei seguenti interventi:
a) 
accrescimento della sicurezza nelle aree piu' a rischio dei grossi centri urbani;
b) 
accrescimento della sicurezza nei territori di competenza dei piccoli Comuni di pianura, collina e montagna;
c) 
interventi rivolti alla sicurezza delle persone anziane o svantaggiate;
d) 
installazione di impianti tecnologici per rendere piu' sicuri i luoghi pubblici;
e) 
iniziative predisposte in collaborazione con le autorita' scolastiche;
f) 
controllo del territorio, in particolare nelle ore notturne;
g) 
controllo del territorio dal punto di vista ambientale.
Art. 3. 
(Concessione dei contributi)
1. 
Le domande per l'erogazione dei contributi devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 31 Ottobre di ogni anno.
2. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione entro sessanta giorni dalla data in vigore della Legge, stabilisce i criteri per l'ammissibilita' delle domande ed eventuali ulteriori priorita' per l'erogazione dei contributi.
3. 
In via prioritaria sono destinatari dei contributi regionali gli interventi dei Comuni in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 2 comma 2.
4. 
La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, sulla base delle disponibilita' di bilancio e della deliberazione di cui al comma 2, prevede alla definizione della graduatoria delle domande ammesse al contributo.
5. 
Il contributo regionale e' pari al massimo al trenta per cento del costo complessivo del progetto presentato, con un massimo per progetto di 100.000.000 di lire e viene erogato per il cinquanta per cento a seguito della comunicazione dal parte del Comune dell'avvio del progetto, per un restante trenta per cento a seguito della rendicontazione finale delle spese sostenute e debitamente documentate e per l'ultimo venti per cento a seguito di indagine attestante la diminuzione dei reati nel territorio oggetto del progetto e/o a seguito di indagine sul miglioramento dello stato di sicurezza dei cittadini.
Art. 4. 
(Consulta regionale sulla sicurezza)
1. 
La Regione Piemonte istituisce la Consulta regionale per la sicurezza.
2. 
La Consulta e' un organo consultivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
3. 
La Consulta e' formata da esperti nominati dai summenzionati Organi istituzionali regionali. Nel suo ambito sono rappresentate in modo omogeneo le Province del Piemonte. E' presieduta dal Presidente del Consiglio regionale del Piemonte o da un suo delegato.
4. 
La Consulta esprime parere consultivo sui progetti presentati ai sensi dell'art. 2 della presente legge.
5. 
Nello specifico la Consulta si attiva per:
a) 
esaminare i progetti esposti ai sensi della presente legge;
b) 
analizzare le variazioni in senso positivo dei reati nei territori oggetto dei vari progetti e valutare l'eventuale miglioramento dello stato di sicurezza dei cittadini di cui all'art. 3 comma 5.
Art. 5. 
(Norma transitoria)
1. 
Nella fase di prima applicazione, le domande di contributo devono essere presentate alla Regione Piemonte entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ammontanti per l'anno 2001 a lire 6.000.000.000 si provvede con legge di bilancio. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.