Proposta di legge regionale n. 182 presentata il 07 novembre 2000
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 'Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica'

Art. 1. 
1. 
I paragrafi "il cittadino di altri Stati e' ammesso soltanto se tale diritto e' riconosciuto, in condizioni di reciprocita', da convenzioni o trattati internazionali; e' ammesso altresi' il cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea, se in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e legalmente residente in Italia alla data di presentazione della domanda", di cui al comma 1., lettera a), dell'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, sono abrogati.
Art. 2. 
1. 
Il comma 1., lettera b), dell'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 e' cosi' sostituito:
b) residenza anagrafica da almeno 5 anni o attivita' lavorativa esclusiva o principale da almeno 5 anni nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali e' ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale
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Art. 3. 
1. 
Il comma 2., dell'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 e' cosi' sostituito:
2. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalita', ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi i provvedimenti regionali in localizzazione possono prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalita' programmatorie, con l'estensione del limite minimo di anzianita' di residenza o di attivita' lavorativa previsto nel comma 1., lettera b, fino ad un massimo di 10 anni
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Art. 4. 
1. 
Il comma 3., dell'articolo 5 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 e' cosi' sostituito:
3. Tutti i cittadini residenti o che prestano la loro attivita' lavorativa in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale del bando, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2, possono concorrere all'assegnazione di almeno il 30 per cento degli alloggi disponibili in detto ambito territoriale, mentre la quota restante e' riservata ai residenti da almeno 5 anni nei singoli Comuni in cui gli alloggi si rendono disponibili; nel caso di alloggi assoggettati ad interventi di recupero, la quota riservata ai residenti nel Comune in cui sono localizzati gli alloggi puo' essere elevata al 100 per cento
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Art. 5. 
1. 
Il punto 1), di cui alla lettera g), del comma 1, dell'articolo 10 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 e' cosi' sostituito:
1) hanno superato il sessantesimo anno di eta', non svolgono alcuna attivita' lavorativa, vivono soli od in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, eventualmente anche con un minore o maggiorenne a carico: punti 4
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Art. 6. 
1. 
Il punto 2.1), di cui alla lettera g), del comma 1, dell'articolo 10 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 e' cosi' sostituito:
2.1) contraggono matrimonio entro la data di scadenza del bando: punti 4
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Art. 7. 
1. 
Dopo il punto 5), di cui alla lettera g), del comma 1, dell'articolo 10 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 sono aggiunti i seguenti punti:
6) nati in un Comune ricompreso nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso: punti 4; 7) titolari di pensione sociale: punti 4; 8) gli iscritti nella precedente graduatoria che non risultino essere stati assegnatari di un immobile: punti 3
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Art. 8. 
1. 
Le parole "sistemazione dei profughi", di cui al comma 1., dell'articolo 13 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 sono abrogate.