Disegno di legge regionale n. 203 presentato il 30 novembre 2000
Legge 31 dicembre 1998, n. 476. Interventi regionali per favorire l'adozione di minori stranieri. Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e del servizio pubblico per le adozioni internazionali

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La presente legge e' finalizzata a dare attuazione alle previsioni della legge 31 dicembre 1998 n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri).
2. 
Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di cui al comma 1, con la presente legge viene altresi' costituita la Consulta regionale per le adozioni e disciplinato il Servizio pubblico per le adozioni internazionali.
Art. 2. 
(Compiti della Regione)
1. 
Per la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 1 la Regione:
a) 
adotta linee guida operative per garantire il sostegno agli aspiranti genitori adottivi prima, durante e dopo l'adozione, sentita la Consulta regionale per le adozioni di cui all'articolo 3; predispone gli strumenti di informazione sulle procedure giudiziarie, sulle attivita' dei servizi e sui requisiti necessari per l'adozione internazionale;
b) 
interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei paesi stranieri;
c) 
promuove le attivita' di informazione e formazione, come disposto dall'articolo 29 bis, comma 4, lettere a) e b) della legge 4 maggio 1983, n. 184 come inserito dall'articolo 3 della l. 476/1998;
d) 
promuove, d'intesa con la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della l. 184/1983 come sostituito dalla l. 476/1998, accordi con le autorita' straniere competenti per le adozioni internazionali e, in via prioritaria, intese con i servizi pubblici locali, per realizzare ed agevolare l'adozione di bambini in stato di abbandono, secondo le finalita' ed i principi della l. 476/1998 e della presente legge;
e) 
favorisce scambi di esperienze tra le famiglie adottive secondo le finalita' ed i principi della legislazione nazionale e della presente legge;
f) 
promuove incontri e conferenze di studio con gli enti autorizzati, i servizi, le associazioni operanti nel settore delle adozioni e le autorita' giudiziarie minorili;
g) 
mantiene rapporti con gli enti locali per lo sviluppo e la formazione delle reti di servizi finalizzati a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale sulle adozioni e dalla presente legge anche al fine di favorire la collaborazione tra servizi ed enti autorizzati;
h) 
vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
i) 
promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonche' forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;
l) 
predispone gli atti necessari per espletare ogni altro compito previsto dalla l. 476/98, dal decreto del Presidente della Repubblica 1. dicembre 1999, n. 492 (Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476), nonche' dalla presente legge.
Art. 3. 
(Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari. Modalita' di funzionamento)
1. 
E' istituita la Consulta regionale per le adozioni con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri in particolare in ordine ai compiti attribuiti alla Regione dalla legislazione nazionale sulle adozioni e dalla presente legge ed in generale sulle iniziative di carattere istituzionale, legislativo ed amministrativo interessanti le problematiche delle adozioni e degli affidamenti familiari. La Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e' composta:
a) 
dall'Assessore regionale con delega alle Politiche sociali con funzione di Presidente;
b) 
da un funzionario delegato dalla direzione regionale alle Politiche sociali competente in materia di adozioni;
c) 
da un funzionario delegato dalla direzione regionale Programmazione sanitaria;
d) 
da un funzionario delegato dalla direzione regionale competente in materia di cooperazione internazionale;
e) 
da due rappresentanti degli enti gestori dei servizi socio assistenziali di cui all'articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali), esperti del settore designati dall'ANCI regionale;
f) 
da un rappresentante della Aziende sanitarie locali (ASL), esperto del settore designato dalla sezione regionale dell'ANCI-Federsanita';
g) 
da un rappresentante delle amministrazioni provinciali della regione designato dall'UPP;
h) 
da un rappresentante dell'Associazione Italiana Giudici per i minorenni a livello regionale;
i) 
da un rappresentante dell'UNICEF regionale.
2. 
Alla prima convocazione della Consulta si provvede entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. 
I componenti della Consulta durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.
4. 
Alla nomina della Consulta si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale.
5. 
Ai componenti della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari spettano le indennita' ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).
6. 
Le funzioni di segreteria della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari sono garantite dalla direzione Politiche sociali.
Art. 4. 
(Istituzione del Servizio per le adozioni internazionali)
1. 
La Regione Piemonte istituisce il Servizio pubblico per le adozioni internazionali.
2. 
Con successivo provvedimento amministrativo, si provvede a disciplinare le modalita' organizzative del servizio in attuazione dei principi di cui alla l. 476/1998 e al d.p.r. 492/1999.
Art. 5. 
(Incentivi a favore delle coppie aspiranti all'adozione internazionale)
1. 
La Giunta regionale, al fine di facilitare le coppie che aspirano all'adozione internazionale, definisce, con successivi provvedimenti amministrativi, gli incentivi economici a favore delle coppie stesse, attraverso la individuazione di apposite fasce di reddito familiare, sentita la Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari.
Art. 6. 
(Norma finanziaria)
1. 
E' istituito nella legge di bilancio per l'anno 2001 il capitolo "Spese per il servizio per le adozioni internazionali", con la dotazione in termini di competenza e di cassa che sara' definita dalla legge medesima.
2. 
Per gli anni finanziari successivi si provvede in sede di predisposizione delle relative leggi di bilancio.