Proposta di legge regionale n. 204 presentata il 30 novembre 2000
Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera e del sigillo della Regione Piemonte

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
La presente legge disciplina in modo unitario le caratteristiche dello stemma, del gonfalone, della bandiera e del sigillo della Regione Piemonte. Detta altresi' norme per il loro utilizzo, in relazione alla legge 5 febbraio 1998, n. 22 ed al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121.
Art. 2. 
(Caratteristiche e uso dello stemma)
1. 
Lo stemma della Regione Piemonte (allegato A) e' cosi' costituito:
di rosso alla croce d'argento spezzata da lambello azzurro di tre pezzi
, del Piemonte dal 1424 gia' stemma.
2. 
Lo stemma della Regione deve essere rappresentato sul frontespizio del Bollettino Ufficiale, su ogni atto ufficiale, su ogni targa indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, sulla carta destinata alla corrispondenza degli Organi ed uffici regionali; puo' essere utilizzato su atti o documenti di comunicazione istituzionale della Regione, nonche' su documenti promozionali di iniziative assunte in collaborazione con soggetti pubblici o privati esterni.
3. 
Per l'utilizzo di cui al comma 2, lo stemma viene di norma accompagnato dalla scritta "Regione Piemonte", e comunque secondo grafica e modalita' stabilite da apposito manuale d'uso definito in accordo tra le competenti Direzioni Comunione Istituzionale della Giunta e del Consiglio regionale.
4. 
Salvo quanto previsto dal comma 2, l'uso dello stemma e' escluso per ogni soggetto non inserito nella struttura organizzativa dell'ente.
Art. 3. 
(Caratteristiche e uso del gonfalone)
1. 
Il gonfalone della Regione Piemonte, (allegato B) e' cosi' costituito:
interzato in fascia: nel primo di rosso, nel secondo di blu, nel terzo d'arancio, colori della Repubblica di Alba, proclamata il 25 aprile 1796, sul tutto lo stemma del Piemonte che e' di rosso alla croce d'argento, spezzata da lambello d'azzurro di tre pezzi
.
2. 
All'innesto del puntale sull'asta del gonfalone e' annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale, frangiato d'oro.
3. 
Il gonfalone e' assegnato alla Giunta ed al Consiglio regionale e viene custodito presso le rispettive sedi. L'utilizzo compete ai rispettivi Presidenti, previa intesa, in occasione di manifestazioni ufficiali nel territorio della regione. La partecipazione del gonfalone a manifestazioni ufficiali fuori del territorio regionale e' decisa dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale.
Art. 4. 
(Caratteristiche della bandiera)
1. 
La bandiera del Piemonte (allegato C) e' costituita da croce bianca in campo rosso a lambello blu con contorno blu e frangia oro. La dimensione e' di centimetri centocinquanta per cento. La larghezza della croce e' di centimetri venti. La larghezza del contorno e' di centimetri dieci. La frangia e' di centimetri sette.
2. 
La bandiera e' accompagnata da un nastro di colore arancione annodato al culmine dell'asta.
3. 
I colori richiamano nella simbologia quelli del gonfalone e dello stemma.
Art. 5. 
(Esposizione della bandiera)
1. 
L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici nella Regione Piemonte ha luogo nei casi previsti dal comma 2 e, previa intesa tra i Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennita' regionale o locale. Al di fuori di tali occasioni, valgono le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.p.r. 121/2000, purche' le determinazioni degli Enti locali non contrastino con le norme di cui alla presente legge.
2. 
La bandiera viene esposta:
a) 
all'esterno delle sedi della Giunta e del Consiglio regionale, fatta esclusione per le giornate festive o comunque di non apertura degli edifici stessi;
b) 
all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, comunali e di comunita' montana, in occasione delle riunioni degli stessi;
c) 
all'esterno degli edifici scolastici, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico ed accademico;
d) 
all'esterno degli edifici sedi di seggi elettorali in occasione di votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale.
3. 
Contemporaneamente alla bandiera regionale devono essere esposte, in dimensioni non minori e ad altezza non inferiore, le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.
4. 
Nell'ambito del territorio regionale la bandiera viene esposta, insieme a quella nazionale ed europea, in occasione delle festivita' nazionali e nei giorni indicati da disposizioni o autorizzazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. 
La bandiera va esposta, insieme a quelle nazionale ed europea, nelle sale di riunione della Giunta, del Consiglio regionale, dei Consigli comunali, provinciali e di Comunita' montane, nonche' all'interno dell'Ufficio: del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale, dei Presidenti delle Province e delle Comunita' montane, dei Sindaci.
Art. 6. 
(Modalita' di esposizione)
1. 
L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo dalle ore 8.00 al tramonto.
2. 
In casi e per luoghi particolari, si potra' disporre che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.
3. 
La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.
4. 
Sono fatte salve le disposizioni normative statali sull'uso della bandiera della Repubblica o di Paesi stranieri, delle bandiere militari, della marina mercantile e di altri Corpi od organismi dello Stato.
5. 
La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta. Possono adottarsi, all'estremita' superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero. Dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.
6. 
La bandiera regionale non puo' essere utilizzata per alcun tipo di drappo o addobbo. Per drappeggiare palchi e balconate o comunque per decorare in occasione di riunioni istituzionali, possono utilizzarsi nastri o gonfaloni riproducenti i colori rosso, blu e arancio del gonfalone regionale.
7. 
Ai sensi dell'articolo 10 del d.p.r. 121/2000, i Settori Relazioni esterne della Giunta e del Consiglio regionale sono individuati quali strutture responsabili per la verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno ed all'interno degli edifici di rispettiva competenza.
Art. 7. 
(Caratteristiche e uso del sigillo)
1. 
Il sigillo della Regione e' di forma circolare, riporta al centro lo stemma ed in corona la dicitura "Regione Piemonte" con l'indicazione dell'Organo regionale cui il sigillo e' assegnato.
2. 
Il sigillo e' assegnato: al Consiglio regionale, alla Giunta regionale, al Presidente della Giunta regionale.
3. 
Deve essere apposto in calce agli atti ufficiali degli organi regionali.
4. 
Sono responsabili della conservazione e dell'uso dei sigilli i dirigenti degli uffici regionali cui gli stessi sono assegnati.
5. 
Copie del sigillo possono essere riprodotte su materiali di pregio ed utilizzate quali oggetti di rappresentanza istituzionale.
Art. 8. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 
legge regionale 16 gennaio 1984, n. 4;
b) 
legge regionale 24 novembre 1995, n. 83;
c) 
legge regionale 17 giugno 1997, n. 36.