Integrazione alle Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
Art. 1.
(Integrazione di disposizioni finanziarie)
1.
Agli oneri previsti per l'anno 2000 dal comma 2 dell'art. 18 della legge regionale avente per oggetto "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" si provvede come segue: quanto a lire 100 milioni, di cui alla lettera a), mediante riduzione di pari importo del capitolo 15910 e quanto a lire 500 milioni, di cui alla lettera b), mediante riduzione del capitolo 27170.
2.
Agli oneri previsti per l'anno 2000 dal comma 3 dell'art. 18 della legge regionale citata al precedente comma 1 si provvede mediante integrazione dello stanziamento del capitolo n. 15735 per lire 400 milioni, del capitolo n. 27070 per lire 500 milioni, e mediante riduzione del capitolo n. 15910 per lire 400 milioni e del capitolo 27170 per lire 500 milioni.