Nuova disciplina delle professioni turistiche
Altri firmatari
ANGELERI ANTONELLO COSTA ROSA ANNA DEORSOLA SERGIO VALVO CESARE MAURIZIO
Art. 1.
(Finalita')
1.
Con la presente legge la Regione disciplina le attivita' professionali di cui all'art. 2, al fine di favorire la qualificazione dei servizi, la tutela dell'utente, la valorizzazione delle risorse turistiche e culturali del Piemonte e lo sviluppo della sua economia turistica.
Art. 2.
(Figure professionali)
1.
E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, musei, gallerie, palazzi, scavi archeologici e, piu' in generale, ad ogni luogo di interesse storico, artistico, monumentale o paesaggistico, illustrandone le attrattive e facendone emergere le valenze turistiche, culturali e didattiche.
2.
E' accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando ai turisti i necessari servizi di assistenza e fornendo loro elementi significativi e notizie di interesse sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.
3.
E' animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attivita' ricreative e sportive.
4.
E' accompagnatore naturalistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a parchi, riserve naturali o altre zone di particolare interesse ambientale, illustrandone le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche.
5.
E' accompagnatore di turismo equestre chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in gite a cavallo.
6.
E' istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attivita' nautiche.
Art. 3.
(Abilitazione professionale)
1.
L'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'art. 2 si consegue mediante la frequenza a specifici corsi di formazione ed il superamento dei relativi esami finali.
2.
Per le professioni di istruttore nautico e di accompagnatore di turismo equestre la Provincia riconosce, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5, i titoli equivalenti rilasciati dalle Federazioni sportive del CONI in base alle rispettive competenze tecniche.
3.
Coloro che sono in possesso delle qualifiche professionali di cui all'art. 2 o di titoli equivalenti conseguiti il altre Regioni italiane o in Stati esteri e intendendo chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 ne fanno richiesta alla Provincia, che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure possono consistere nella frequenza di un corso di formazione integrativo, in un periodo di tirocinio o nel superamento di una prova di esame, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4.
(Specializzazioni e specialita')
1.
Le figure professionali di cui all'art. 2 possono prevedere delle ulteriori specializzazioni o articolarsi in specialita'.
2.
Si intende per specializzazione l'arricchimento delle competenze professionali della figura di base mediante specifiche conoscenze aggiuntive relative a particolari settori tematici o tipologie di utenti. Le specializzazioni in particolari settori tematici non hanno limiti territoriali.
3.
Si intende per specialita' l'articolazione della figura professionale di base in figure che si caratterizzano in modo autonomo per il tipo di attivita' che svolgono, le tecniche e le attrezzature utilizzate e le conoscenze professionali indispensabili al loro impiego.
4.
Le specializzazioni e le specialita' sono definite con deliberazioni della Giunta Regionale su segnalazione delle Province o delle associazioni di categoria delle professioni turistiche di cui alla presente legge.
5.
L'attestato di specializzazione o specialita' sara' rilasciato ai professionisti gia' abilitati ai sensi della presente legge previa frequenza degli appositi corsi e superamento dei relativi esami.
Art. 5.
(Elenchi professionali)
1.
Coloro che hanno conseguito l'abilitazione professionale di cui all'art. 4 possono chiedere discrezione in appositi elenchi delle professioni turistiche. La cancellazione dagli elenchi e' disposta per la perdita dei requisiti di cui all'art. 7 comma 3 punto b, per il mancato conseguimento dell'attestato di frequenza di cui all'art. 7 commi 6, 7, o su richiesta dell'interessato.
2.
La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli abilitati e li tiene a disposizione del pubblico. Negli elenchi viene specificata la professione, l'eventuale specialita' o specializzazione, le lingue conosciute e, nel caso di guide turistiche e accompagnatori naturalistici, l'ambito territoriale per il quale e' stata conseguita l'abilitazione.
3.
La Provincia rilascia agli iscritti negli elenchi un tesserino professionale di cui sono riportati i dati di cui il comma 2 del presente articolo. A guide turistiche e accompagnatori turistici viene rilasciato anche un badge di riconoscimento.
4.
Il tesserino professionale ed il badge di riconoscimento sono predisposti su modello fornito dalla Regione.
Art. 6.
(Esercizi delle professioni)
1.
L'esercizio delle professioni di cui all'art. 2 e' riservato a coloro che hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'art. 3 e sono iscritti negli elenchi di cui all'art. 5.
Art. 7.
(Corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione)
1.
I Corsi sono organizzati secondo gli obbiettivi, i principi e le procedure di cui alla l.r. 13/4/1995 n. 63 e successive modificazioni e sono riconosciuti dalle Province.
2.
I programmi dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione sono approvati dalla Giunta regionale.
3.
Ai fini dell'ammissione ai corsi di formazione gli aspiranti all'esercizio delle professioni turistiche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)
cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
b)
assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c)
possesso di laurea o diploma universitario per le guide turistiche, possesso di diploma di scuola media superiore per accompagnatori turistici, animatori turistici e accompagnatori naturalistici, assolvimento degli obblighi scolastici per le altre professioni;
d)
comprovata conoscenza di almeno una lingua straniera per guide e accompagnatori turistici;
e)
compimento del 18. anno di eta'.
4.
L'ammissione ai corsi e' comunque subordinata, di norma, al superamento di una prova attitudinale.
5.
I corsi di specializzazione hanno valenza di tipo regionale e sono organizzati e pubblicizzati anche in coordinamento tra le Province.
6.
I corsi di aggiornamento sono obbligatori ogni cinque anni di attivita' e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza. Il mancato conseguimento di tale attestato per oltre tre anni dalla scadenza di detto termine comporta la cancellazione dagli elenchi professionali di cui all'art. 5.
7.
Il professionista impossibilitato a frequentare il corso di aggiornamento a causa di malattia o altro comprovato motivo di forza maggiore e' tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento.
Art. 8.
(Esami e commissioni d'esame)
1.
I programmi di esame sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
2.
Le commissioni d'esame sono nominate dalla Provincia.
3.
Con deliberazione della Giunta regionale e' stabilita la composizione delle commissioni d'esame per ciascuna delle professioni indicate dalla presente legge, garantendone la presenza di almeno tre esperti nelle materie d'esame, di cui uno designato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa.
4.
Le commissioni sono integrate da esperti nelle lingue straniere , qualora queste siano previste dal programma d'esame.
5.
Per ogni commissione possono essere nominati dei membri supplenti.
Art. 9.
(Organizzazione dei servizi turistici)
1.
Gli organismi costituiti dai soggetti professionali disciplinati dalla presente legge al fine di prestare in modo organizzato e strutturato i servizi turistici relativi al proprio campo di competenza professionale sono iscritti in elenchi tenuti e aggiornati dalla provincia.
2.
Possono essere iscritti negli elenchi di cui al primo comma gli organismi costituiti nelle forme previste dal codice civile, che abbiano organico, strutture e attrezzature adeguate in rapporto al tipo di servizi che intendono prestare e che garantiscano di affidarne l'effettuazione solo a professionisti abilitati ai sensi della presente legge.
3.
La domanda di iscrizione all'elenco deve essere presentata alla Provincia e deve riportare: i servizi turistici prestati, l'elenco dei soggetti professionale che fanno parte dell'organismo richiedente, la sede, le modalita' di funzionamento, le strutture e le attrezzature, il territorio nel quale verra' svolta l'attivita'.
4 La Provincia rilascia agli organismi iscritti nell'elenco un attestato di iscrizione.
Art. 10.
(Tariffe professionali)
1.
Le tariffe per le presentazioni delle professioni turistiche di cui alla presente legge sono determinate dai singoli iscritti agli elenchi di cui all'art. 5, nel rispetto dei limiti fissati di concerto dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da queste comunicati entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno alle Province, che provvedono nei successivi sessanta giorni alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2.
In caso di mancata fissazione dei limiti di cui al comma 1 i compensi sono liberamente definiti dei singoli professionisti.
Art. 11.
(Limiti di applicazione)
1.
Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a)
ai dipendenti qualificati di Enti pubblici che svolgono le attivita' di cui all'art. 2 per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente e nell'ambito di iniziative da esso promosse e realizzate, purche' muniti di documento di riconoscimento quali dipendenti;
b)
ai direttori tecnici e ai dipendenti qualificati di agenzie di viaggi e turismo, che accolgano ed assistano i clienti dell'agenzia stessa organizzati;
c)
agli insegnanti che svolgono le attivita' di cui all'art. 2 a titolo a favore dei propri alunni;
d)
a coloro che svolgono le attivita' di cui all'art. 2 a titolo gratuito a favore di soci e assistiti di associazioni senza scopo di lucro che operano per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali.
2.
I soggetti che operano in base alle esenzioni di cui al presente articolo non possono fregiarsi delle qualifiche professionali di cui all'art. 2.
Art. 12.
(Funzioni di vigilanza e controllo
1.
Ferme restando le competenze dell'autorita' di Pubblicita' Sicurezza , le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attivita' professionali di cui all'art. 2 sono esercitate dal Comune, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni.
Art. 13.
(Sanzioni amministrative e loro irrogazione)
1.
Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all'art. 2 senza avere conseguito la relativa abilitazione e senza essere iscritto negli elenchi provinciali e' soggetto a sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 8.000.000.
2.
Chiunque si avvalga di soggetti diversi da quelli identificati all'art. 6 per lo svolgimento delle attivita' professionali di cui all'art. 2 e' soggetto a sanzione amministrativa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000.
3.
Chiunque nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente legge non esibisca il tesserino professionale ad un controllo o non porti in evidenza l'apposito badge di riconoscimento e' soggetto a sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 200.000.
4.
Chiunque applichi o imponga tariffe diverse da quelle definite ai sensi dell'art. 10 e' soggetto a sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.
5.
L'uso del titolo di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 9 da parte di organismi che non sono iscritti comporta il pagamento della sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000 da parte di ciascun componente dell'organismo.
6.
Ogni altra violazione alle norme della presente legge comporta la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
7.
L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui a presente articolo sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24/12/1981 n. 689.
Art. 14.
(Disposizioni transitorie)
1.
Sono iscritti di diritto negli elenchi provinciali di cui all'art. 5 coloro che risultavano gia' iscritti negli elenchi provinciali delle professioni turistiche di cui all'art. 4 della l.r. 18/7/89 n. 41, a seguito di semplice conferma della volonta' di rimanere iscritti nell'elenco.Tale volonta' dovra' essere comunicata alle Province per iscritto entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.