Disegno di legge regionale n. 167 presentato il 19 ottobre 2000
Tutela e valorizzazione del patrimonio storico - culturale e promozione delle attivita' delle Associazioni Sportive Storiche del Piemonte

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione Piemonte in attuazione degli articoli 5 e 7 dello Statuto, riconosce, promuove e diffonde i valori storici, sociali, educativi, culturali e sportivi delle Associazioni sportive non aventi finalita' di lucro costituite ed in attivita' da almeno 70 anni, e in tal senso definite "Associazioni sportive storiche".
2. 
La Regione Piemonte riconosce particolare rilevanza alle Associazioni di cui al comma 1, la cui sede sociale sia situata da almeno 50 anni nel medesimo edificio.
Art. 2. 
(Istituzione dell'Albo delle Associazioni sportive storiche del Piemonte)
1. 
La Regione Piemonte istituisce un Albo delle Associazioni sportive storiche del Piemonte presso la Direzione regionale competente 2. L'Albo si articola in due sezioni:
a) 
Sezione Associazioni costituite da almeno 70 anni.
3. 
Per l'iscrizione all'Albo le Associazioni devono presentare una domanda alla Regione Piemonte corredata da documentazione attestante i requisiti di cui all'articolo1.
4. 
L'Albo viene aggiornato annualmente.
Art. 3. 
(Ambiti e tipologie di intervento)
1. 
La Regione da' contributi alle Associazioni sportive storiche per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni, celebrazioni aventi la finalita' di conoscere, tutelare, valorizzare, promuovere il patrimonio storico e culturale delle Associazioni ed in genere la storia e la cultura sportiva.
2. 
La Regione Piemonte concede alle Associazioni sportive storiche iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), contributi in conto capitale per la conservazione, restauro del patrimonio storico e culturale e messa a norma delle attrezzature connesse all'attivita' sociale.
3. 
La Regione Piemonte concede alle Associazioni sportive storiche iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), contributi in conto capitale previsti dal comma 2 per la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria e la messa a norma degli immobili e degli impianti di cui le Associazioni sportive storiche abbiano un diritto reale di possesso sulla proprieta' per almeno 10 anni e per il rinnovo degli arredi.
Art. 4. 
(Azione di indirizzo e coordinamento)
1. 
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, sentita la competente Commissione consiliare, il piano triennale degli interventi che definisce:
a) 
le priorita' di intervento rispetto alle finalita' di cui all'articolo 1, e alle relative tipologie di intervento di cui all'articolo 3;
b) 
le modalita' di iscrizione e di rinnovo all'Albo di cui all'articolo 2 avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni sportive;
c) 
le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di contributo;
d) 
le modalita' con cui viene garantito il vincolo di destinazione d'uso, per una durata minima di dieci anni, degli interventi finanziati ai sensi della presente legge e le procedure per l'eventuale revoca del finanziamento ed il relativo recupero delle somme erogate;
Art. 5. 
(Beneficiari e finanziamenti)
1. 
Le agevolazioni, nei limiti delle risorse individuate dal piano triennale degli interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle Associazioni sportive storiche per il conseguimento dei fini della presente legge, sono concesse in forma cumulativa ai beneficiari di cui all'articolo 2 per gli ambiti e tipologie di intervento di cui all'articolo 3 fino all'80 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di particolare rilevanza storica e culturale, fino al 50 per cento della spesa ammissibile nei rimanenti casi.
Art. 6. 
(Norme finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge la spesa e' determinata, su base triennale, con legge di bilancio regionale concordemente alle linee programmatiche previste dal Programma pluriennale di cui all'articolo 4.
2. 
Per il triennio di applicazione 2001-2003 e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni finanziari.
3. 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2001 e seguenti vengono istituiti i seguenti capitoli di spesa con la dotazione a fianco indicata:
a) 
"Contributi per gli interventi previsti dal "Piano triennale degli interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle Associazioni sportive storiche"" con dotazione di lire 1 miliardo 700 milioni per l'anno finanziario 2001, di lire 1 miliardo 700 milioni per l'anno finanziario 2002 e lire 1 miliardo 700 milioni per l'anno finanziario 2003;
b) 
"Contributi alle Associazioni sportive storiche per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni, celebrazioni" con dotazione di lire 300 milioni per l'anno finanziario 2001, di lire 300 milioni per l'anno finanziario 2002 e lire 300 milioni per l'anno 2003.
4. 
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, per lire 1 miliardo 700 milioni al capitolo 27170/2001 e per lire 300 milioni al capitolo 15910 del bilancio della Regione per l'anno 2001 e del bilancio pluriennale, relativamente all'anno 2002 e 2003.