Disegno di legge regionale n. 178 presentato il 31 ottobre 2000
Ulteriori disposizioni normative per l'attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)

Sommario:            

Titolo I. 
Disposizioni generali
Capo I. 
Disposizioni generali
Art. 1. 
(Finalita')
1. 
Nel quadro dei principi costituzionali relativi all'ordinamento regionale, ed in particolare a quelli di cui alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), nonche' in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrazione) la presente legge individua, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), le funzioni di competenza della Regione, degli Enti locali e delle Autonomie funzionali, attinenti alle materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) relative ai seguenti ambiti:
a) 
turismo ed acque minerali e termali;
b) 
urbanistica, edilizia, parchi, trasporti e viabilita';
c) 
servizi alla persona e alla comunita'.
Art. 2. 
(Rinvio)
1. 
Alla Regione, nell'ambito delle generali potesta' normative di programmazione, di indirizzo e controllo spettano, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), le funzioni amministrative di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59').
2. 
Il conferimento delle funzioni agli Enti locali ed il loro effettivo esercizio avviene nel rispetto dei principi e secondo le modalita' individuate dalla l.r. 34/1998 e dalla l.r. 44/2000.
3. 
L'individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni avviene secondo le disposizioni previste agli articoli 5 e seguenti della l.r. 44/2000.
4. 
La Regione garantisce l'esercizio delle proprie funzioni attraverso le procedure concertative previste dalla l.r. 34/1998, cosi' come disposto dall'articolo 3, comma 2 della l.r. 44/2000.
Titolo II. 
Turismo, acque minerali e termali
Capo I. 
Turismo
Art. 3. 
(Oggetto)
1. 
Le disposizioni di cui al presente capo individuano, in riferimento alla materia "Turismo", le funzioni della Regione e quelle conferite agli Enti locali.
2. 
La Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede nel riordino delle funzioni in materia di turismo con la legge di riforma della normativa di settore.
Art. 4. 
(Funzioni della Regione)
1. 
Nelle more dell'efficacia dei disposti di cui all'articolo 3, comma 2, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative :
a) 
interventi di sostegno, indirizzo, programmazione e coordinamento delle attivita' in materia di turismo;
b) 
indirizzo, programmazione e coordinamento delle attivita' e degli interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine turistica istituzionale e dell'offerta turistica regionale;
c) 
predisposizione di programmi e progetti per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica e relativa programmazione di interventi finanziari per il miglioramento, la diversificazione e la specializzazione dell'offerta turistica regionale;
d) 
indirizzo e coordinamento dell'organizzazione turistica regionale e riconoscimento degli organismi di promozione e sviluppo dell'osservatorio del turismo regionale per l'elaborazione di statistiche turistiche regionali, per l'analisi dei mercati della domanda e dell'offerta e per il monitoraggio dei risultati complessivi delle azioni di promozione e di gestione del sistema turistico regionale, anche attraverso il coordinamento dei sistemi informativi turistici provinciali;
e) 
definizione dei criteri e delle modalita' per la tenuta di albi ed elenchi, per la concessione di riconoscimenti, nulla-osta e autorizzazioni per l'accertamento del possesso di standard e requisiti tecnici e professionali;
f) 
concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche comunitarie e nazionali riguardanti il turismo.
2. 
Le competenze della Regione di cui al comma 1 sono soggette a revisione ai sensi dell'articolo 57, comma 2.
Art. 5. 
(Funzioni degli Enti locali)
1. 
Nelle more dell'efficacia dei disposti di cui all'articolo 3, comma 2, sono di competenza degli Enti locali le funzioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. 
Alla Provincia competono le funzioni relative a:
a) 
elaborazione del programma turistico provinciale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;
b) 
coordinamento e monitoraggio dello sviluppo del sistema di informazione e di accoglienza locale e della promozione turistica locale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;
c) 
sviluppo e gestione del sistema infor1mativo turistico provinciale, con la collaborazione dei Comuni, nell'ambito dell'osservatorio turistico regionale e la acquisizione, elaborazione e diffusione dei dati statistici e amministrativi sul movimento turistico, sulle strutture, le attivita' e i servizi turistici, compresa la tenuta di albi ed elenchi;
d) 
nulla-osta all'istituzione di uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) e all'uso della relativa denominazione;
e) 
riconoscimento dei corsi di formazione per le professioni turistiche e l'accertamento dell'idoneita' professionale all'esercizio di attivita' turistiche da individuare con specifica disciplina regionale;
f) 
concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie, nazionali e regionali riguardanti il turismo.
4. 
Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative a:
a) 
la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio, anche attraverso le Comunita' montane;
b) 
la classificazione delle strutture ricettive;
c) 
le autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' ricettiva;
d) 
la gestione, anche associata, degli interventi di sviluppo e qualificazione turistica.
5. 
Sono conferite alle Camere di Commercio le funzioni relative a:
a) 
accertamento di idoneita' all'esercizio di impresa turistica.
Capo II. 
Acque minerali e termali
Art. 6. 
(Oggetto)
1. 
Le disposizioni di cui al presente capo individuano, in riferimento alla materia "Acque minerali e termali", le funzioni della Regione e quelle conferite agli Enti locali.
Art. 7. 
(Funzioni della Regione)
1. 
Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
a) 
attivita' promozionale volta al complessivo rilancio turistico del comparto idrotermale;
b) 
attivita' di osservatorio;
c) 
sorveglianza sullo sfruttamento del patrimonio minerario e relativo monitoraggio.
2. 
Le funzioni di cui al comma 1, sono esercitate assicurando la partecipazione degli Enti locali.
Art. 8. 
(Funzioni degli Enti locali)
1. 
Sono delegate alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) 
il rilascio delle concessioni minerarie e dei permessi di ricerca di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali);
b) 
la vigilanza mineraria sui lavori di ricerca di cui agli articoli 34 e 35, comma 1 della l.r. 25/1994;
c) 
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 della l.r. 25/1994;
d) 
le funzioni di polizia mineraria in materia di acque minerali e termali cosi' come stabilito dall'articolo 29 della l.r. 44/2000.
Titolo III. 
Urbanistica, Edilizia, Parchi, Trasporti e Viabilita'
Capo I. 
Ambito di applicazione
Art. 9. 
(Oggetto)
1. 
Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di "Urbanistica", "Edilizia", "Parchi", "Trasporti" e "Viabilita'".
Capo II. 
Urbanistica e tutela dei beni ambientali
Art. 10. 
(Rinvio)
1. 
La Regione, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, procede al riordino delle funzioni in materia di pianificazione territoriale, di approvazione degli strumenti urbanistici e di vigilanza urbanistica con la legge di riforma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) secondo i seguenti principi:
a) 
le Province si dotano, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio regionale con atto deliberativo, dei piani territoriali provinciali che devono essere conformi agli atti regionali di indirizzo del territorio come definiti nella legge di riforma urbanistica regionale;
b) 
i piani territoriali provinciali devono essere intesi come piani di coordinamento e indirizzo della pianificazione urbanistica comunale e contengono principi in materia di tutela delle bellezze naturali:
2. 
Fino alla data di approvazione della legge di riordino di cui al comma 1, le funzioni attribuite alla Regione ed agli Enti locali rimangono stabilite dalla l.r. 56/1977.
3. 
La Regione, entro i termini di cui al comma 1, provvede al riordino delle funzioni in materia di pianificazione paesistica e di tutela del paesaggio attraverso la riforma della l.r. 56/1977 e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) nel rispetto dei seguenti principi:
a) 
individuazione della pianificazione paesistico-ambientale quale strumento necessario per attuare la valorizzazione e la salvaguardia delle aree soggette a tutela;
b) 
esercizio delle funzioni amministrative attraverso la subdelega ai Comuni, singoli o associati ed alle Comunita' montane riservandosi le sole funzioni che richiedono un unitario esercizio a livello regionale;
c) 
promozione dell'esercizio associato delle funzioni subdelegate attraverso l'erogazione di incentivi, garantendo l'assistenza tecnica, la consulenza e la formazione;
d) 
unicita' e responsabilita' dell'intero procedimento autorizzativo, semplificazione e delegificazione in relazione ai contenuti ed elaborati dei piani paesistici nonche' dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni, individuazione e quantificazione delle sanzioni.
Capo III. 
Edilizia residenziale pubblica
Art. 11. 
(Funzioni della Regione)
1. 
Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) 
la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilita' di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale;
b) 
la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore, attraverso il programma regionale per l'edilizia residenziale;
c) 
la predisposizione dei piani e dei programmi di intervento, inerenti il programma regionale per l'edilizia residenziale;
d) 
la definizione delle modalita' e delle misure di incentivazione e di agevolazione;
e) 
la determinazione delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana, sentite le organizzazioni di rappresentanza e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore;
f) 
l'individuazione delle categorie degli operatori incaricati dell'attuazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento;
g) 
l'indicazione dei criteri per la scelta degli operatori per ciascuna delle categorie di cui alla lettera f);
h) 
l'adozione delle determinazioni relative alla gestione dei flussi finanziari;
i) 
la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
Art. 12. 
(Funzioni delle Province)
1. 
Le Province predispongono e gestiscono, d'intesa con la Regione, un sistema informativo, articolato su base comunale, finalizzato all'individuazione del fabbisogno abitativo, nonche' alla programmazione ed al coordinamento degli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
2. 
Sono trasferite, altresi', alle Province le funzioni relative:
a) 
alla formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruenti di contributi pubblici e degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonche' dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
b) 
alla vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici.
Art. 13. 
(Funzioni dei Comuni)
1. 
Sono trasferite ai Comuni le funzioni relative a:
a) 
rilevazione del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, in collaborazione con la Provincia, ai fini dell'elaborazione dei dati per il sistema informativo di cui all'articolo 12, comma 1;
b) 
individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;
c) 
individuazione degli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi localizzati nel proprio territorio in linea con i criteri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g).
2. 
Sono delegate ai Comuni le funzioni relative a:
a) 
accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
b) 
accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi.
3. 
Sono, altresi', delegate ai Comuni le funzioni relative a:
a) 
autorizzazione alla cessione in proprieta' del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprieta' indivisa;
b) 
autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevista dalle norme vigenti in materia;
c) 
la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi;
Capo IV. 
Parchi e riserve naturali
Art. 14. 
(Compiti della Regione)
1. 
Competono alla Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) 
gestione attraverso enti strumentali di diritto pubblico delle Aree protette di rilievo regionale;
b) 
esercizio del potere di commissariamento in caso di inadempienze da parte dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;
c) 
attivita' di indirizzo, vigilanza e supporto agli Enti locali ed ai soggetti gestori;
d) 
attivita' di supporto tecnico-scientifico agli Enti locali ed ai soggetti gestori anche attraverso il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 21 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette);
e) 
promozione, predisposizione, coordinamento, attraverso il Centro di documentazione e ricerca sulle Aree protette di cui all'articolo 38 della l.r. 12/1990, delle attivita' di ricerca scientifica, pubblicistiche, promozionali e di immagine;
f) 
gestione dei procedimenti amministrativi relativi all'espressione dei pareri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie in sanatoria di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
g) 
approvazione dei bilanci dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;
h) 
approvazione dello Statuto dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;
i) 
tutte le competenze in materia non riservate allo Stato dal d.lgs. 112/1998 e non delegate espressamente ad altri enti dalla presente legge.
2. 
Sono, altresi', riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
a) 
approvazione del Piano regionale delle Aree protette secondo le procedure di partecipazione previste dall'articolo 2 della l.r. 12/1990 e dell'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394);
b) 
istituzione delle Aree protette secondo le procedure dell'articolo 6 della l.r. 12/1990 e dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 47 (Norme per la tutela dei biotopi);
c) 
approvazione, contestualmente al bilancio annuale e pluriennale di previsione, del programma regionale di qualificazione e di valorizzazione del sistema regionale delle aree protette. Il programma definisce gli obiettivi, le strategie, gli interventi e le risorse finanziarie necessarie con riferimento alle competenze dei settori regionali interessati;
d) 
approvazione del Programma di attivita' annuale o pluriennale predisposto dai soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale e determinazione e coordinamento delle risorse finanziarie occorrenti per la loro attuazione;
e) 
approvazione dei piani di gestione delle Aree protette;
f) 
approvazione del regolamento di utilizzo e di fruizione delle Aree protette predisposto dai soggetti gestori;
g) 
approvazione del piano pluriennale economico e sociale per lo sviluppo delle attivita' compatibili predisposto dalla Comunita' del Parco, ove esistente, ed adottato dai soggetti gestori delle Aree protette;
h) 
ordinamento e piante organiche del personale delle Aree protette di rilievo regionale, determinazioni e modificazioni delle medesime, provvedimenti da approvare con apposite deliberazioni adottate dalla Giunta regionale;
i) 
determinazione, di intesa con i soggetti gestori e gli Enti locali, dei confini delle Aree contigue e definizione della loro disciplina;
l) 
approvazione con legge regionale di bilancio dell'ammontare delle risorse da assegnare, nell'anno di riferimento e per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ai soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale.
3. 
L'individuazione delle aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale e' effettuata con l'approvazione del Piano regionale delle aree protette di cui al comma 2, lettera a) ovvero con i singoli provvedimenti istitutivi.
Art. 15. 
(Compiti delle Province)
1. 
E' attribuita alle Province la gestione delle Aree protette di rilievo provinciale che viene esercitata direttamente ovvero attraverso enti strumentali di diritto pubblico.
2. 
In tale ambito le Province provvedono all'organizzazione del personale e all'indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza delle attivita' dei soggetti gestori, all'approvazione ed alla trasmissione alla Regione del programma annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione delle Aree protette di rilievo provinciale.
3. 
Sono, inoltre, delegate alle Province le funzioni amministrative relative ai seguenti procedimenti:
a) 
il rilascio delle autorizzazioni per interventi di modificazione dello stato dei luoghi, ove previste dai singoli provvedimenti istitutivi delle Aree protette e fino alla data di approvazione del piano d'area;
b) 
l'adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, ove previsti dai singoli provvedimenti istitutivi;
c) 
il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali);
d) 
l'adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 16, comma 7 della l. r. 20/1989.
4. 
Le autorizzazioni di cui al comma 3, lettere a) e c), riguardanti provvedimenti relativi ad Aree protette di rilievo regionale, sono rilasciate secondo le seguenti procedure:
a) 
l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia e' assunta previo parere del soggetto gestore dell'Area protetta;
b) 
il parere deve essere rilasciato dal soggetto gestore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine la Provincia puo' provvedere al rilascio dell'autorizzazione;
c) 
il provvedimento assunto dalla Provincia ai sensi del comma 1 e la documentazione relativa vengono trasmessi immediatamente alla Regione Piemonte. La Regione puo' annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso tale termine il provvedimento si intende approvato;
d) 
l'autorizzazione deve essere rilasciata o negata dalla Provincia entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso inutilmente tale termine gli interessati possono richiedere l'autorizzazione alla Regione Piemonte che si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
5. 
I provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 3, lettere b) e d), riguardanti provvedimenti relativi ad Aree protette di rilievo regionale, sono rilasciati secondo le seguenti procedure:
a) 
il provvedimento di ripristino e' assunto dalla Provincia previo parere del soggetto gestore dell'Area protetta. Ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, le violazioni alla limitazione relativa all'autorizzazione prevista per interventi che determinino modificazione dello stato dei luoghi comportano sempre l'obbligo del ripristino; il ripristino puo' anche configurarsi come mantenimento delle opere realizzate qualora queste non siano in contrasto con gli strumenti di pianificazione o con le disposizioni dei provvedimenti istitutivi;
b) 
ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, l'obbligo del ripristino per interventi che comportino alterazione o deterioramento delle caratteristiche ambientali dei luoghi e' stabilito per tutte le aree classificate come Parco naturale, Riserva naturale, Area attrezzata e zona di preparco;
c) 
il provvedimento di ingiunzione di ripristino assunto dalla Provincia e la documentazione relativa devono essere trasmessi immediatamente alla Regione Piemonte che puo' annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso tale termine il provvedimento si intende approvato;
d) 
il provvedimento di ingiunzione di ripristino deve essere rilasciato dalla Provincia entro 60 giorni dal ricevimento del verbale riportante l'oggetto della violazione.
Art. 16. 
(Funzioni dei Comuni e delle Comunita' montane)
1. 
E' attribuita ai Comuni e alle Comunita' montane la gestione delle Aree protette di rilievo locale che viene esercitata direttamente ovvero attraverso enti strumentali di diritto pubblico.
2. 
In tale ambito i Comuni e le Comunita' montane provvedono all'organizzazione del personale e all'indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza delle attivita' dei soggetti gestori, all'approvazione ed alla trasmissione alla Regione del programma annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione delle Aree protette di rilievo locale.
Capo V. 
Trasporti e viabilita'
Sezione I. 
Trasporti
Art. 17. 
(Funzioni della Regione)
1. 
Competono alla Regione le funzioni amministrative relative:
a) 
alla disciplina della navigazione interna lacuale e fluviale;
b) 
alla programmazione e finanziamento agli Enti locali degli interventi settoriali in materia di navigazione interna lacuale fluviale; c) la realizzazione dei porti turistici di interesse regionale, ivi compresa la realizzazione delle opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale; alla qualificazione dei porti turistici di interesse regionale esistenti, alla realizzazione degli interventi relativi alla loro ristrutturazione o ampliamento nonche' la realizzazione degli impianti e delle attrezzature necessarie all'espletamento dei servizi ad essi collegati;
2. 
Le funzioni di cui al comma 1, lettera q) sono esercitate dalla Regione fino all'approvazione di specifiche deliberazioni programmatiche, a seguito delle quali la competenza e' esercitata dalle Comunita' montane.
Art. 18. 
(Funzioni delle Province)
1. 
Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative:
a) 
al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni nautiche che interessano due o piu' Comuni, una o piu' Province, Regioni limitrofe o Stati esteri; nel caso in cui la manifestazione interessi piu' Province le funzioni sono svolte dalla Provincia ove si svolge il percorso prevalente;
b) 
alla tenuta dei registri ed al rilascio delle licenze di abilitazione afferenti il servizio di trasporto pubblico di navigazione e ai relativi certificati di navigabilita';
c) 
alla tenuta dei registri di costruzione delle navi e dei galleggianti;
d) 
al rilascio di estratti cronologici, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;
e) 
al rilascio di giornali di bordo, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;
f) 
al rilascio del registro dei reclami, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;
g) 
al rilascio dell'inventario di bordo, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;
h) 
alla tenuta dei registri e al rilascio della licenza di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni ad uso privato;
i) 
al rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio degli autobus destinati al servizio di linea relativamente alle linee di propria competenza;
l) 
all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) per quanto di loro competenza.
2. 
Competono, altresi', alle Province le seguenti funzioni in materia di trasporto pubblico di navigazione non di linea, relative:
a) 
alla predisposizione della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea;
b) 
alla predisposizione di apposite norme atte a consentire l'esercizio sovra-comunale dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, per quei raggruppamenti omogenei di Comuni individuati dalle stesse, in considerazione dei seguenti fattori :
1) 
popolazione;
2) 
estensione territoriale e relative caratteristiche;
3) 
intensita' dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro;
4) 
offerta relativa alle altre modalita' di trasporto pubblico di persone;
5) 
altri fattori ambientali salienti e caratterizzanti il settore del trasporto pubblico di persone;
6) 
numero delle licenze e autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio.
c) 
alla predisposizione dei regolamenti tipo sull'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, definiti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
d) 
all'istituzione delle Commissioni consultive provinciali operanti in riferimento all'applicazione da parte dei Comuni dei regolamenti tipo sull'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea.
Art. 19. 
(Funzioni dei Comuni e delle Comunita' montane)
1. 
Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative:
a) 
al rilascio delle concessioni per l'utilizzo dei beni e delle aree del demanio della navigazione interna (lacuale e fluviale), in acqua ed a terra, quando l'utilizzazione prevista abbia finalita' turistiche, ricreative e commerciali di interesse comunale;
b) 
alla gestione dei porti turistici di interesse comunale; tale gestione e' esercitata direttamente dai Comuni oppure tramite concessione da privati o da imprese di servizi per il turismo nautico, costituite in conformita' alle norme del codice civile ed alle disposizioni previste dalla l. 217/1983;
c) 
al rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e per gli spettacoli pirotecnici ed analoghi, interessanti le aree demaniali lacuali e fluviali;
d) 
alla progettazione ed esecuzione dei lavori afferenti alla costruzione di infrastrutture portuali, nonche' delle opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale;
e) 
all'approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti relativi a tranvie, scale mobili e ascensori in servizio pubblico, per la modifica di quelli esistenti, nonche' all'autorizzazione per l'attivazione al pubblico esercizio degli stessi e per l'immissione di nuovo materiale rotabile;
f) 
all'approvazione di progetti relativi a sottoservizi alle tranvie, funicolari e cremagliere;
g) 
alla progettazione ed esecuzione dei lavori afferenti alla realizzazione di piste e percorsi ciclabili di interesse regionale;
h) 
alla progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e previsti dai piani urbani del traffico;
i) 
all'applicazione del r.d. 148/1931 per quanto di loro competenza;
l) 
alla manutenzione ed escavazione di porti turistici di interesse comunale.
2. 
Competono, altresi', ai Comuni le seguenti funzioni in materia di servizi di trasporto di navigazione relative:
a) 
all'adozione dei regolamenti comunali sull'esercizio del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea, predisposti in conformita' al regolamento tipo redatto dalla Provincia competente territorialmente. Il regolamento comunale definisce la composizione della Commissione consultiva comunale, prevista dall'articolo 4, comma 4, della l. 21/1992, le modalita' di designazione dei suoi membri, il funzionamento dell'organo ed i suoi compiti istituzionali. I regolamenti per la disciplina dei servizi pubblici non di linea sono adottati dai Comuni entro 90 giorni dall'emanazione del regolamento tipo provinciale e previo parere della Commissione consultiva provinciale da formulare entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine il Comune approva il regolamento prescindendo dal parere medesimo.
3. 
Alle Comunita' montane, oltre alle funzioni di cui all'articolo 17, comma 2, sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:
a) 
la vigilanza sulla regolarita' dell'esercizio di impianti a fune e tranviari;
b) 
l'approvazione dei progetti relativi a sottoservizi agli impianti funiviari.
Art. 20. 
(Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea)
1. 
In attuazione delle norme di cui all'articolo 6, della l. 21/1992, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso ciascuna delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Piemonte (CCIAA), il ruolo provinciale dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea 2. Le CCIAA provvedono, attraverso le rispettive organizzazioni e strutture, agli adempimenti occorrenti per l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento del ruolo provinciale di cui al comma 1, ivi compresi quelli concernenti lo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 6, comma 3, della l. 21/1992.
3. 
L'iscrizione nel ruolo, formato per ciascuna Provincia, costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei Comuni compresi nel territorio di competenza della Provincia medesima, della licenza o autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea.
4. 
Il ruolo provinciale e' unico per i conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea di taxi e di noleggio.
5. 
Con regolamento regionale sono emanate le disposizione concernenti:
a) 
le modalita' ed i requisiti per l'iscrizione nel ruolo provinciale;
b) 
la composizione, la nomina, la durata e la sede della Commissione regionale per l'esame dei requisiti per l'idoneita' all'esercizio del servizio;
c) 
le modalita', gli argomenti e le materie di esame, di cui all'articolo 6, comma 3, della l. 21/1992, per l'accertamento del possesso del requisito di idoneita' all'esercizio del servizio;
d) 
le norme relative all'iscrizione e revisione del ruolo;
e) 
le norme transitorie.
Art. 21. 
(Vigilanza e sanzioni)
1. 
La Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarita' ed il buon andamento dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea e sull'attivita' delle scuole nautiche.
2. 
Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono compiuti:
a) 
dai dipendenti dei Comuni, delle Provincie e della Regione all'uopo incaricati e muniti di apposita tessera di riconoscimento;
b) 
dagli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria.
3. 
Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni dei regolamenti disciplinanti il servizio di trasporto pubblico non di linea sulle acque interne piemontesi nonche' del regolamento sulla disciplina delle scuole nautiche, si applicano le norme ed i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. 
La non osservanza di una disposizione prevista dai regolamenti comunali disciplinanti i servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea nelle acque interne piemontesi comporta una sanzione amministrativa da un minimo di lire 200 mila ad un massimo di lire 2 milioni.
5. 
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della l. 21/1992, comporta la sospensione, da uno a sei mesi, della licenza di esercizio. Tale provvedimento di sospensione e' adottato dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza relativa.
6. 
Gli uffici competenti emanano, in caso di accertate irregolarita' nell'esercizio dell'attivita' di scuole nautiche, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarita' persistenti o ripetute si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire 5 milioni e l'autorizzazione all'esercizio della scuola nautica e' sospesa da 30 a 180 giorni.
7. 
L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di scuola nautica e' revocata, dagli uffici competenti, quando vengono meno i requisiti per l'esercizio della scuola nautica stessa o quando sono accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si applica, altresi', la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni, salva l'eventuale responsabilita' civile e penale.
8. 
Chiunque eserciti l'attivita' di scuola nautica senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni.
9. 
Chiunque insegni teoria nelle scuole nautiche o istruisca alla conduzione di natanti senza essere abilitato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 235 mila a lire 940 mila.
10. 
La scuola nautica che per lezioni di teoria o per le esercitazioni su natanti utilizza personale non abilitato, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 235 mila a lire 940 mila.
Sezione II. 
Viabilita'
Art. 22. 
(Funzioni della Regione)
1. 
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, acquisito il parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, con riferimento al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), individua le strade da trasferire al demanio delle singole Province e quelle da mantenere al demanio regionale.
2. 
La Regione esercita in materia di viabilita', le seguenti funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:
a) 
programmazione, coordinamento e finanziamento della rete viaria trasferita dallo Stato, in coerenza con il piano regionale della mobilita' e dei trasporti attraverso la formazione, di concerto con le Amministrazioni provinciali, di un piano triennale di investimenti, da definirsi in base alle priorita' regionali e provinciali, alle progettazioni e alle risorse finanziarie disponibili;
b) 
programmazione e coordinamento della gestione della rete viaria demaniale regionale.
3. 
Relativamente alle tratte autostradali, interamente comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, la Regione provvede alla:
a) 
individuazione e approvazione delle concessioni di costruzione e di esercizio;
b) 
determinazione delle modalita' operative per la predisposizione e l'approvazione dei piani finanziari delle Societa' concessionarie;
c) 
determinazione e adeguamento delle tariffe di pedaggio;
d) 
progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione mediante concessione;
e) 
verifica del rispetto delle convenzioni di costruzione e di esercizio da parte delle Societa' concessionarie;
f) 
determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed alla esposizione della pubblicita'.
Art. 23. 
(Funzioni delle Province)
1. 
Le strade, gia' appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale e regionale, sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti secondo i tempi e le modalita' di cui all'articolo 22, comma 1.
2. 
Sono, altresi', trasferite alle Province le seguenti funzioni:
a) 
progettazione e costruzione degli interventi di attuazione della programmazione sulla rete provinciale nonche' manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata delle strade demaniali provinciali trasferite dallo Stato e relativa vigilanza;
b) 
manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata e vigilanza delle strade demaniali regionali trasferite dallo Stato, secondo le modalita' previste dall'articolo 24, comma 2, lettera c). Per svolgere le funzioni di manutenzione le Province possono costituire societa' di capitale misto, ai sensi della legislazione vigente, controllate dalla componente pubblica, su ambito omogeneo subregionale selezionando soci privati con procedure di evidenza pubblica. Gli ambiti di riferimento subregionale sono cosi' definiti: 1) Torino; 2) Alessandria - Asti - Cuneo; 3) Biella - Novara - VCO - Vercelli. In caso di inadempienza rispetto al capitolato di prestazioni e costi standard, la Regione interviene con i poteri sostitutivi ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 34/1998. Alle societa' a capitale misto possono essere delegati i poteri e i compiti di cui alla lettera c);
c) 
i poteri ed i compiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
d) 
classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali in attuazione della legge regionale 21 novembre 1996, n. 86 (Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico. Delega alle Province ed ai Comuni);
e) 
determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed all'esposizione della pubblicita' lungo le strade trasferite al demanio provinciale.
Art. 24. 
(Agenzia regionale delle Strade - ARES-PIEMONTE)
1. 
La Regione con apposito provvedimento legislativo costituisce l'Agenzia regionale delle Strade del Piemonte ARES-PIEMONTE, quale ente strumentale di diritto pubblico, per esercitare le funzioni di studio e di supporto alla programmazione regionale nel campo della viabilita', nonche' le funzioni di coordinamento della gestione e di attuazione della programmazione della rete stradale demaniale regionale.
2. 
L'ARES-PIEMONTE esercita le funzioni di attuazione della programmazione e di coordinamento della gestione della rete delle strade demaniali regionali provvedendo:
a) 
alla progettazione di nuove opere mediante gare pubbliche, o con convenzioni di incarico alle Province. La progettazione fino a livello preliminare puo' essere espletata direttamente dall'ARES-PIEMONTE;
b) 
alla costruzione di nuove opere mediante appalti pubblici;
c) 
alla definizione dei criteri e delle modalita' per la manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata mediante la definizione di un capitolato di prestazioni e costi standard oggetto delle apposite convenzioni con le Province nonche' alla relativa vigilanza sugli adempimenti definiti.
3. 
In fase transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, la Regione e le Province, per la gestione delle reti di interesse regionale e provinciale trasferite dallo Stato, possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 99, comma 2 del d.lgs. 112/1998.
4. 
La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione determina:
a) 
le procedure e le modalita' per l'approvazione dei progetti sulla rete stradale demaniale regionale;
b) 
le procedure e le modalita' per la gestione amministrativa della rete stradale demaniale regionale.
Art. 25. 
(Accordi di programma)
1. 
Al fine di assicurare alle strade caratteristiche funzionali omogenee la Regione, sentite le Province territorialmente interessate promuove, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 98, comma 4 e dall'articolo 99, comma 4 del d.lgs. 112/1998, accordi di programma con le altre Regioni interessate per la programmazione delle reti stradali e autostradali interregionali, nonche' per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere viarie di interesse interregionale.
Titolo IV. 
Servizi alla persona e alla comunita'
Capo I. 
Ambito di applicazione
Art. 26. 
(Oggetto)
1. 
Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi di competenza della Regione in tema di sanita' veterinaria e salute umana, socio-assistenziale, istruzione ed edilizia scolastica, beni, attivita' culturali e spettacolo, politiche giovanili.
Capo II. 
Tutela della salute
Art. 27. 
(Conferimento di funzioni ed istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale)
1. 
La Regione disciplina con legge di attuazione del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) il conferimento di funzioni agli Enti locali ed alle Aziende sanitarie locali (ASL) 2. In attuazione dell'articolo 2, comma 2 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421) e' istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale per l'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge.
3. 
La Conferenza e' costituita da:
a) 
il Sindaco del Comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'ASL coincida con quello del Comune;
b) 
il Presidente della Conferenza dei Sindaci ovvero i Presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'ASL sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune;
c) 
il Presidente dell'ANCI Piemonte;
d) 
il Presidente dell'UPP;
e) 
il Presidente dell'UNCEM;
f) 
il Presidente della Lega delle Autonomie locali del Piemonte;
g) 
il Presidente della Consulta unitaria dei piccoli Comuni del Piemonte.
4. 
La Conferenza e' presieduta dall'Assessore regionale alla Sanita', su delega del Presidente della Giunta regionale. Alle sedute della Conferenza partecipa il componente della Giunta regionale competente in materia socio-sanitaria e il Presidente dell'Amministrazione provinciale interessata.
5. 
Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7 del d. lgs. 502/1992 riguardano i direttori generali di Aziende ospedaliere (AO) la Conferenza e' integrata con il Sindaco del Comune capoluogo della Provincia in cui e' situata L'Azienda.
6. 
La designazione del componente del collegio sindacale di AO spettante all'organismo di rappresentanza dei Comuni viene effettuata dalla Conferenza integrata con il Sindaco del Comune capoluogo della Provincia in cui e' situata l'Azienda.
7. 
La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalita' di costituzione e funzionamento della Conferenza e di raccordo della stessa con la Conferenza permanente Regione Autonomie locali di cui all'articolo 6 della l.r. 34/1994.
Art. 28. 
(Funzioni amministrative in materia di impiego di gas tossici)
1. 
Le funzioni amministrative concernenti il rilascio del certificato di idoneita' e la patente di abilitazione all'impiego di gas tossici, di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, per gli operatori che eseguono operazioni relative al predetto impiego, nonche' la revisione, la revoca e sospensione della patente di abilitazione all'uso di gas tossici, la tenuta del registro delle matricole delle persone abilitate, sono subdelegate all'ASL n. 1 di Torino per tutto il territorio regionale.
2. 
Sono altresi' subdelegate all'ASL n. 1 le funzioni amministrative relative alla composizione, modalita' di costituzione e di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 32 del r.d. 147/1927.
Art. 29. 
(Funzioni amministrative sanzionatorie)
1. 
Le funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene e sanita' pubblica, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene degli alimenti e nutrizione, veterinaria sono delegate alle ASL.
Art. 30. 
(Funzioni in materia di igiene pubblica)
1. 
Le funzioni di cui agli articoli 228, 338 e 345 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, di competenza della Regione sono subdelegate alle ASL.
2. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
la lettera e) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari);
b) 
il numero 6 del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 (Istituzione del Consiglio regionale di Sanita' ed Assistenza);
c) 
il numero 9 del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30.
Art. 31. 
(Funzioni in materia di interventi di urgenza)
1. 
Spettano alla Regione ed ai Comuni le funzioni in materia di interventi di urgenza di cui all'articolo 117 del d. lgs. 112/1998.
Art. 32. 
(Funzioni in materia di pubblicita' sanitaria)
1. 
Compete alla Regione l'adozione di regolamenti, linee guida e prescrizioni aventi carattere generale per assicurare una omogenea applicazione delle norme su tutto il territorio regionale.
2. 
L'autorizzazione alla pubblicita' sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), riguardo a case di cura private, ambulatori veterinari, gabinetti medici e ambulatori mono o polispecialistici, inclusi i laboratori delle analisi cliniche e gli stabilimenti di cure fisiche (recupero e rieducazione funzionale) e' delegata al Comune sul territorio del quale insiste la struttura che, avvalendosi della ASL competente per territorio, provvede alla vigilanza e all'adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti dei contravventori. Dell'avvenuto accertamento di violazioni e dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori, il Sindaco da' comunicazione all'Assessorato alla Sanita' della Regione Piemonte entro 8 giorni.
3. 
La struttura nei confronti della quale e' comminata la sanzione della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita', oltre alle sanzioni previste dalla legge, decade dall'accreditamento di cui al d. lgs. 502/1992 e decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e non puo' inoltrare domanda per essere riammesso all'accreditamento prima che siano trascorsi 6 mesi dalla scadenza della sanzione prevista dalla legge.
4. 
Resta in vigore sino all'emanazione della legge nazionale di riordino delle imposte e tasse, l'obbligo del versamento della tassa di concessione regionale. Il sindaco, prima di rilasciare l'autorizzazione all'effettuazione della pubblicita', richiede l'attestazione dell'avvenuto versamento.
Capo III. 
Servizi sociali
Art. 33. 
(Oggetto)
1. 
Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione, degli Enti locali e delle ASL in materia socio-assistenziale, ricomponendo in modo organico quanto gia' previsto dalla legislazione vigente e conferendo ulteriori funzioni amministrative agli Enti locali.
Art. 34. 
(Funzioni della Regione)
1. 
Sono di competenza della Regione, le seguenti funzioni amministrative:
a) 
la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando il sistema informativo socio-assistenziale regionale, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale nelle loro diverse articolazioni;
b) 
la gestione di finanziamenti e di specifiche leggi regionali di promozione in materia socio-assistenziale, fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento o delega;
c) 
la diffusione, a livello regionale, dell'informazione in materia socio-assistenziale;
d) 
la promozione di nuovi progetti, sperimentazioni e iniziative che concorrano alla realizzazione degli obiettivi della programmazione socio-assistenziale regionale;
e) 
la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attivita' formative per il personale socio-assistenziale, nonche' la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attivita';
f) 
la definizione degli standards formativi degli operatori socio-assistenziali, nell'ambito dei requisiti e delle disposizioni generali definiti dallo Stato, sentiti i soggetti gestori delle attivita' socio-assistenziali;
g) 
l'autorizzazione e la vigilanza relative alle residenze sanitarie assistenziali (RSA) gestite direttamente dalle ASL;
h) 
la concessione in via transitoria, in regime di convenzione con soggetti terzi, di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'articolo 130, comma 2, del d.lgs 112/1998 e la relativa legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, nonche' la determinazione e la concessione di eventuali benefici aggiuntivi, rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, a favore degli invalidi civili.
2. 
Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
a) 
la verifica e il controllo dell'attuazione della programmazione socio-assistenziale regionale a livello territoriale;
b) 
il riparto del Fondo regionale per la gestione delle attivita' socio-assistenziali secondo i criteri definiti dalla programmazione regionale;
c) 
il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
d) 
tutte le funzioni concernenti le IPAB previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve quelle oggetto di delega di cui all'articolo 35;
e) 
l'approvazione di modifiche statutarie ed istituzionali, comprese le estinzioni, delle ex IPAB privatizzate.
Art. 35. 
(Funzioni delle Province)
1. 
Sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) 
il concorso alla programmazione regionale mediante la presentazione di proposte, concordate con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, contenenti l'indicazione delle attivita' da svolgersi sul territorio di competenza nel periodo di riferimento della programmazione stessa e individuate sulla base dei bisogni rilevati sul territorio medesimo;
b) 
la promozione del coordinamento socio-assistenziale locale, affinche' si realizzi una equilibrata distribuzione di servizi sul proprio territorio, mediante l'istituzione di apposite conferenze con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e con gli altri soggetti del proprio territorio coinvolti nella realizzazione dei servizi socio-assistenziali;
c) 
a raccolta ed elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi del territorio di competenza, anche con analisi mirate su fenomeni rilevanti in ambito provinciale, in raccordo con i sistemi informativi socio-assistenziali regionali e locali;
d) 
la diffusione, di concerto con gli enti gestori precitati, dell'informazione in materia socio-assistenziale sul proprio territorio;
e) 
l'istituzione dell'ufficio provinciale di pubblica tutela per l'esercizio di funzioni di tutore ad esse deferite dalle competenti autorita' giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorita' stesse.
2. 
Sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
assistenziali, la nomina delle commissioni esaminatrici e il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalla Regione;
nido comunali realizzati con i piani di finanziamento regionale.
3. 
Sono delegate alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) 
la vigilanza sugli organi e sull'attivita' amministrativa delle IPAB;
b) 
la nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle IPAB, quando questa sia di competenza regionale e la dichiarazione di decadenza dei membri dei consigli di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge;
c) 
le funzioni di controllo pubblico, previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sull'amministrazione delle persone giuridiche private di cui all'articolo 12 del codice civile, operanti in materia di servizi sociali;
d) 
la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato ed alle cooperative sociali, ad eccezione di quelli previsti dagli 16 e 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"), sulla base di criteri e modalita' definiti dalla Giunta regionale.
Art. 36. 
(Funzioni dei soggetti gestori delle attivita' socio-assistenziali di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62)
1. 
I Consorzi o le altre forme associative sia tra Comuni che Comunita' montane costituite ai sensi del d.lgs. 267/2000 per la gestione delle attivita' socio-assistenziali, i Comuni capoluogo di Provincia e le Comunita' montane che non abbiano scelto di partecipare alla gestione associata delle attivita' stesse, le ASL delegate dai Comuni in forma individuale e associata per la gestione delle medesime attivita', esercitano, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali), tutte le attivita' socio-assistenziali, comprese le attivita' per la tutela materno-infantile e dell'eta' evolutiva e le attivita' a rilievo sanitario per gli handicappati e gli anziani non autosufficienti.
2. 
Sono attribuite ai soggetti di cui al comma 1 la promozione e il coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono sul territorio di competenza nell'ambito dei servizi socio-assistenziali, secondo quanto previsto dall'articolo 132, comma 2 del d.lgs. 112/1998.
3. 
Sono delegate ai soggetti di cui al comma 1 l'organizzazione e la gestione degli interventi di formazione del personale socio-assistenziale, nell'ambito degli indirizzi della programmazione socio-assistenziale regionale, relativamente alla formazione di base, riqualificazione, aggiornamento e formazione permanente.
Art. 37. 
(Funzioni dei Comuni singoli, diversi dai Comuni capoluogo di Provincia)
1. 
I Comuni singoli, diversi dai Comuni capoluogo di Provincia, che abbiano scelto di non partecipare alla gestione associata dei servizi socio-assistenziali esercitano, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della l.r. 62/1995, tutte le attivita' socio-assistenziali, ad esclusione delle attivita' per la tutela materno-infantile e dell'eta' evolutiva e le attivita' a rilievo sanitario per gli handicappati e gli anziani non autosufficienti.
2. 
Sono attribuite ai Comuni di cui al comma 1 la promozione e il coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono esclusivamente sul territorio comunale nell'ambito dei servizi socio-assistenziali, secondo quanto previsto dall'articolo 132, comma 2, del d. lgs. 112/1998.
Art. 38. 
(Funzioni delle ASL)
1. 
Le ASL, qualora delegate dai Comuni in forma individuale o associata ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 62/1995, svolgono le funzioni gia' individuate all'articolo 36.
2. 
Sono delegate alle ASL le seguenti funzioni amministrative:
a) 
autorizzazioni e vigilanza relative alle RSA non gestite direttamente dalle ASL;
b) 
autorizzazioni e vigilanza relative ai presidi socio-assistenziali ad esclusione dei presidi ubicati nel territorio del Comune di Torino, per i quali le attivita' suddette, fino alla definizione di un modello sovraziendale con competenza di coordinamento, vengono svolte dal Comune stesso.
3. 
E' trasferita alle ASL l'assegnazione delle indennita' spettanti ai cittadini affetti da TBC non assistiti dall'INPS, ai sensi della legge 4 marzo 1987, n. 88 (Provvedimenti a favore dei tubercolotici).
Art. 39. 
(Modifiche ed abrogazioni)
1. 
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali ') e' aggiunta la seguente:
d bis) un rappresentante designato da ciascuna Amministrazione provinciale
.
2. 
E' abrogata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62.
Capo IV. 
Istruzione, ed edilizia scolastica
Art. 40. 
(Oggetto)
1. 
Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni in materia di istruzione ed edilizia scolastica.
Art. 41. 
(Funzioni della Regione)
1. 
Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti la determinazione degli indirizzi, modalita' ed attuazione degli interventi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale in materia di:
a) 
interventi ordinari e straordinari per il diritto allo studio, questi ultimi con particolare riguardo all'integrazione scolastica degli allievi portatori di handicap, nonche' attuazione di interventi di diritto allo studio di preminente interesse regionale rivolti alla qualificazione del processo educativo;
b) 
osservatorio sulla scolarita' e anagrafe dell'edilizia scolastica;
c) 
piano di riparto dei fondi statali per il programma di edilizia scolastica ed approvazione delle norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi.
2. 
Sono inoltre di competenza della Regione la determinazione degli indirizzi, obiettivi e modalita' per l'esercizio, da parte delle Province, a favore di Comuni, loro Consorzi e Comunita' montane, delle funzioni amministrative relative ai programmi per limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre ed impianti ginnico sportivi, nonche' per interventi urgenti per esigenze di sicurezza ed igiene.
3. 
La Regione esercita, altresi', le funzioni amministrative delegate ai sensi dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998.
Art. 42. 
(Funzioni delle Province)
1. 
Sono di competenza delle Province le funzioni riguardanti l'istruzione secondaria superiore, di cui all'articolo 139 del d.lgs. 112/1998.
2. 
Sono trasferite alle Province le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi degli interventi di cui all'articolo 41, comma 2.
Art. 43. 
(Funzioni dei Comuni)
1. 
Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative al diritto allo studio ed edilizia scolastica riguardanti le scuole materne, elementari e medie inferiori, aventi interesse locale, nonche' i compiti e le funzioni riguardanti l'istruzione fino alla secondaria inferiore, indicati nell'articolo 139 del d.lgs. 112/1998.
Art. 44. 
(Diritto allo studio e programmazione dello sviluppo universitario)
1. 
In materia di diritto allo studio universitario e di programmazione dello sviluppo universitario sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative: a) programmare e sostenere finanziariamente, d'intesa con gli Atenei nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della l. 15 marzo 1997, n. 59), lo sviluppo e la qualificazione degli insediamenti universitari e l'attivazione di nuove facolta'; b) programmare e realizzare le residenze universitarie per gli studenti fuori sede e per la mobilita' internazionale nonche' i servizi di supporto all'attivita' formativa degli studenti universitari; c) definire i criteri ed erogare i benefici agli studenti capaci e meritevoli che siano privi di mezzi; d) erogare i benefici straordinari per gli studenti in particolari condizioni di disagio.
2. 
Le Province ed i Comuni, subordinatamente alla stipulazione di atti di concertazione con la Regione e con gli Atenei interessati, possono concorrere all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).
Capo V. 
Beni, attivita' culturali e spettacolo
Art. 45. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge, valgono integralmente le definizioni dell'articolo 148 del d. lgs. 112/1998.
Art. 46. 
(Funzioni della Regione)
1. 
Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) 
in materia di beni culturali:
1) 
favorire e sostenere, anche con il concorso di Stato ed Enti locali, la conservazione, la manutenzione, la sicurezza, il restauro, la gestione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali;
2) 
definire, di concerto con gli Enti locali, le modalita' e gli standard per il riconoscimento dei soggetti pubblici e privati cui sono affidati la gestione, la valorizzazione e la promozione di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali ed aree archeologiche, favorendo la creazione di sistemi integrati;
3) 
definire, di concerto con gli Enti locali, le modalita' e gli standard di funzionamento di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali, aree archeologiche e loro sistemi;
4) 
vigilare sulla gestione di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali ed aree archeologiche di competenza regionale;
5) 
assumere l'iniziativa ai fini dell'esercizio da parte dello Stato della funzione di apposizione del vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 149, comma 3, lettera a) del d. lgs. 112/1998 e del decreto legislativo29 ottobre1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);
6) 
incrementare il patrimonio pubblico di beni culturali sia mediante acquisto diretto, sia mediante l'esercizio del diritto di prelazione o di esproprio, sia con il sostegno agli Enti locali nell'esercizio delle medesime funzioni;
7) 
promuovere e coordinare il censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali, in concorso con gli enti pubblici e privati interessati, secondo metodologie e standard definiti ai sensi dell'articolo 149, comma 4, lettera e) del d. lgs. 112/1998 e utilizzando tecnologie informatiche ed istituendo il Centro regionale di documentazione dei beni culturali;
8) 
promuovere studi, ricerche e sperimentazioni ed istituire, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, gli Atenei e altri istituti di ricerca, laboratori e scuole in materia di conservazione, sicurezza e restauro dei beni culturali;
9) 
progettare, realizzare e coordinare gli interventi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale concernenti la conservazione, la sicurezza, il restauro, la gestione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali;
10) 
promuovere l'istituzione o partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, consorzi o societa' o stipulare convenzioni con terzi per la gestione di beni o l'erogazione di sevizi culturali;
11) 
sostenere e realizzare studi, incontri, mostre, pubblicazioni, eventi ed altre iniziative volte a favorire la conoscenza e la fruizione dei beni culturali anche a fini educativi e turistici promuovendo la conoscenza della Regione in Italia e all'Estero;
12) 
stipulare atti di concertazione con le autorita' religiose, ed in particolare con la Conferenza episcopale regionale, per la salvaguardia, la conservazione e la fruizione del loro patrimonio culturale;
13) 
sostenere l'attivita' degli istituti culturali che raccolgono, conservano e rendono di pubblica fruizione collezioni bibliografiche, archivistiche o documentali cosi' come previsto dalla legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni ed associazioni di rilievo regionale);
14) 
promuovere lo studio, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, associativo e musicale regionale;
15) 
individuare i profili professionali del personale addetto alla gestione e valorizzazione dei beni culturali, promuovendone la formazione;
16) 
sostenere l'editoria e favorire le iniziative volte alla promozione dei prodotti editoriali e della lettura:
b) 
in materia di attivita' culturali e spettacolo:
1) 
promuovere le attivita' espositive e le arti visive;
2) 
tutelare, valorizzare e promuovere la conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte, nonche' del patrimonio linguistico dell'arco alpino in cooperazione con le Comunita' montane;
3) 
promuovere le attivita' musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, rassegne e festival, diffondere le attivita' di spettacolo sul territorio regionale, promuovere il recupero e l'ammodernamento delle sedi culturali e di spettacolo;
4) 
promuovere le attivita' formative di scuole e istituti musicali, tenere e aggiornare l'albo regionale degli insegnanti per i corsi di orientamento musicale e bandistico, promuovere l'istituzione e sostenere le universita' popolari e della terza eta' e, piu' in generale, la promozione delle attivita' di educazione permanente.
2. 
La Regione adotta il piano triennale degli interventi in materia di beni e attivita' culturali e spettacolo, sentita la Conferenza Permanente Regione Autonomie locali di cui alla l. r. 34/1998.
3. 
La Giunta regionale, anche su iniziativa e proposta delle Province, approva gli obiettivi, i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse, privilegiando la stipulazione di accordi, convenzioni e intese.
4. 
La Giunta regionale determina gli indirizzi generali per la programmazione degli interventi in materia di attivita' culturali e spettacolo, trasferiti alle Province in base all'articolo 48, comma 3.
5. 
La Regione opera al fine di favorire la gestione integrata dei servizi culturali a livello di sistemi territoriali o tematici garantendo autonomia scientifica e amministrativa.
6. 
Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo ed dell'articolo 47 gli uffici regionali possono avvalersi dei servizi culturali delle Province, delle Comunita' montane e dei Comuni.
Art. 47. 
(Funzioni della Regione in materia di tutela dei beni librari e funzioni della Soprintendenza ai Beni librari)
1. 
Ai sensi degli articoli 7, 8, 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici) e del Titolo I, Capo I e Titolo IV, Capo V del d. lgs. 112/1998, compete alla Regione: a) vigilare sulla conservazione e sulla riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli, dei libri, delle stampe e delle incisioni rare e di pregio non appartenenti allo Stato e curare la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di tali beni; b) notificare l'importante interesse storico, artistico o bibliografico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico) ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'articolo 1, comma primo, lettera c) della l. 1089/1939; c) emanare autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la conservazione, l'integrita', la sicurezza, la corretta manutenzione, la prevenzione dei danni e il restauro dei beni di cui alle lettere a) e b), anche in occasione di esposizioni bibliografiche, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'articolo 9, comma e) del d.p.r. 3/1972; d) vigilare sull'osservanza delle disposizioni della l. 1089/1939 per quel che concerne le alienazioni e le permute delle raccolte di importante interesse possedute da enti e da privati; e) proporre allo Stato gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericolo di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti in materia; f) controllare le esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992; g) operare le ricognizioni delle raccolte private.
Art. 48. 
(Funzioni delle Province e dei Comuni e delle Comunita' montane)
1. 
Le Province esercitano tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo culturale delle Comunita' di riferimento, nonche' tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativamente agli interventi che riguardino zone intercomunali o l'intero territorio provinciale.
2. 
In particolare alle Province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:
a) 
in materia di beni culturali:
1) 
la promozione ed il coordinamento delle reti provinciali di servizi culturali in materia di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni culturali del proprio territorio, a carattere provinciale o sovracomunale in accordo con i Comuni e gli enti interessati;
2) 
la promozione ed il coordinamento delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale del settore;
3) 
il coordinamento dell'attivita' di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali del proprio territorio, collaborando alla formazione del sistema informativo regionale;
4) 
il sostegno, anche in concorso con Stato e Regione, alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali;
5) 
l'incremento del patrimonio pubblico di beni culturali mediante acquisto diretto o esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dell'articolo 149 comma 5 del d. lgs. 112/1998;
b) 
in materia di attivita' culturali e spettacolo:
1) 
la promozione delle attivita' espositive e delle arti visive;
2) 
la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte;
3) 
la promozione delle attivita' musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegne e festival;
4) 
la promozione dell'orientamento musicale e piu' in generale dell'educazione permanente.
3. 
Sono trasferite alle Province le funzioni amministrative, in precedenza esercitate dalla Regione, concernenti la programmazione degli interventi di interesse locale, in materia di attivita' culturali e spettacolo, secondo gli indirizzi generali di cui all'articolo 46, comma 4. Tale programmazione e' integrata nella programmazione generale della Provincia ed e' volta all'equilibrato sviluppo del territorio.
4. 
I Comuni esercitano tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo culturale delle Comunita' di riferimento.
5. 
In particolare i Comuni esercitano le funzioni amministrative relative a:
6. 
I Comuni esercitano altresi' tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale o provinciale.
7. 
Le Comunita' montane esercitano le funzioni conferite ai Comuni , nell'ambito dei territori di propria competenza.
Art. 49. 
(Gestione di musei, biblioteche, archivi e beni culturali o di loro sistemi)
1. 
La Regione Piemonte favorisce e sostiene la costituzione ed il funzionamento di istituti nonche' la stipulazione di convenzioni per la gestione, valorizzazione e fruizione di musei, biblioteche, archivi e beni culturali o di loro sistemi 2. Gli istituti possono assumere le forme previste agli articoli 22 e 23 della l. 142/1990 oppure configurarsi come consorzi, associazioni, fondazioni, fondazioni di partecipazione e societa', prevedendo la partecipazione di Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati.
3. 
La Giunta regionale stabilisce i requisiti per il riconoscimento degli organismi di cui al comma 2.
Art. 50. 
(Commissione regionale per i beni e le attivita' culturali)
1. 
La Giunta regionale, d'intesa col Ministero per i Beni e le attivita' culturali in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed Autonomie Locali), e' autorizzata ad assumere tutti gli atti di sua competenza al fine di garantire l'istituzione ed il funzionamento della Commissione regionale per i beni e le attivita' culturali di cui agli articoli 154 e 155 del d. lgs. 112/1998.
Capo VI. 
Politiche giovanili
Art. 51. 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Regione nell'ambito delle proprie competenze in materia di politiche giovanili e secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 (Coordinamento e sostegno delle attivita' a favore dei giovani), favorisce la realizzazione di iniziative di enti locali e dell'associazionismo giovanile, coordinandone gli interventi diretti e indiretti nei campi economico, sociale e culturale.
2. 
La Regione definisce ogni tre anni il programma regionale e gli obiettivi prioritari degli interventi, attivando a tal fine forme di concertazione con gli enti locali e sentita la rappresentanza regionale dei giovani di cui al comma 3.
3. 
La Regione definisce forme e attribuzioni della rappresentanza regionale dei giovani.
4. 
In attuazione degli indirizzi di cui al comma 5, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di "Programma triennale degli interventi regionali per i giovani". Il programma e' approvato dal Consiglio regionale, previa acquisizione del parere della Consulta regionale dei giovani.
5. 
Il Programma indica gli indirizzi e gli obiettivi dell'azione regionale, individua i progetti obiettivo ed i progetti pilota e definisce i criteri per l'erogazione dei finanziamenti.
6. 
La Regione verifica e controlla l'attuazione del programma triennale a livello territoriale.
7. 
La Regione organizza la costituzione dell'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani.
Art. 52. 
(Funzioni delle Province)
1. 
Alle Province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:
a) 
la presentazione di proposte per l'elaborazione del Programma triennale di cui all'articolo 51, comma 2;
b) 
la predisposizione annuale, dei rispettivi piani di interventi per i giovani al fine di favorire una politica coordinata sul territorio in attuazione del programma regionale;
c) 
la collaborazione con l'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani anche tramite eventuali convenzioni.
2. 
Le funzioni di cui alle lettere a) e b) sono svolte d'intesa con gli Enti locali.
3. 
Le Province, nel rispetto del programma triennale e dei rispettivi piani annuali, possono gestire, d'intesa con gli Enti locali, gli interventi di politica giovanile, secondo quanto previsto dalla normativa regionale, sul proprio territorio.
Art. 53. 
(Funzioni dei Comuni e degli Enti locali)
1. 
Ai Comuni, anche in forma associata, e alle Comunita' montane, e' attribuita, in conformita' all'articolo 132 comma 1 del d. lgs. 112/1998 la realizzazione di interventi e progetti in favore dei giovani, favorendone la capacita' progettuale e gestionale.
2. 
A tal fine, ogni anno i Comuni, anche in forma associata, e le Comunita' montane, presentano alla rispettiva Provincia i progetti che intendono realizzare in ambito locale.
Art. 54. 
(Rappresentanze giovanili)
1. 
Al fine di incentivare forme e rappresentanze giovanili le Province, i Comuni, singoli o associati possono istituire forme di rappresentanza o Forum di associazioni ed aggregazioni di giovani definendone la composizione e le attribuzioni.
2. 
Le rappresentanze o i Forum di giovani costituiti a livello locale nominano, sulla base di un proprio regolamento e nell'ambito della disciplina emanata dalla Regione, i propri rappresentanti all'interno della Consulta regionale dei giovani.
Titolo V. 
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 55. 
(Modificazioni alla l.r. 44/2000)
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, le parole:
ed in attuazione degli articoli14 e 15 della l. 142/1990
sono soppresse.
3. 
Al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, dopo le parole:
eventuali compensi
sono aggiunte le seguenti:
anche in deroga alle norme regionali vigenti
.
4. 
Al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, dopo le parole:
che li detengono
sono aggiunte le seguenti:
ovvero costituisce appositi gruppi di lavoro o commissioni a cui possono partecipare esperti esterni
.
5. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, e' inserito il seguente: "4 bis. La Giunta regionale stabilisce la composizione di tali gruppi o commissioni nonche' gli eventuali compensi anche in deroga alle norme regionali vigenti 6. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, e' sostituito dal seguente:
4. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 69/1978 le parole: ' l'Amministrazione regionale concorre' sono sostituite dalle seguenti: 'Salvo i casi previsti dall'articolo 31, comma 3 per i quali la Regione e le Amministrazioni comunali attuano la vigilanza, le Province concorrono '
.
7. 
Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, le parole:
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 40
sono sostituite dalle seguenti:
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
.
8. 
Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, le parole:
d.lgs. 40/1999
sono sostituite dalle seguenti:
d.lgs. 490/1999
.
Art. 56. 
(Norma finanziaria)
1. 
Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' della Commissione regionale d'esame, di cui all'articolo 20, comma 5, lettera b), sono a carico del capitolo n. 10590 dell'esercizio finanziario 2000 recante la denominazione "Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennita' di missione e di rimborso spese di trasporto, di Commissioni ed organi consultivi derivanti da leggi statali e da leggi regionali (legge regionale 2 luglio 1976, n. 33)".
Art. 57. 
(Norma finale)
1. 
L'efficacia dei disposti di cui alla presente legge, ai fini del nuovo riparto delle competenze, decorre dalla data indicata nel provvedimento di cui all'articolo 16 della l.r. 34/1998.
2. 
A seguito della riorganizzazione territoriale conseguente al programma regionale di cui all'articolo 5 del d. lgs. 267/2000 e all'individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7 della l. r. 44/2000, la presente legge e' soggetta a verifica e, previo parere della Conferenza Permanente Regione Autonomie locali, a revisione entro due anni dalla sua entrata in vigore, ai fini di assicurarne la piena conformita' ai principi di sussidiarieta' e adeguatezza, anche rispetto ai disposti della l.r. 34/1998.
Art. 58. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.